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"Ispettori del lavoro: quale applicazione del Codice di procedura penale?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/03/2013 -
Viene fornito dalla Corte di Cassazione in questa sentenza un
chiarimento in merito all’attività degli ispettori del lavoro precisando che
nel caso in cui gli stessi procedono ad accertamenti amministrativi e non svolgono
attività di indagini preliminari quali ad esempio accertamenti in merito ad un
infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale o a
seguito di segnalazione di probabile reato nel qual caso trattasi di indagine
preliminare nell’ambito di un procedimento penale e dunque di un accertamento
giudiziario, non vengono applicate le norme garantiste dettate dal codice di
procedura penale in merito alla presenza del difensore. Di contro qualora gli ispettori
stessi agiscano nella loro veste di ufficiale di polizia giudiziaria sono obbligati
ad avvisare il destinatario dell’accertamento della facoltà di nominare un
difensore di fiducia che deve assistere all’interrogatorio.
La
sentenza del Tribunale e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha ritenuto il titolare di una ditta omonima
responsabile dei reati di cui agli articoli 111 e 134, articolo 136, comma 6, e
articolo 96, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 per aver omesso di adottare dispositivi
di protezione collettiva o individuali a protezione del perimetro del manto
di copertura e per aver consentito ad un suo lavoratore dipendente di
effettuare la posa della guaina liquida sulla copertura di un edificio in
ristrutturazione, con esposizione a rischio di caduta da altezza superiore a 2
metri dal piano di campagna. Lo stesso veniva ritenuto responsabile per avere
omesso di redigere il PIMUS (piano
montaggio, utilizzo e smontaggio del ponteggio), per avere affidate le
operazioni di montaggio e di smontaggio del ponteggio stesso presente in
cantiere a dipendenti sforniti della formazione prevista dalla legge e per non
avere redatto il POS (piano operativo sicurezza) condannandolo alla pena di
euro 3.700,00 di ammenda.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che
fossero stati violati gli articoli 356 e 180 c.p.p., l’articolo 182 c.p.p.,
comma 2, u.c., e l’articolo 114 disp. att. c.p.p., considerato che gli
operatori del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Usl che avevano effettuato
il sopralluogo non avevano riconosciuto all'indagato la facoltà di nominare un
difensore che potesse assistervi.
Le
decisioni della suprema Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione
che lo ha pertanto rigettato. La suprema Corte ha posto in evidenza che il
verbalizzante, ingegnere in servizio presso il dipartimento di prevenzione e
sicurezza dei luoghi di lavoro della AUSL aveva riferito che durante la propria
attività di ispezione aveva trovato sul tetto dell'edificio, ad una altezza dal
suolo di circa 4 metri, un lavoratore intento alla posa della guaina liquida
sul manto di copertura dell'edificio stesso senza nessuna protezione. L’ispettore
aveva in particolare riferito che non erano stati predisposti dispositivi di
protezione dalla caduta dall'alto,
in violazione dell’art. 111 del D. Lgs. n. 81/2008 e con riferimento ad un
piccolo ponteggio, montato dalla ditta dell’imputato perimetralmente al
fabbricato, non era risultato essere stato redatto il PIMUS, piano di montaggio
utilizzo e smontaggio del ponteggio, prescritto dall’art. 134 del citato D.
Lgs., che lo stesso era risultato essere stato montato da dipendenti che non
avevano seguito il corso di formazione di cui all'articolo 136 e che infine non
risultava redatto il piano operativo di sicurezza ex articolo 96 del D. Lgs. n.
81/2008 necessario a definire le misure preventive e protettive per i
lavoratori per cui giustamente, secondo la suprema Corte, il giudice di merito
aveva affermata la colpevolezza dell'imputato.
Del pari la Sez. III ha ritenuto manifestamente infondato il
ricorso per la violazione delle garanzie difensive, di cui agli articoli 356 e
180 c.p.p., articolo 182 c.p.p., comma 2 cpv., e articolo 114 disp. att.
c.p.p., da parte della polizia giudiziaria in sede di sopralluogo ispettivo. La
stessa Corte ha infatti osservato che “
gli
ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni
parte, i luoghi
di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il
personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti
nocivi, e, altresì, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti
e ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del
loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione”.
Peraltro ha quindi ancora precisato la suprema Corte “
nel caso in cui gli ispettori procedono ad accertamenti amministrativi
(cioè, se non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia
professionale o un incendio, o non c'è stata una segnalazione di probabile
reato, nel qual caso trattasi di indagine preliminare nell'ambito del
procedimento penale, e, dunque, di un accertamento giudiziario), non vengono
applicate le norme garantiste dettate dal codice di procedura penale in merito
alla presenza del difensore”.
“
Di contro”, ha quindi
proseguito la Sez. III, “
qualora
l'ispettore agisca nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria è
obbligato ad avvisare il destinatario dell'accertamento della facoltà di
nominare un difensore di fiducia, che deve assistere all'interrogatorio”
per cui la stessa ha concluso che “
nel
caso di specie, è fuor di dubbio che il funzionario del dipartimento di
prevenzione e sicurezza dell'USL stesse svolgendo una attività di vigilanza, a
carattere amministrativo, con la conseguenza che non era tenuto, in sede di
accertamento delle rilevate violazioni, ad ottemperare al disposto di cui
all'articolo 356 c.p.p.”.
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