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"La vigilanza dei lavoratori da parte del DDL e la delega di funzioni"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

14/01/2013 - Non si riscontra una linea uniforme nella Corte di Cassazione sulla responsabilità diretta del datore di lavoro nella vigilanza dei lavoratori dipendenti della sua azienda e sulla possibilità di delegare le funzioni della vigilanza stessa a figure intermedie specie quando l’impresa risulti essere di grandi dimensioni. In passato infatti più volte la suprema Corte ha sostenuto che nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire automaticamente all’organo di vertice la responsabilità per l’osservanza delle norme di sicurezza occorrendo al contrario tenere conto della organizzazione che è stata posta in essere in modo di risalire all’interno della stessa all’effettivo responsabile di settore e ciò al fine di evitare di addebitare al vertice una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente incontrollabili perché demandate alla cura ed alla responsabilità di altri ( Cassaz. Pen. Sez. IV 28/1/2009 n. 4123). Posizione quest’ultima assunta dalla Corte di Cassazione largamente condivisibile e soprattutto più attinente alle attuali disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
 
In questa circostanza invece la suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di sostenere che nella ripartizione interna di competenze e funzioni in una azienda, assegnate in conseguenza  delle dimensioni dell’impresa stessa non può individuarsi implicitamente  una sorta di delega da parte del datore di lavoro avendo lo stesso a suo carico la vigilanza sulla applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori “se non ritualmente delegate  ad altri” e ciò anche in riferimento alla norma cosiddetta di “chiusura del sistema” di cui all’articolo 2087 c.c..

Il caso e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata colpevole del delitto di lesioni colpose gravi procurate ad un dipendente della società stessa nel corso della sua attività lavorativa e lo ha condannato alla pena di giorni 28 di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.064 di multa, dichiarata estinta per indulto. Era avvenuto che il lavoratore infortunato, in qualità di apprendista, stava scaricando da una nave, unitamente ad altri tre operai e ad gruista, dei semilavorati di acciaio. Lo stesso, in particolare, aveva il compito di agganciare i semilavorati (cosiddette bramme) ad un bilanciere, a sua volta collegato al bozzello della gru, infilando le catene fissate al bilanciere alle estremità delle bramme in modo che la gru potesse sollevarle con l'operazione denominata "virata". Siccome il gruista non poteva vedere le operazioni di carico, spettava ad un altro lavoratore che presenziava alle operazioni, di dare l'ordine al gruista di eseguire la manovra di sollevamento del carico allorché l'imbrago del materiale fosse terminato e gli addetti si fossero allontanati dal carico. Nel caso di specie, uno degli addetti aveva dato il "via" al gruista per il sollevamento del carico mentre l’apprendista stava ancora eseguendo l'ancoraggio della catena ad uno dei profilati per cui la catena era andata in tensione ed aveva schiacciato la mano destra del lavoratore il quale riportava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo di quindici mesi oltre all'indebolimento permanente dell'apparato della prensione.
 
Il Tribunale ha attribuito la responsabilità dell'occorso al lavoratore addetto che aveva errato nel dare anticipatamente l'ordine per iniziare la "virata" oltre che al legale rappresentante della Società e datore di lavoro in concreto delle maestranze per aver omesso di esercitare le dovute forme di controllo, consentendo il sollevamento della gru prima dell'attivazione di segnale acustico, come stabilito dalla normativa antinfortunistica e nello stesso manuale di sicurezza redatto dal servizio di prevenzione e protezione. Era risultato altresì che tale omissione si verificava già senza che il responsabile dell'azienda avesse stabilito ed attuate precise procedure idonee ad accertare la regolarità o meno della condotta dei lavoratori sotto il profilo antinfortunistico. Il funzionamento dell'allarme acustico, secondo il Tribunale, avrebbe evitato l'incidente, perché avrebbe sicuramente indotto i lavoratori presenti a segnalare al gruista che le operazioni di carico non erano state completate.
 
Il lavoratore che aveva dato l’ordine di iniziare le operazioni di sollevamento ha definito la propria posizione processuale concordando la pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. mentre il responsabile legale della società ha proposto impugnazione dinnanzi alla Corte di Appello la quale ha riformato la decisione di primo grado assolvendo l'imputato "perché il fatto non costituisce reato". La Corte di Appello ha giustificata la propria decisione rilevando che l'azienda in questione occupava circa cento dipendenti, con due direttori operativi, qualificati come dirigenti, vari preposti con gli incombenti di responsabile avviamento, capi banchina e capi turno per cui l’obbligo di vigilare sull'effettivo azionamento del segnale acustico, in particolare, spettava ai preposti che, peraltro,  non avevano esposto alcuna problematica in tal senso ai direttori operativi, i quali ultimi, avendo rapporti giornalieri con il datore di lavoro, non avevano a loro volta rappresentato alcunché al riguardo. Di conseguenza per la Corte di Appello non si poteva attribuire nessun addebito al ricorrente nell'ambito dell'osservanza della normativa di prevenzione infortuni.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione ed ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo che la Corte di Appello aveva trascurato il dato obbiettivo della mancanza di ogni vigilanza sulle misure di prevenzione degli infortuni da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in qualità di datore di lavoro, e non tenendo conto al riguardo che non apparivano in alcun modo sufficienti gli obblighi facenti carico ai singoli dirigenti, nell'ambito delle funzioni da ciascuno svolte. Sul datore di lavoro, ha infatti sostenuto il ricorrente, gravava l’obbligo specifico di controllare direttamente l'osservanza da parte dei singoli dipendenti delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, il che nella fattispecie non era accaduto.
 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale perché fondato. Secondo la suprema Corte, infatti, la Corte di Appello non ha correttamente argomentato la posizione processuale del legale rappresentante della società presso cui era dipendente la parte offesa sulla base dei dati obbiettivi della vicenda acquisiti e con riferimento alla normativa in tema di sicurezza nei posti di lavoro. Invero, ha sostenuto la Sez. IV, “ a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. ‘di chiusura del sistema’ ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p.p., comma 2”. “ La vigilanza sull'applicazione delle misure disposte e sull'osservanza di queste da parte dei lavoratori”,  ha quindi proseguito la Corte di Cassazione, “rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti” facendo osservare ancora che “sotto detto profilo, deve osservarsi che la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora disciplinata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa”.
 
Piuttosto”, ha così concluso la Sez. IV, “ anche secondo la giurisprudenza elaborata all'epoca dell'accadimento in questione, deve rilevarsi che la delega eventualmente conferita dal datore di lavoro, in tema di attuazione e controllo del rispetto da parte dei dipendenti della normativa antinfortunistica, richiede una inequivoca e certa manifestazione di volontà anche dal punto di vista del contenuto con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Il che, secondo le acquisizioni probatorie esposte, non risulta appunto avvenuto nel caso in esame”
 
Per quanto sopra detto quindi la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza della Corte di Appello impugnata con rinvio ad altra Sezione della stessa per un nuovo esame della posizione processuale dell'imputato.
 
 
 
 

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