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"Ministero del lavoro: autocertificazione fino al 31 maggio 2013"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/02/2013 - In questi mesi si sono incrociate e confrontate diverse interpretazioni
in merito alla
scadenza dei termini per l’autocertificazione
della valutazione dei rischi per le PMI che occupano fino a 10 lavoratori. Interpretazioni
che cercavano di comprendere gli effetti sull’articolo 29 del Decreto legislativo 81/2008 delle
modifiche prima dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 12 maggio 2012, n.
57, in vigore dal 14 maggio 2012 - coordinato con la legge di conversione 12
luglio 2012, n. 101, in vigore dal 14 luglio 2012 – e poi della Legge
del 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”.
Se
una lettura frettolosa della normativa poteva indurre a pensare che il termine
ultimo per l’autocertificazione fosse il 30 giugno 2013, una più attenta lettura
coordinata – come proposto da PuntoSicuro e da molti enti e associazioni –
faceva optare per i primi giorni di maggio 2013, cioè tre mesi successivi
all’entrata in vigore del Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate.
Una
risposta definitiva, benché diversa, l’ha offerta finalmente il
Ministero del Lavoro che è intervenuto
sul tema con una
Nota del 31 gennaio
2013 fornendo “chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’ autocertificazione
della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.”.
E
il chiarimento definisce come data ultima per l’autocertificazione il
31 maggio 2013.
In
particolare, dopo aver fatto una cronistoria delle modifiche all’articolo 29 del
D.Lgs. 81/2008, la Nota riporta che il comma 5 dell’articolo, con le modifiche
apportate, recita:
Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
[…]
5.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di
lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g). |
E
con “
fino alla scadenza del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale",
non si deve intendere il calcolo di tre mesi esatti dall’entrata in vigore del decreto
interministeriale relativo alle procedure
standardizzate, che il Ministero indica entrare in vigore il 6 febbraio
2013. Si deve intendere invece proprio la fine del mese.
Stante
questo chiarimento e questa interpretazione la nota stabilisce definitivamente
che
la possibilità per i datori di
lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina
in data 31 maggio 2013.
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