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"Imparare dagli errori: la carenza di valutazione e pianificazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
07/02/2013 - Continuando ad occuparci delle cadute dall’alto nel comparto edile, con
particolare riferimento alla carenza di protezioni personali o collettive, ci
soffermiamo oggi sulla carenza di
valutazione
dei rischi e
pianificazione delle
misure di sicurezza.
Carenze
che sono probabilmente alla base dei casi di incidenti che presentiamo, tratti
dalle schede di INFOR.MO.,
strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
I casi
Un
primo caso è relativo ad un
incidente in attività sul tetto di una
copertura
in fibrocemento di un capannone ad uso magazzino di foraggio.
Un
lavoratore si trova sul tetto per la riparazione della copertura in lastre
ondulate. La copertura, in conseguenza di precedenti forti piogge, risulta
danneggiata, presenta infiltrazioni di acqua piovana che bagnano il materiale
stoccato all'interno del magazzino.
Il
lavoratore sta effettuando un "giro" di ricognizione sulla copertura
per individuare i punti su cui intervenire, quando improvvisamente una lastra
in fibrocemento cede causando la sua caduta sul pavimento sottostante in
cemento da un'altezza di circa 10 metri.
Il
lavoratore autonomo “non aveva predisposto apposite andatoie appoggiate sulle
lastre in fibrocemento per ripartire il peso del corpo e non indossava apposita
imbracatura collegata a fune di trattenuta”.
Il
secondo
caso riguarda un incidente che avviene a un lavoratore impegnato in
attività di realizzazione di
opere in
cartongesso.
Il
lavoratore, irregolare, mentre si reca verso una cantina adibita a spogliatoio
cade da una passerella fatta con tavole di legno non fissate e senza protezioni
in una “bocca di lupo” (altezza 6 metri circa).
Nel
cantiere è stata rilevata la presenza di numerose violazioni e una assoluta
mancanza di protezioni a difesa delle cadute dall'alto.
Il
terzo caso è relativo ad attività di
posa in opera di coperture e
costruzione di ossature di tetti di edifici.
Alcuni
lavoratori, mentre allestiscono la copertura
di un capannone con pannelli di coibentazione su una struttura metallica,
spingendo e addossando un pannello all’altro, precipitano al suolo attraverso
un’apertura che si è creata tra due pannelli non ancora fissati tra loro.
Il
pannello, precedentemente movimentato e posizionato sulla struttura metallica
con una gru, viene fatto scivolare ad incastro da tre addetti su un identico
pannello precedentemente allocato, completando la fase lavorativa mediante
bullonatura dei lembi sovrapposti. Al momento dell’incidente, i tre addetti si
trovano sulla struttura metallica, su un piano inclinato (precisamente
un’estremità era a 6 m e l’altra estremità a 4,5 m) e sono allineati lungo il
lato maggiore del pannello (13 m), di cui due all’estremità ed il terzo al
centro, nell’atto di spingerlo. L’addetto che si trovava all’estremità più
bassa precipita procurandosi trauma cranico e fratture multiple e decedendo sul
luogo, mentre l’addetto centrale precipitava da un’altezza di 5 m riportando
fratture al piede sinistro.
Non
erano state predisposte opere provvisionali e gli addetti non erano provvisti
di DPI.
Queste
secondo la scheda le
cause degli
infortuni:
-
la “spinta incoordinata del pannello verso un altro per incastrarlo”;
-
il mancato uso di cinture di sicurezza;
-
la mancanza di opere provvisionali.
La prevenzione
Per
avere indicazioni relative alla valutazione dei rischi e alla pianificazione
delle misure di sicurezza nei lavori edili su coperture, possiamo riprendere
quanto riportato dalla Regione Veneto - Azienda
U.L.S.S. 15 “Alta Padovana” nella terza edizione del documento “ Io
non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in altezza”.
Il
documento ricorda che la maggior parte delle
coperture, esistenti o in costruzione, “non è praticabile in quanto
l’accesso e il transito su di esse presenta sempre in qualche modo il rischio
di caduta”. E sottolinea che per lavorare sulle coperture è necessario
“predisporre
misure di sicurezza
specifiche quali:
-
adeguati sistemi di accesso (ad esempio ponteggi, ponti su ruote, ecc.);
-
opere provvisionali (ad esempio ponteggi, camminamenti, reti sicurezza, ecc.);
-
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”.
Inoltre
è importante:
-
“verificare se sono già stati predisposti sul fabbricato sistemi di accesso e
ancoraggio come previsto dalle norme vigenti;
-
prima dell’accesso ad una copertura non praticabile accertarsi che il solaio
sia portante e che non presenti rischio di sfondamento a causa del peso delle
persone e di eventuali materiali depositati”.
Riguardo
alle
priorità delle misure di sicurezza,
quando si devono eseguire lavori sulle coperture “è necessario privilegiare
l’adozione di misure di protezione collettiva, come l’installazione di ponteggi
lungo tutto il perimetro dell’edificio oggetto dei lavori”.
Inoltre:
-
“il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere un’adeguata
formazione mediante la partecipazione ad un corso teorico-pratico di cui deve
essere acquisita attestazione;
-
se, per motivi tecnici-organizzativi, “non sia possibile allestire ponteggi
dovranno essere installati lungo tutto il perimetro parapetti ancorati alla
struttura del fabbricato”.
Queste,
“in ordine di priorità”, le
misure di
sicurezza che si devono mettere in atto a protezione dei lavori svolti
sulle coperture:
-
parapetti di protezione lungo tutti i lati verso il vuoto;
-
assiti di chiusura dei lucernari e delle aperture presenti sulla copertura;
-
sottopalchi di sicurezza e di servizio;
-
reti di sicurezza;
-
camminamenti su coperture non portanti;
-
utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute”.
Infine
il documento “ Io
non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in altezza”, pubblicato sul
portale prevenzionecantieri.it,
riporta la
procedura di valutazione per
l’uso dei DPI anticaduta. Se ogni fase di lavoro è soggetta a valutazione
del rischio, “quando si impiegano DPI, associati o meno ad altri sistemi di
sicurezza contro le cadute, è opportuno seguire uno schema di valutazione che
preveda diverse fasi”.
Fase di
pianificazione preventiva dei lavori:
-
“definire il lavoro da svolgere e individuare le aree di intervento;
-
definire il numero di addetti strettamente necessari all’esecuzione del lavoro
in quota;
-
definire l’elenco dei materiali e attrezzature necessari per attuare
l’intervento;
-
definire il livello di mobilità necessaria all’operatore: lavoro in posizione
fissa; necessità di movimento in un’area di raggio … ; necessità di movimento
ampia, su tutta la copertura”.
Fase di
progettazione esecutiva dei lavori:
-
“individuare uno o più sistemi
di ancoraggio, esistenti o da realizzare, che risultino accessibili in condizioni
sicure per agganciare il sistema di trattenuta e l’imbracatura;
-
scegliere il dispositivo di collegamento tra punto di ancoraggio e imbracatura
dell’operatore;
-
definire le modalità di accesso in quota e di aggancio dell’imbracatura al
punto di ancoraggio evitando situazioni in cui l’operatore non risulti
agganciato;
-
prevedere eventuali camminamenti e le modalità di sollevamento – posizionamento
in quota dei materiali e attrezzature necessari”.
Nella
fase di valutazione dei rischi residui
è bene “valutare le conseguenze che si potrebbero verificare in seguito a
caduta per:
-
cedimento strutturale della copertura (in ogni punto dell’area di lavoro
predefinita);
-
caduta dell’operatore verso l’esterno della copertura (lungo il perimetro);
-
caduta dell’operatore dentro aperture sulla copertura (lucernari)”.
E
una valutazione di questi tipo “deve almeno considerare:
-
se lo spazio sottostante la copertura, necessario per l’arresto dell’operatore
in caso di caduta, sia effettivamente disponibile, cioè libero da strutture,
impianti, ecc. che possono costituire un pericolo (tirante d’aria);
-
se i dispositivi utilizzati garantiscono uno spazio di caduta ‘sicuro’;
-
se l’insieme delle misure previste consente di evitare, in caso di caduta, ‘l’effetto
pendolo’ con possibile urto contro altre strutture”.
Se
emergono incongruenze e quindi rischi, “devono essere attuate misure
integrative e correttive rispetto a quelle previste”.
In
relazione alla valutazione dei rischi, deve essere predisposta anche “una
procedura che preveda l’intervento di
emergenza in aiuto del lavoratore rimasto sospeso al sistema di arresto
caduta, che necessiti di assistenza da parte di altri lavoratori. E’ necessario
quindi che nella squadra di lavoro vi sia la presenza di personale che possegga
la capacità operativa di garantire l’intervento di emergenza”.
Se,
come risultato della valutazione dei rischi, si ritiene che sia impossibile
intervenire con risorse interne, “deve essere prevista un’apposita procedura
per l’attivazione del soccorso pubblico”.
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