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"Terre e Rocce da scavo: Alcuni chiarimenti del Ministero dell'Ambiente sul DM 161/2012"

fonte www.lavoripubblici.it / Normativa

11/02/2013 - Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" regolamenta dal 6 ottobre dello scorso anno la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei.
In riferimento all'entrata in vivore del citato DM, l'Ordine dei Geologi dell'Umbria ha posto alla Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente due quesiti: il primo relativo all'applicabilità del DM ai materiali da utilizzare nel sito di produzione ed il secondo relativo alle cosiddette "piccole quantità".

Il Ministero dell'Ambiente, con una nota predisposta dalla Segreteria Tecnica in risposta ai quesiti posti dall'Ordine dei geologi dell'Umbria chiarisce che il DM 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto.
Il Ministero, nella nota di risposta, interviene, anche, con riferimento all'applicabilità della procedura prevista nel decreto ai materiali da scavo prodotti nell'ambito dei cantieri con produzione sino a 6000 mc (cosiddetti piccoli cantieri), precisando che il decreto “ non tratta l'argomento in quanto l'art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto”.
L' Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), commentando la nota del Ministero, osserva come con la stessa vengano create nuove incertezze applicative dalle quali possono derivare i seguenti comportamenti operativi:
  1. In via principale trattare i materiali come rifiuti e quindi conferirli in discarica o impianto di trattamento;
  2. In alternativa e se economicamente conveniente, applicare il DM 161/2012, qualora si rispettino le relative condizioni e prescrizioni, al di là delle indicazioni del Ministero sulla sua presunta inapplicabilità;
  3. In via subordinata ricomprendere i materiali nell'ambito della categoria dei sottoprodotti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, al ricorrere delle relative condizioni, anche se in assenza dello specifico decreto.

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