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"Defibrillatori: gli obblighi di collocazione e la formazione all’uso"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
06/02/2013 - Più volte PuntoSicuro ha ricordato come l’uso del
Defibrillatore semi-automatico esterno (DAE)
sia in grado di interrompere la fibrillazione ventricolare. In
particolare - come indica un documento elaborato in Lombardia
dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) – “in caso di
arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare (FV) o tachicardia ventricolare (TV), se senza polso, la defibrillazione elettrica rappresenta
l’elemento terapeutico indispensabile per interrompere l’aritmia.
Infatti, per ogni minuto trascorso dall’esordio della FV/TV e la prima
defibrillazione, la sopravvivenza si riduce del 7–10% in assenza di
manovre di rianimazione”. E la rianimazione cardiopolmonare di base
senza defibrillazione è “in grado di prolungare il persistere di un
ritmo defibrillabile mantenendo una minima perfusione ma non rappresenta
il trattamento definitivo”.
Con riferimento alla normativa nazionale e regionale su questo tema, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato con
Deliberazione n. IX/4717 del 23 gennaio 2013 il documento “
Aggiornamento
delle Linee Guida regionali sull’utilizzo dei defibrillatori
semi-automatici esterni (DAE) e sull’attivazione dei progetti di
defibrillazione semi-automatica sul territorio (PAD)” elaborato da AREU.
La deliberazione nasce dall’intento di “adeguare le tecniche di
defibrillazione agli attuali protocolli internazionali, nonché di
aggiornare le modalità di formazione degli operatori”.
Il documento approvato aggiorna un precedente documento approvato con D.G.R. n. VII/10306 del 16 settembre 2002 e illustra le
modalità operative inerenti:
- “
l’utilizzo dei Defibrillatori semi-Automatici Esterni (DAE);
-
l’attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica (PAD) sul territorio di Regione Lombardia”.
Il documento si sofferma in particolare sui
destinatari per l’uso dei DAE.
Infatti “per una funzionale ed efficace diffusione dei DAE e delle
manovre di RCP (Rianimazione Cardio-Polmonare, ndR), è opportuno che, in
ordine di priorità, i soggetti sotto elencati siano addestrati alle
manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e abilitati all'uso dei defibrillatori semiautomatici”:
- infermieri che operano nel sistema di emergenza sanitario
extraospedaliero (SOREU/COEU/AAT e sui relativi mezzi di soccorso
terrestri, aerei e acquatici);
- soccorritori esecutori che operano nel sistema di emergenza sanitaria extraospedaliera;
- personale operante nel contesto di Società Sportive, sia
professionistiche che dilettantistiche (dirigenti, allenatori,
accompagnatori sportivi, istruttori di discipline sportive, ecc);
- personale operante sulle ambulanze deputate alle funzioni di trasporto sanitario e trasporto sanitario semplice;
- infermieri e operatori dei servizi delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, pubbliche e private, accreditate o autorizzate;
- personale appartenente ad organismi istituzionali (Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Capitanerie di Porto,
Guardia Costiera, Forze Armate, Protezione Civile, Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico, ecc);
- personale appartenente a Compagnie, Enti, Ditte, Associazioni,
ecc. ove vi sia un elevato afflusso di utenti (aerei ed aeroporti, navi e
stazioni marittime, treni e stazioni ferroviarie, metropolitane, stadi, ipermercati, centri commerciali, hotel, ecc);
- laici (comuni cittadini, “o più genericamente il nonsanitario,
che non dispone delle conoscenze e delle competenze di chi
professionalmente” esercita l’attività sanitaria) rientranti in un
Progetto di Defibrillazione Precoce (Public Access Defibrillation, PAD);
- soggetti singoli, gruppi, studenti di ogni ordine e grado,
lavoratori inseriti nelle squadre di emergenza secondo i criteri
definiti dalle normative sulla sicurezza sui posti di lavoro,
insegnanti, istruttori delle Scuole Guida, farmacisti ecc. non
rientranti in uno specifico progetto PAD;
- medici operanti nelle strutture sanitarie (ambulatori) e
territoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ambulatori delle ASL,
ecc.);
- familiari di persone cardiopatiche o con precedenti di arresto cardiaco.
Queste
invece alcune raccomandazioni
e obblighisulla
collocazione dei DAE:
-
“è obbligatoria la presenza di un DAE operativo su ogni Mezzo di Soccorso di
Base (MSB) e Intermedio (MSI) inserito nel sistema di emergenza sanitaria
regionale;
-
è obbligatoria la presenza di un DAE operativo sui mezzi di soccorso che
prestano assistenza a manifestazioni sportive o eventi organizzati per i quali
è prevista dalla normativa vigente o da regolamenti specifici un’ assistenza
sanitaria;
-
è
obbligatoria la presenza di un DAE
presso Società Sportive sia professionistiche che dilettantistiche e
all’interno di impianti sportivi, secondo quanto previsto dal Decreto Legge
Sanità n. 158 (13 settembre 2012) nonché durante lo svolgimento delle attività
sportive;
-
è
obbligatoria la presenza di un DAE
sui mezzi deputati al trasporto
sanitario e sanitario semplice soltanto per i soggetti che beneficiano
dell’assegnazione delle predette apparecchiature, nei termini e con le modalità
di cui al Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011 (...)”
-
“è fortemente raccomandata la presenza di un DAE nelle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ove non sia
già presente una risposta all’emergenza, strutturata o istituzionalizzata, che
preveda l’impiego di un defibrillatore;
-
è utile la presenza di un DAE nelle strutture, fisse e/o mobili, nell'ambito di
istituzioni coinvolte nella gestione dell'ordine pubblico e dell'emergenza
(...)”;
-
è
fortemente raccomandata la
presenza di un DAE
in ambienti ad
elevata densità di popolazione (aeroporti, stazioni marittime, stazioni
ferroviarie, metropolitane, stadi, ipermercati,
centri commerciali
,
hotel, ecc.);
-
è
utile la presenza di un DAE in
luoghi
pubblici
non rapidamente
raggiungibili dal sistema di emergenza (p. es. treni, aerei, navi,
imbarcazioni, ecc) (...)”;
-
“è obbligatoria la presenza di un DAE nei luoghi facenti parte di un
progetto PAD strutturato e autorizzato;
-
è utile la presenza di un DAE negli ambulatori delle strutture sanitarie (se
non rapidamente ottenibile nella stessa struttura sanitaria) e nelle strutture
ambulatoriali (studi medici, ambulatori dentistici, ambulatori delle ASL,
ecc.);
-
è accettabile la presenza di un DAE in ambito domiciliare, per quanto riguarda
il domicilio di pazienti potenzialmente a rischio di morte cardiaca improvvisa,
anche se non vi sono dati di letteratura a supporto di questa possibilità”.
Dopo
aver dato indicazioni sull’attivazione dei
progetti
di defibrillazione precoce semi-automatica (PAD) e delle modalità di
presentazione di tali progetti, il documento affronta il tema della
formazione nell’ambito dei PAD e dell’
abilitazione all’uso del DAE.
Dopo
aver sottolineato che la Regione Lombardia ha conferito ad AREU il “mandato di
regolamentare anche la formazione del personale, definendo e realizzando
percorsi formativi omogenei e standardizzati”, si indica che in fase di prima
applicazione, “AREU riconosce i corsi di BLSD (Basic Life Support and
Defibrillation, ndR) effettuati in Regione Lombardia da altri soggetti
erogatori non appartenenti ad AREU e non appartenenti ai CeFRA (Centri di
Formazione Riconosciuti e Accreditati, ndR), purché siano rispettate tutte le
seguenti condizioni:
-
il soggetto erogatore svolga una specifica attività formativa nel campo della
rianimazione cardio-polmonare di base e della defibrillazione precoce (BLSD);
-
la formazione sia effettuata da istruttori il cui percorso formativo e
riconosciuto in ambito nazionale o internazionale, comprovato da un certificato
di superamento del corso istruttori e sia documentata un’esperienza formativa
attiva;
-
il materiale didattico, la metodologia, la durata e la valutazione finale siano
documentati e in linea con gli standard nazionali o internazionali”.
Inoltre
AREU è “l’unico soggetto delegato dalla Regione Lombardia a rilasciare l’
abilitazione alla defibrillazione
semiautomatica per personale non medico operante all’esterno di strutture
sanitarie autorizzate”. Tuttavia AREU “potrà delegare soggetti terzi
all’esecuzione dei corsi BLSD per laici” secondo alcuni criteri elencati nel
documento.
In
particolare per i corsi “già espletati da soggetti non appartenenti ad AREU e
non appartenenti ai CeFRA, AREU riconosce i corsi effettuati purché svolti in
un periodo non antecedente a due anni dalla data di emanazione del presente
documento”.
Analogamente,
AREU “riconosce i corsi che verranno organizzati da soggetti non appartenenti
ad AREU e non appartenenti ai CeFRA sino ad un periodo di tempo non superiore a
due anni dalla data di emanazione del presente documento”. Decorso tale termine
“coloro che intendono effettuare una formazione in BLSD per Laici devono
adeguare modalità, struttura, contenuti e materiali del corso alle indicazioni
AREU”.
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