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"Campi elettromagnetici: valutare e limitare l’esposizione dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza alimentare
07/02/2013 - La Regione
Lombardia, con Decreto n. 9944, il 7 novembre 2012
ha approvato le “
Linee di indirizzo per la valutazione
dell’esposizione a campi elettromagnetici in ambito sanitario”, linee di
indirizzo che forniscono una
metodologia
di valutazione e gestione del rischio basata sulla norma CEI EN 50499
“Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici”.
Dopo
aver presentato nei mesi scorsi il decreto, soffermandoci sulla classificazione
delle sorgenti di CEM, entriamo oggi nel dettaglio del
processo di valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici (CEM)
nelle strutture sanitarie.
Sono
due le condizioni presentate nel documento:
-
Condizione 1
Luoghi di lavoro conformi a priori: è il caso in cui nella
struttura sanitaria “siano installate solo apparecchiature che non emettono CEM
o che ne emettono a livelli inferiori ai limiti sanciti dalla normativa per la
tutela della popolazione generale”. In questa situazione specifica la
valutazione consterà di una "
dichiarazione
di conformità delle aree ispezionate", dichiarazione a cura del datore
di lavoro. È evidente che poiché la valutazione “non dipende dal numero di
apparecchiature presenti, ma dalla tipologia e dalle caratteristiche di
funzionamento, dovrà essere mantenuto attivo il monitoraggio sulle
apparecchiature presenti nelle aree dichiarate conformi al fine di non
pregiudicare l’integrità del luogo di lavoro e la sicurezza dei lavoratori
(aggiornamento periodico del Documento di
Valutazione dei Rischi)”;
-
Condizione 2 Luoghi di lavoro
suscettibili di ulteriore valutazione: se, “a seguito del censimento delle
apparecchiature, o più in generale delle sorgenti, risulti necessario provvedere
ad ulteriori approfondimenti” (in quanto non riferibili alla Tabella
1 della norma CEI/EN/50499) si devono valutare i livelli di campo presenti,
ai quali i soggetti possono trovarsi esposti. Per ogni sorgente la valutazione
deve tenere conto delle caratteristiche tecniche e di funzionamento fornite dal
fabbricante e deve prevedere la misurazione e/o il calcolo dei campi emessi.
Sulla base della valutazione effettuata, se risultano superati i valori di
azione, il datore di lavoro deve valutare e, se del caso, calcolare se i valori
limite di esposizione sono stati superati e possono essere esclusi i rischi per
la salute e la sicurezza. Il datore di lavoro deve vigilare affinché i limiti
di esposizione non siano superati in
futuro o, meglio, può adottare soluzioni volte a riportarsi al di sotto dei
valori di azione”.
Se
poi i
limiti di esposizione sono
superati “si deve definire e attuare un programma d'azione che comprenda
misure tecniche e/o organizzative
intese ad impedire esposizioni eccedenti i
valori limite di esposizione prevedendo:
-
l’introduzione di altri metodi di lavoro che implichino una minore esposizione
ai CEM;
-
la scelta di attrezzature/apparecchiature con emissioni di campi di intensità
inferiore;
-
l’adozione di misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi, incluso se
necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi
meccanismi di protezione della salute;
-
l’adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e delle
postazioni di lavoro;
-
la necessità di una nuova progettazione e strutturazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro;
-
la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
-
la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
-
la segnalazione, con un’apposita segnaletica recante le prescrizioni per la
salute e sicurezza sul lavoro, dei locali, delle aree e delle zone a maggior
rischio;
-
la limitazione alle aree di accesso”.
Il
documento sottolinea che “
in nessun caso
i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di
esposizione”. Quando infatti, malgrado i provvedimenti già presi, i valori
limite di esposizione siano superati, “il datore di lavoro adotta misure
immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di
esposizione, individua le cause del loro superamento e adegua di conseguenza le
misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento”.
Queste
alcune
raccomandazioni in
riferimento “agli elementi o alle specifiche situazioni determinanti la
condizione 2”:
-
“tutte le apparecchiature elencate di cui alla condizione 1 possono essere
escluse dalla valutazione;
-
le situazioni di esposizione simultanea a sorgenti e/o a frequenze multiple
devono essere approfondite;
-
la valutazione deve considerare tutti gli aspetti inerenti la salute e la
sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori con
dispositivi medici impiantabili attivi;
-
in riferimento alla tutela di tutti i lavoratori che non rientrano nella
definizione di cui all’art.3 comma f) della L.36/2001, si applicano limiti di
esposizione per la popolazione così come per degenti, utenti e visitatori che
afferiscono alle strutture
sanitarie nelle condizioni specificate;
-
per alcune apparecchiature può essere adeguato intraprendere una valutazione
direttamente rispetto ai limiti di esposizione (le norme specifiche di
valutazione per tali apparecchiature dovrebbero indicarne le modalità);
-
nel caso del confronto dei valori di campo misurati con i valori di azione o
della valutazione del rispetto dei limiti di esposizione per sorgenti con
contenuto armonico superiore a 10 MHz si applica una media temporale che tenga
conto della durata dell’esposizione nelle normali condizioni di lavoro nonché
il ciclo di funzionamento della(e) emissione(i) dall’apparecchiatura nel luogo
di lavoro. Per sorgenti il cui contenuto armonico presenti componenti inferiori
a i 100 kHz non può essere fatta alcuna media temporale, ed è determinante il
valore istantaneo. Tra 100 kHz e 10 MHz è consentita l’applicazione di una
media temporale soggetta a vincoli sull’esposizione massima istantanea. Per
frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i limiti di esposizione basati sul SAR
possono essere mediati nel tempo contrariamente ai limiti di esposizione basati
sulla corrente indotta nel sistema nervoso centrale. Questo è descritto in modo
più completo nelle norme generiche o specifiche, es. nella norma UNI EN 62311;
-
quando vengono utilizzate misure o calcoli per la valutazione dettagliata
dell’esposizione, deve essere effettuata un’analisi dell’incertezza in
conformità al metodo di valutazione specifico o alla norma applicata;
-
per poter essere considerata nell’ambito di tale valutazione iniziale,
l’apparecchiatura deve essere stata installata e utilizzata in conformità alle
istruzioni del costruttore;
-
le situazioni di esposizione, per esempio durante la manutenzione
dell’apparecchiatura, possono essere diverse dall’esposizione durante il
suo normale utilizzo e dovrebbero essere valutate separatamente;
-
in alcune situazioni, può essere necessaria una rivalutazione dell’esposizione
dopo operazioni di manutenzione/riparazione/modifiche/aggiornamenti di
un’apparecchiatura (nel caso la sorgente afferisca alla condizione 2)”.
Per
concludere segnaliamo che il documento riporta anche
indicazioni sugli effetti indiretti delle sorgenti di CEM.
Infatti
la valutazione del rischio deve prevedere una particolare attenzione agli
effetti indiretti dei CEM sui lavoratori, su materiali e apparecchiature, e
l’attenzione a condizioni di
ipersuscettibilità
individuale (lavoratori con dispositivi medici attivi e passivi impiantati
e non impiantati, e lavoratrici gestanti).
Ad
esempio i CEM possono dare luogo a:
-
“interferenze con apparecchiature e dispositivi medici elettronici impiantati e
non impiantati;
-
rischio propulsivo derivante da oggetti ferromagnetici in campi magnetici
statici con una densità del flusso magnetico maggiore di 3 mT (il flusso di
induzione magnetica si può esprimere in Tesla e nei suoi sottomultipli, come il
microtesla μT e il millitesla mT, ndR) ;
-
innesco di dispositivi elettroesplosivi (detonatori);
-
rischio di incendio e di esplosione in conseguenza all’innesco di materiale
infiammabile da parte di scintille causate dai campi indotti, dalle correnti di
contatto o dalle scariche con scintille”.
Le
linee di indirizzo si soffermano in particolare sugli effetti indiretti dei CEM
sui
dispositivi medici impiantati e
sulle
gestanti.
In
particolare riguardo alle
gestanti
si indica che la Direttiva 2004/40/CE “non prevede prescrizioni e/o estensioni
di specifiche misure a tutela delle lavoratrici gestanti”. Tuttavia il D.Lgs.
81/2008 “prevede che il datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs 26 marzo 2001 n.
151, valuti il rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e
dei processi lavorativi considerati pericolosi per la sicurezza o la salute
delle lavoratrici gestanti, delle
puerpere, o in periodo di allattamento, ivi compreso quindi l’esposizione alle radiazioni
non ionizzanti che comprendono i CEM”.
Concludiamo
questa presentazione ricordando che il documento non fornisce volutamente
indicazioni relative alla gestione del rischio da CEM negli impianti
di Risonanza Magnetica (RM) e che le specifiche disposizioni sulla
protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici contenute
nel Capo IV del Titolo VIII del Testo Unico entreranno in vigore, per effetto
del rinvio
dei termini di recepimento della Direttiva europea 2004/40/CE, il 31
ottobre 2013.
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