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"I compiti del RLS e le relazioni con gli organi di vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/01/2013 - Il ruolo del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel processo di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori è un ruolo difficile e importante. Spesso
necessario nelle aziende per evitare di ridurre strumenti come l’individuazione
e la valutazione dei rischi a semplici atti
formali.
Tuttavia
sono necessarie, anche in relazione alle evoluzioni della normativa e del mondo
del lavoro, continue azioni di aggiornamento e formazione. Ad esempio in merito
alle relazioni con i vari
organi di
vigilanza: SPSAL, DTL(Direzioni territoriali del lavoro), VVFF, ...
Su
questi temi il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza ( SIRS) ha
organizzato a Bologna – con la collaborazione di altri enti e organizzazioni
- un seminario dal titolo “
RLS e organo di vigilanza relazioni
reciprocamente utili”.
Un
intervento dal titolo “
RLS e la
Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi, fa inoltre un sunto dei
compiti del RLS, sottolineando le sue
funzioni proprie di controllo, promozione e vigilanza.
L’intervento
inizia con un
excursus storico sulla
gestione della sicurezza sul lavoro in Italia, ad esempio con riferimento al
fatto che “tra il 1946 e il 1955 gli infortuni sul lavoro in Italia passarono
da circa 439.000 casi ad oltre 1.104.455” o alla normativa approvata negli anni ’50 cercando di
“garantire la sicurezza dei lavoratori ‘ignoranti’ attraverso la sola
prevenzione tecnica”. Si ricorda in particolare la funzione assegnata
all’Ispettorato del Lavoro di “accertare l’applicazione della normativa sulla
sicurezza e fare rapporto al magistrato inquirente”.
Si
fa cenno anche all’art. 9 della legge 300/1970, lo
Statuto dei Lavoratori: “i lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
loro salute e la loro integrità fisica”.
Con
brevi cenni si arriva al
Decreto legislativo 626/1994, al concetto di
sicurezza globale (tecnologica, organizzativa e operativa) e, infine, al
Decreto
legislativo 81/2008. Decreto che permette un’individuazione più
puntuale delle responsabilità dei diversi soggetti e arriva alla definizione di
un modello
organizzativo per la gestione del sistema della prevenzione in azienda.
Ora
il
percorso aziendale di gestione della
sicurezza è un processo “gestito direttamente dai soggetti individuati
dalla normativa”, un percorso che “deve portare ad un sistema di gestione della
sicurezza basato sulla specificità aziendale”.
In
questa situazione l’autore elenca alcuni
punti
cardine del sistema:
-
“
vincolante è la presenza del RLS in
qualità di controllore e promotore di questo processo;
- prerogativa indispensabile per l’efficacia
del sistema della prevenzione è la collaborazione dei soggetti aziendali;
- essenziale il riconoscimento del RLS come
interlocutore istituzionale della Direzione aziendale”.
Di
fatto il Rappresentante
dei lavoratori risulta come il
primo
organo di controllo:
- sull’applicazione delle norme;
-
sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica;
-
sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza;
-
sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti
responsabili”.
Ma
in che modo l’RLS allora può esercitare il suo ruolo?
La
risposta – continua l’intervento - è nelle prerogative previste dall’art. 50
(Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs
81/2008.
L’articolo
“individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro”:
-
il
controllo;
-
la
promozione;
-
la
vigilanza”.
In
particolare il
controllo avviene
attraverso:
-
“l’accesso ai luoghi di lavoro;
-
la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della
prevenzione;
-
la consultazione in merito all’organizzazione della formazione;
-
le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve mettere a
disposizione;
-
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”.
La
promozione avviene attraverso:
-
“la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori;
-
il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità
competenti;
-
la partecipazione alla riunione periodica;
-
il fare proposte in merito alla attività di prevenzione”.
La
vigilanza avviene attraverso:
-
“il mettere sull’avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati
durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori;
-
la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga
che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro”.
In
questo caso le
autorità competenti
sono:
-
la Direzione Provinciale del Lavoro;
-
i Vigili del Fuoco;
-
la Protezione Civile.
A
queste autorità si può far ricorso:
-
“nell’attività di Controllo utilizzando tutte le informazioni provenienti dai
servizi di vigilanza; - nell’attività
di Promozione col fare osservazioni durante le visite delle autorità
competenti;
-
in ambito di Vigilanza con la richiesta di intervento se le misure adottate dal
datore di lavoro non siano ritenute idonee”.
Dunque
“l’ attività del RLS non può quindi essere
impostata sull’uso dell’organo di vigilanza come strumento risolutivo dei
problemi, ma è necessario passare da un percorso di collaborazione tra i vari
soggetti. Solo nel momento in cui il sistema aziendale della sicurezza non
opera come un sistema relazionale a valenza positiva, il legislatore ha previsto,
come ultima ratio, la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza”.
Si
possono avere dunque casi in cui l’RLS “ha la possibilità di recitare il suo
ruolo di controllo e promozione mettendosi al centro del sistema aziendale e
agendo da interfaccia tra lo stesso e le strutture esterne di supporto”, e casi
in cui “l’RLS si trova escluso dal processo in quanto il confronto sarà
esclusivamente tra l’organo di vigilanza e il datore di lavoro”.
In
alcune situazioni, conclude l’autore, l’unica scelta che rimane al RLS per
tutelare adeguatamente la sicurezza dei lavoratori è quella di rivolgersi
all’organo di vigilanza.
Gli
atti del seminario:
-
“ RLS
e la Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi - Libero professionista (formato
PDF, 1.50 MB);
-
“ Inquadramento
generale del sistema di vigilanza per la salute e sicurezza, con particolare
riferimento alla Regione Emilia-Romagna: chi fa che cosa”, a cura di Milvia
Folegani - Regione Emilia-Romagna (formato PDF, 1.17 MB);
-
“ Indicazioni
per un ‘buon uso’ degli SPSAL da parte degli RLS”, a cura di Andrea Spisni
–Coordinatore SIRS RER (formato PDF, 441 kB);
-
“ Indicazioni
per un buon uso degli RLS da parte degli SPSAL”, a cura di Paolo Galli -
Azienda USL di Imola (formato PDF, 229 kB).
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