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"Ambienti confinati e DPR 177/2011: le responsabilità e gli obblighi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/03/2013 - In relazione alle attività negli
ambienti
confinati PuntoSicuro ha recentemente presentato un intervento al seminario
“ DPR 177/2011
Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la formazione e
l’addestramento dei lavoratori, seminario che si è tenuto a Rimini il 28
giugno 2012, promosso da Assoservizi Rimini, Assoform Rimini e Confindustria Rimini.
L’intervento
dal titolo “
Approfondimento sul concetto
di ambiente confinato e Formazione ed Addestramento degli operatori – la
responsabilità negli ambienti confinati”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli
(Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri
(Azienda USL Rimini), ha affrontato non solo le tematiche relative a
valutazione dei rischi e formazione, ma anche le
responsabilità dei vari soggetti coinvolti (datore di lavoro,
Committente, lavoratori, preposti, lavoratori autonomi, ...).
Tali
soggetti hanno infatti precisi obblighi e rivestono specifiche posizioni di
garanzia sia con riferimento al D.Lgs. 81/2008 (TU) in generale, sia a quanto,
aggiuntivamente, previsto dal Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.
L’intervento
si sofferma sue due
posizioni di
garanzia rilevanti:
-
“
posizione di protezione: preservare
determinati ‘beni giuridici’ da tutti i pericoli che possono minacciarne l’integrità;
presuppone un particolare vincolo tra garante e titolare del bene;
-
posizione di controllo: ha lo scopo
di neutralizzare le fonti di pericolo in modo da garantire l’integrità di tutti
i beni giuridici che possono risultare minacciati”.
E
la Corte di Cassazione [1]
ha sentenziato circa la “
pluralità della
responsabilità in materia antinfortunistica qualora siano presenti più soggetti
titolari di posizioni di garanzia nell’ambito della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori”. Dunque laddove più soggetti abbiano responsabilità
prevenzionistiche, anche se in ambiti differenti, “ciascuno di questi soggetti
deve ritenersi interamente destinatario degli obblighi giuridici
prevenzionistici, senza pensare di poter fare affidamento sul comportamento
degli altri (a sgravio delle proprie attenzioni e responsabilità)”.
Per
comprendere novità e responsabilità dei soggetti di interesse nel DPR 177/2011,
si indica innanzitutto che l’
applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) è riferita ai lavori definiti
all’art. 66 del TU, art. 121 del TU ed Allegato IV punto 3 del TU. Nelle slide
dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono presenti
alcune parti significative della normativa citata.
In
particolare le disposizioni del DPR 177/2011 “operano soprattutto (ma non solo)
in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di
lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima,
sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
Vi
sono
obblighi che per il Datore di
lavoro (DdL) Committente “si aggiungono a quelli previsti dall’art. 26 del TU
che già si configurano per il DdL”.
Ad
esempio alla verifica della Idoneità Tecnico Professionale (con riferimento
all’art. 26 del TU) si va ad aggiungere la “
valutazione della qualificazione degli Operatori della ditta
appaltatrice:
-
integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei
rischi, sorveglianza sanitaria
e misure di gestione delle emergenze;
-
integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e
lavoratori autonomi;
-
presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro,
con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati”.
In caso
di infortunio
come affrontare la
ricerca e definizione delle responsabilità?
Gli
articoli del
Codice Penale (CP) che
riguardano questa materia sono in particolare quattro:
-
Art. 40 (Rapporto di causalità):
“nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione od omissione; non impedire un evento, che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”;
-
Art. 41 (Concorso di cause);
-
Art. 589 (Omicidio colposo)
-
Art. 590 (Lesioni personali
colpose).
Rimandando
alla lettura testuale di tali articoli (presenti anche nelle slide), riguardo
alla responsabilità negli Ambienti Confinati “si distinguono due
fattispecie:
-
lavori eseguiti direttamente dal DdL e
dai suoi dipendenti;
-
lavori dati in appalto dal DdL
Committente ad altra impresa e/o a lavoratori autonomi”.
Per
i
lavori eseguiti direttamente dal DdL e
dai suoi dipendenti si applica il TU, in tutte le parti applicabili (anche
il Titolo IV, ad esempio se si tratta di lavori edili o di ingegneria civile).
Inoltre si applica l’art. 2 c. 1 del DPR 177/2011.
Ad
esempio con riferimento a:
-
integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei
rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
-
presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro,
con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali
o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti
siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere
necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di
preposto;
-
avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il
personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto
di verifica di apprendimento e aggiornamento;
-
possesso di dispositivi
di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei
alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di
addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e
attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e
all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale
impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121
e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una
procedura di lavoro specificamente
diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle
attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e
di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e
dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi,
qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del TU
(comma 3, art. 3 DPR 177/2011).
Il
DPR 177/2011 indica che il mancato rispetto delle previsioni riportate nel
regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per
operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati.
Inoltre
in caso di
lavori appaltati dal DdL
Committente a Imprese e/o Lavoratori Autonomi bisogna tener conto dei
rischi da interferenza.
In
particolare:
-
il datore di lavoro committente (DdLC) e il DdL dell’impresa appaltatrice o
lavoratore autonomo (DLA) “coordinano gli interventi di prevenzione e
protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera;
-
il DdLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o
di opera (D.Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26);
-
i lavoratori coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di
riconoscimento”; - il DdLC verifica
l’idoneità tecnico professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1,
lett. a) con le modalità previste.
Riguardo
al
Rappresentante del Datore di Lavoro
Committente e all’
informazione
ai lavoratori dell’impresa appaltatrice:
-
“il datore di lavoro committente (DdLC) individua un proprio rappresentante, in
possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e
addestramento;
-
il rappresentante del DLC deve: conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui
si svolgono le attività lavorative; vigilare, con funzione di indirizzo e
coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa
appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da
interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore
di lavoro committente”;
-
“il DLC, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati,
deve informare in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati
dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle
medesime attività, o i lavoratori autonomi” (caratteristiche dei luoghi, rischi
esistenti, misure di prevenzione ed emergenza, ...);
-
“l’attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato
all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque,
non inferiore ad un giorno”.
Infine
è all’esito di tutte queste attività tecniche, organizzative e gestionali di
programmazione della sicurezza che viene “emesso il permesso di accesso per
imprese e lavoratori autonomi”.
“ Approfondimento sul concetto di ambiente confinato e Formazione
ed Addestramento degli operatori – la responsabilità negli ambienti confinati”,
a cura del Dott. Paolo Giovagnoli - Procuratore della Repubblica di Rimini - e
del Dott. Ing. Pierpaolo Neri - Azienda USL Rimini, intervento al seminario
“DPR 177/2011 Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la
formazione e l’addestramento dei lavoratori” (formato PDF, 107 kB).
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