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"Prevenzione incendi: novità per le attività soggette a CPI"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
07/01/2013 - É stato pubblicato sul sito del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il testo del
Decreto del Ministro dell’Interno 20
dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti
di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi".
Tale
decreto che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 7), ha il compito di
disciplinare la progettazione, la
costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva
contro l'incendio. Impianti installati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi, “qualora previsti da specifiche regole tecniche in
materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito
dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”. Fatto tuttavia
salvo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto relativo al
campo di applicazione.
Infatti
(art. 2) le disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a
quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso essi
siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale.
Mentre
non si applicano alla progettazione,
alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio
di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e
successive modificazioni, “nonché per la progettazione, la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle
seguenti disposizioni:
a)
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante
"Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di
interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi";
b)
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante
"Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", e successive
modificazioni;
c)
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n.
569, recante "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per
gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e
mostre";
d)
decreto del Ministro dell'interno recante "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione,
l'installazione e l'esercizio dei
depositi di G.P.L. in serbatoi fissi
di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità
complessiva superiore a 5000 kg";
e)
decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995 recante "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni
idroalcoliche";
f)
decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 recante "Norme di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione" e
successive modificazioni;
g)
decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle
attività produttive, del 14 maggio 2004 recante "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi
di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3".
Nell’allegato
al decreto – la
Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio
installati nelle attività soggette al controlli di prevenzione incendi – ci
si sofferma su diverse utili
definizioni:
impianti di protezione attiva, sistemi di
protezione attiva contro l'incendio, dimensione tipica dell'impianto,
specifica dell'impianto, progetto dell'impianto, ...
Ad
esempio le
modifiche sostanziali,
come riportato all’articolo 2, sono relative alla “trasformazione della
tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica
oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica
regolamentazione o norma”.
Questi
alcuni
temi affrontati dalla Regola
tecnica:
-
progettazione: “per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è
redatto un progetto elaborato secondo la regola dell'arte, che deve essere
adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d’opera
all’impianto di base del progetto. Il progetto è redatto da un tecnico
abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi
di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio,
fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa
comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Il
progetto dell'impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere
consegnato al responsabile dell'attività e da questo reso disponibile ai fini
di eventuali controlli da parte delle autorità competenti”;
-
installazione: “gli impianti oggetto
del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il
progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili. Al
termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile
dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la
documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e
installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello
stesso. Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a
disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti”;
-
esercizio e manutenzione:
“l'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto
devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in
accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche
pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell’impianto”.
In
particolare è indicata nel dettaglio la
documentazione
tecnica relativa agli impianti oggetto del decreto, da presentare ai fini
dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
-
documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti;
-
documentazione da presentare ai fini dei controlli di prevenzione incendi.
Concludiamo
la breve presentazione sottolineando che tale Regola tecnica, allegata al
decreto, si sofferma anche sulla documentazione inerente l'esercizio, sulle
disposizioni per le reti di idranti, sulle disposizioni per gli impianti sprinkler e
sulle disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva contro
l'incendio.
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