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"Impianti di protezione attiva, la nuova regola tecnica"
fonte www.insic.it / Sicurezza
07/01/2013 - I Vigili del fuoco hanno diffuso il
decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012, recante
“Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi” che disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti di protezione attiva contro
l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, qualora siano previsti da specifiche regole
tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del
fuoco nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.
Il decreto che sostituisce i precedenti decreti in materia, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non ancora avvenuta al momento in cui scriviamo, n.d.r.).
In particolare, il decreto si riferisce agli impianti di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, se oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, ma non si applica alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante e in specifiche attività definite all’articolo 2.
Il decreto contiene in allegato la regola tecnica che indica i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti e che sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
Il decreto che sostituisce i precedenti decreti in materia, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non ancora avvenuta al momento in cui scriviamo, n.d.r.).
In particolare, il decreto si riferisce agli impianti di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, se oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, ma non si applica alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante e in specifiche attività definite all’articolo 2.
Il decreto contiene in allegato la regola tecnica che indica i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti e che sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.
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