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"Impianti e autorizzazioni gas serra: in GU le proroghe"
fonte www.insic.it / Ambiente
29/01/2013 - Con
deliberazione 1/2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, il
Comitato per la gestione del Protocollo di Kyoto presso il ministero Ambiente, ha disposto
proroga ai termini previsti dalla
deliberazione 47 del 28 dicembre 2012,
per le comunicazioni da effettuare da parte dei gestori degli impianti
produttivi, per l’assegnazione delle quote gratuite di CO2.
In particolare è stato prorogato al 14 febbraio 2013:
-il termine (previsto dall’articolo 3 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti “nuovi entranti” devono trasmettere al Comitato la domanda per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione.
-il termine (di cui all’articolo 4 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti (di cui all'articolo 1 comma 1 della Deliberazione 47/2012) comunicano al Comitato tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento del proprio impianto intervenute nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonché quelle previste nel 2013.
-il termine (di cui all’articolo 6 comma 2) entro cui i gestori degli impianti (individuati all’articolo 6 comma 1), trasmettono a questo Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività indicate nell'allegato A della delibera 22/2011 non già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.
In particolare è stato prorogato al 14 febbraio 2013:
-il termine (previsto dall’articolo 3 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti “nuovi entranti” devono trasmettere al Comitato la domanda per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione.
-il termine (di cui all’articolo 4 comma 2 della deliberazione 47/2012) entro cui i gestori degli impianti (di cui all'articolo 1 comma 1 della Deliberazione 47/2012) comunicano al Comitato tutte le informazioni utili riguardanti le modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento del proprio impianto intervenute nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, nonché quelle previste nel 2013.
-il termine (di cui all’articolo 6 comma 2) entro cui i gestori degli impianti (individuati all’articolo 6 comma 1), trasmettono a questo Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attività indicate nell'allegato A della delibera 22/2011 non già autorizzate ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni.
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