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"I compiti del Medico Competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
10/01/2013 - Il legislatore ha inteso, emanando il D.Lgs. n.
81/2008, rafforzare la tutela della salute dei lavoratori (definita
all'articolo 2 lettera o, conformemente a quanto previsto dall'Organizzazione
Mondiale della sanità individuando la salute come uno “
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente
solo in un'assenza di malattia o d'infermità“) ampliando gli obblighi di
sorveglianza sanitaria e rafforzando la funzione del medico competente come
collaboratore qualificato per tutti i numerosi compiti che richiedono una
efficace tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
durante il lavoro.
1. Il Medico Competente
Il medico competente (art. 2 c. 1 lett. h D.Lgs. n.
81/2008) viene definito come:
“medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38,
che collabora,
secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro
ai
fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria
e per tutti gli altri compiti di cui al presente
decreto”.
[In relazione all’obbligo
del Medico competente di collaborare
alla valutazione dei rischi, anche in caso di modalità semplificate di
valutazione dei rischi previste dall'art. 29, comma 5, si veda l’articolo di PuntoSicuro
del 02 marzo 2012 “ Medico
competente: l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi” di Anna
Guardavilla, ndr.]
Il legislatore, richiedendo che la figura del medico competente sia individuata sulla
base di specifici titoli e requisiti e che lo stesso abbia anche una comprovata
esperienza professionale,
ha inteso evidentemente individuare la figura di
un medico di qualificata professionalità, in grado di diventare il
collaboratore del datore di lavoro e del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (così Cass. Pen., sez. III, 2.07.2008,
u.p. 21.05.2008, n. 26539, in Guariniello R.,
Il Testo Unico Sicurezza
sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 162 e 233).
Compito del medico competente, in altri termini, non è soltanto quello di
procedere alle visite obbligatorie nell'interesse del lavoratore,
ma anche
quello di essere il consulente del datore di lavoro in materia sanitaria, di
esserne l
'alter ego in questa materia, con funzioni, quindi, di
consiglio e stimolo, con un importante ruolo attivo nell'identificazione dei
rimedi (Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, n. 5037).
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi
allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente, il D.Lgs. n.
81/2008 (art. 39 c. 4) prevede che
“
il datore di lavoro assicura al
medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i
suoi compiti
garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”: il medico competente può essere anche un
privato,
ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al
datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6.02.2001,n. 5037, in Guariniello
R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza,
2008, 234).
Inoltre (art. 39 c. 6,
D.Lgs. n. 81/2008)
“nei casi di
aziende con più unità produttive, nei
casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi
la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti
individuando tra essi un medico con funzioni
di coordinamento”:
l'individuazione in tali casi è obbligatoria, e nel caso in cui sia omessa
l'individuazione del medico coordinatore il datore di lavoro verrà sanzionato
con l'arresto o l'ammenda per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. a che prevede
la nomina di un medico competente. L'eccezione prevista dall'art. 39 comma 6
opera solo se si rispetta l'obbligo ivi tassativamente previsto di nominare il
medico competente coordinatore che incarna l'unicità della funzione medica.
Si tenga presente, infine, che in base all’art. 50 c.
1 lett. c)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
“
è
consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio
di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro
e del medico
competente”.
2. Compiti del Medico Competente
Tra i molti compiti (il cui corretto adempimento, come
gli altri obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 va debitamente verbalizzato e
registrato per rendere efficace l’attuazione dei modelli organizzativi e
gestionali di cui all’art. 30 c. 2 dello stesso decreto) che ne caratterizzano
la funzione sempre più cruciale in materia di salute ma anche di sicurezza
vanno citati i seguenti:
- art. 18 c. 1 lett. d)
(“obblighi del datore di
lavoro e del dirigente”):
“fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale,
sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e
il medico competente, ove presente”:
- art. 18 c. 1 lett. g)
(“obblighi del datore di
lavoro e del dirigente”):
“richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo
carico nel presente decreto”;
- art. 18 c. 2:
“Il datore di lavoro fornisce al
servizio di prevenzione e protezione
ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e
l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- art. 25 c. 1 lett. a)
(“obblighi del medico
competente”):
“
collabora con il
datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai
fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all’
attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e
alla
organizzazione del servizio di
primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre
alla attuazione e valorizzazione di
programmi
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della
responsabilità sociale”
- art. 28 c. 2
(“oggetto della valutazione dei
rischi”):
“lett. f) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
o di quello territoriale e del
medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio”;
- art. 29 c. 1
(“modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi”): “Il datore di
lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a),
in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
Per quanto riguarda l’attività di
sorveglianza
sanitaria, il D.Lgs. n. 81/2008 ribadisce, ampliandone il contenuto
rispetto al D.Lgs. n. 626/94, che [(art. 25 c. 1 lett. b)] il medico competente
“programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” [
“il
modello astratto di responsabile della direzione sanitaria si sintonizza con la
ricerca scientifica, anche mondiale, del settore, oltre che con la ricerca
della comunità scientifica della realtà produttiva italiana” (ancora: Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001,
u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul
lavoro, commentario con la giurisprudenza, 2008, 163).] e, più
avanti (art. 39 c. 1), che
“l’attività di medico competente è svolta secondo
i
principi della medicina del lavoro
e del
codice etico della
Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH)”.
In sostanza se da un lato
il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere l'osservanza da parte del medico
competente dei suoi obblighi (Cass. Pen., 30 marzo 2005, in ISL, 2005,
405),
dall'altro dall'attività del medico competente scaturiscono obblighi
anche per gli altri soggetti come i lavoratori e, soprattutto, il datore di
lavoro (cfr. Cass. Pen. 16.12.2004, in DPL, 2005, p. 117, per un caso di
responsabilità di un Sindaco che non aveva messo a disposizione dei lavoratori
i vaccini prescritti dal medico competente).
3. La sorveglianza sanitaria
Una
disciplina assai più dettagliata di quella
contenuta nell’abrogato art. 16 del D.Lgs. 626/94 è poi stata
introdotta in
relazione alle visite effettuate dal medico (con indicazione dei relativi
possibili esiti),
ai giudizi di in/idoneità alla mansione ed ai
provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica.
Ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008,
“1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico
competente:
a)
nei casi
previsti dalla normativa vigente, [l'inciso “dalle direttive europee
nonché” è stato abrogato dal D.Lgs. n. 106/2009] dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b)
qualora il
lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi”.
In tal senso “l
a sorveglianza sanitaria comprende:
a)
visita
medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica;
b)
visita
medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza
diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente;
c)
visita
medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine
di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d)
visita
medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità
alla mansione specifica;
e)
visita
medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente;
e-bis)
visita
medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter)
visita
medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi
di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione”.
Qualora venga espresso un giudizio di
inidoneità temporanea il medico non può
limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve obbligatoriamente indicare i limiti
temporali di validità.
Il comma 6-bis dell'articolo 41 prevede che
“nei
casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente
esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro”.
Il medico competente deve perciò sempre esprimere,
come anzidetto, il proprio giudizio sulla idoneità e in forma scritta,
consegnando copia del giudizio stesso al lavoratore e al datore di lavoro.
Gli esiti della visita medica devono sempre essere
allegati alla cartella
sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lett. c).
L'idoneità è sempre riferita alla mansione specifica.
L’art. 41, comma 9, prevede che contro i giudizi del
medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
Secondo la Cassazione “il lavoratore, licenziato dal
datore di lavoro a seguito dell'accertamento di inidoneità da parte del medico,
può in ogni caso impugnare il licenziamento contestando l'accertamento ed al
giudice del lavoro è rimesso il sindacato sulla correttezza del giudizio
espresso, anche disponendo consulenza tecnica d'ufficio (nella specie il
tribunale ha anche affermato che non è conforme a buona fede e correttezza il
comportamento del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore
immediatamente dopo l'accertamento di inidoneità senza attendere che
trascorresse il termine per impugnare il giudizio dinanzi all'organo di
vigilanza)” (Corte appello Bari, 15.07.2003, in Gius. 2004, 268).
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