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"I quesiti sul decreto 81: procedure standardizzate e rischi fisici"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
06/02/2013 -
Quesito
E’ vero che il datore di lavoro di un’impresa edile non può ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e
che nessuna impresa può comunque ricorrere alle stesse procedure in
presenza di rischi fisici quali rumori e vibrazioni ma è tenuta a
redigere un DVR completo?
Risposta
E’ appena entrato in vigore il decreto interministeriale 30/11/2012
che ha recepite le procedure standardizzate sulla valutazione dei
rischi e sulla redazione del relativo documento di valutazione dei
rischi alle quali, ai sensi del comma 6 del’articolo 29 del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, possono ricorrere i datori di lavoro che occupano
fino a 50 lavoratori, e si accavallano i quesiti sulla loro
applicazione. Il caso questa volta riguarda la possibilità di utilizzare
tali procedure per le imprese edili e comunque per quelle imprese che
operano in generale in presenza di rischi fisici quali i rischi da
esposizione a rumori e vibrazioni.
Per rispondere al
quesito formulato è necessario fare riferimento alle disposizioni di cui
all’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente le modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi, così come modificato dal D. Lgs. integrativo
3/8/2009 n. 106. Secondo il comma 5 dell’art. 29 di tale decreto, infatti:
“5. I
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto
nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31,
comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)"
e più in particolare non si applicano:
a) alle aziende
industriali di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli
articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b) alle centrali
termoelettriche;
c) agli impianti ed
installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17/3/1995 n. 230 e
successive modificazioni;
d) alle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
g) alle
strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori,
per le quali è
pertanto preclusa la facoltà, anche se occupano meno di 10 addetti, di
ricorrere all’utilizzo delle stesse procedure standardizzate.
La possibilità di
effettuare la valutazione dei
rischi
sulla base delle procedure standardizzate è stata, inoltre, estesa dal
legislatore anche alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori e ciò alla
luce del comma 6 dello stesso articolo 29 secondo il quale:
“6. I datori di lavoro che occupano fino a
50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, e 4”.
Il legislatore
però, è necessario porre in evidenza, ha inteso fissare delle esclusioni per
quanto riguarda la facoltà di ricorrere a tali procedure standardizzate e lo ha
fatto con il comma 7 dello stesso art. 29 con il quale ha stabilito che:
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 non
si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto”.
Con riferimento al
comma 7 appena citato occorre mettere in evidenza che il testo originario del
D. Lgs. n. 81/2008 e quindi prima che il D. Lgs. n. 106/2009 apportasse delle
modifiche così recitava:
“7. Le disposizioni di cui al comma 6 non
si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui
all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV del presente decreto
”
nel quale, è facile
osservare, era inserita una terza lettera c), quella sopra evidenziata con
sottolineatura, secondo la quale non era consentita l’applicazione delle procedure
standardizzate anche alle “
aziende che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV del presente decreto” e cioè alle imprese edili,
lettera che, come già detto, è stata poi abolita dal successivo D. Lgs. n.
106/2009.
Attualmente quindi,
in risposta alla prima parte del quesito, la possibilità di ricorrere alle
procedure standardizzate, se si verificano le condizioni previste dal
legislatore, è estesa anche alle imprese edili sempre ovviamente che dalle
stesse non vengano svolte attività di cui alla lettera b) dello stesso comma
per le quali i lavoratori possono essere esposti a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività connesse all'esposizione
all’amianto.
Per quanto riguarda
poi la seconda parte del quesito si fa notare che nella lettera b) dello stesso
comma 7, che stabilisce quelle aziende per le quali è precluso il ricorso alle
procedure standardizzate, sono indicate specificatamente le aziende nelle quali
si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all' esposizione ad
amianto
ma non sono indicate quelle che svolgono attività che espongono i lavoratori a
rischi fisici, quali sono i rischi da esposizione a rumori e vibrazioni, per
cui, in risposta al quesito formulato, il datore di lavoro di aziende nelle
quali sono svolte attività che espongono a rischi fisici in generale, fermo
restando le altre condizioni imposte dal legislatore, possono fare ricorso alle
procedure standardizzate mentre non lo potranno fare quei datori di lavoro che
svolgono attività che comportino esposizioni anche a rischi chimici, biologici,
da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni o connessi all'esposizione ad
amianto.
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