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"Novità per sicurezza e prevenzione incendi nel settore spettacolo"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
11/01/2013 - Nel nostro paese, per secoli luogo di artisti che hanno segnato
profondamente la storia dell’arte, da molto tempo è difficile suonare o fare
teatro. Mancano i finanziamenti, mancano le strutture, mancano le agevolazioni.
E spesso regolamenti e adempimenti, anche quelli necessari alla sicurezza
lavorativa di artisti e spettatori, non sono adeguati alle effettive dimensioni
delle “imprese” artistiche e agli effettivi rischi degli spettacoli.
L’ultimo
mese del 2012, in fase di fine legislatura, sono stati firmati e pubblicati in
Gazzetta Ufficiale due decreti che dovrebbero rendere meno complicata
l’organizzazione e la regolarizzazione degli
spettacoli all’aperto e di strada.
Il
primo decreto è il
Decreto del 13
dicembre 2012 del Ministero dell’Interno “
Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
Il
decreto ha la finalità di armonizzare il decreto
del 18 maggio 2007 al nuovo contesto normativo nazionale e internazionale
sugli organismi di certificazione semplificando il procedimento di
registrazione di alcune tipologie di attività di spettacolo viaggiante.
Oltre
al già citato decreto del 18 maggio 2007 il nuovo decreto fa riferimento al
decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 “con il quale, tenuto
fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei
gestori delle attività di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la
registrazione, è stato stabilito il
termine
del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per
l'esame delle predette istanze”.
Il
primo articolo del decreto modifica l'art. 1 del decreto del Ministro
dell'interno 18 maggio 2007 aggiungendo il comma 2-bis:
le attività di "
spettacolo
di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 337,
sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando
l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e
degli artisti.
Inoltre
il nuovo decreto, acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione
incendi e sentito il Ministero per i beni e le attività culturali,
interviene dunque per definire le procedure di
regolarizzazione delle attività di spettacolo viaggiante.
I
gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno
chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, “possono,
in via transitoria,
presentare nuova
istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto” (il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21
dicembre 2012).
Tale
istanza “è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è
presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui
territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i
controlli previsti dal presente decreto”. L'istanza deve essere corredata da un
“
fascicolo tecnico in lingua
italiana costituito da:
a)
disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari
costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato;
b)
verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da
organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del
fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli
apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero
elettronici;
c)
verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del
Ministro dell'interno 18 maggio 2007;
d)
istruzioni di uso e
manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività sottoscritti
da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto
informatico”.
Inoltre
– comma 3, art. 6 – i decreto indica che “le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011
si
applicano fino al 30 giugno 2013”.
Il
secondo decreto del Ministero dell’Interno -
Decreto del 18 dicembre 2012 - è invece relativo alla “
modifica al decreto 19 agosto 1996,
concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di
pubblico spettacolo”.
Il
decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996, al
comma 2 dell’art. 1, “esclude dal
campo di applicazione i luoghi
all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli
e manifestazioni varie, anche con uso di palchi
o pedane per artisti, purché di altezza non
superiore a 0,8 metri
e di attrezzature
elettriche, comprese quelle
di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico”.
Il
Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi ha
proposto l’eliminazione del limite di altezza (0,8 metri) contenuto nel
decreto. Limite “ritenuto non rilevante
ai fini della prevenzione
incendi”, ferme restando
tuttavia, per i
predetti luoghi all’aperto, “le
prescrizioni di cui al titolo IX della regola
tecnica allegata al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto
1996 e le vigenti disposizioni in materia
di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Ricordiamo,
infine, che tale decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, entrato
in vigore il 29 dicembre 2012 (il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale), modifica dunque l’articolo 1 del decreto del 19
agosto 1996 che ora diventa:
Art.
1 - Campo di applicazione
(...)
2.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a)
i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture
specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a
spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per
artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione
sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico fermo restando
quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente
decreto;
(...)
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