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"L’ABC degli incendi: piani di emergenza e procedure di esodo"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
06/03/2013 - Un’
emergenza è il verificarsi di una situazione
anomala e dannosa (incendio, terremoto, inondazione, esplosione,
rilascio di una sostanza pericolosa, ...) che può essere
estesa (interessa una pluralità di punti, di locali dei luoghi di lavoro) o
limitata (interessa un solo punto, un solo locale e necessita una mobilitazione parziale dei lavoratori).
In ogni caso è compito del datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, di
individuare le possibili situazioni che possono portare a un’emergenza e di predisporre adeguate procedure operative applicando uno specifico piano di azione, il
Piano di emergenza.
Per parlare di piani di emergenza, dei suoi contenuti e delle
procedure da attuare in caso di incendio è possibile fare riferimento al
contenuto della nuova edizione della pubblicazione Inail “
Formazione antincendio”,
pubblicazione che riporta i criteri generali di sicurezza antincendio
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, con riferimento al
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro e al Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Se una situazione alla base di un’emergenza può essere imprevedibile o prevedibile, un piano di emergenza deve operativamente considerare solo le emergenze prevedibili e può essere:
- “
esterno (PPE), che tratta situazioni di
pericolo che possono presentarsi all’esterno dei luogo di lavoro di
un’azienda, inteso come uno stabilimento industriale, un deposito di materiali infiammabili,
una cartiera ecc., e che può dar luogo a gravi sinistri, che potrebbero
coinvolgere vaste aree geografiche, coinvolgendo anche insediamenti
abitativi. Tale piano, viene gestito da un gruppo di esperti, coordinati
dal Prefetto;
-
interno (PPI), che tratta situazioni di pericolo
che possono accadere all’interno di un luogo di lavoro di un’azienda,
inteso come stabilimento industriale, settore, reparto, edificio ecc.,
viene redatto dal datore di lavoro dell’azienda stessa”.
Scopo di un piano di
emergenza interno (che nell’articolo chiameremo semplicemente “piano di emergenza”),
è quello “di consentire ai lavoratori la migliore gestione possibile in una
situazione di pericolo, indicando loro, le azioni ritenute più idonee per
affrontare tale circostanza”. Essendo un documento redatto in conseguenza della
individuazione e della valutazione dei rischi, “può essere costituito:
-
per
luoghi di lavoro di piccole
dimensioni, con rischio d’incendio basso o medio, da istruzioni relative
alla descrizione dei luoghi di lavoro e alle attività svolte, al numero dei
lavoratori presenti e ad una serie di istruzioni comportamentali per i
lavoratori in genere e per quelli incaricato della gestione delle emergenze in
particolare;
-
per
luoghi di lavoro di grandi
dimensioni,
con rischio d’incendio
elevato, da un apposito elaborato comprendente, oltre alle voci riportate
al punto precedente, anche la descrizione dei rischi potenziali propri
dell’attività (deposito, impianto ecc.); rischi che possono interessare non
solo le persone che si trovano all’interno dell’area aziendale, ma anche quelle
che si trovano all’esterno di questa”.
Se
un piano di emergenza è costituito
fondamentalmente da
due parti (“la
prima di carattere generale con la descrizione dei luoghi di lavoro, la seconda
con la descrizione delle procedure da porre in essere al verificarsi dell’emergenza”),
si può dire che sono tre gli aspetti affrontati dal piano di emergenza: la
strategia (caratteristiche luoghi di
lavoro e attività, dati sui lavoratori, definizioni dei compiti, planimetrie,
...), la
tattica (modalità con cui
svolgere i compiti, procedure operative, ...) e la
logistica (strumenti necessari, protezione attiva e passiva, ...).
Rimandando
i lettori ad una lettura esaustiva dei contenuti di un piano di emergenza
indicati nel documento, ci soffermiamo brevemente sulla seconda parte del
piano, con riferimento alla tattica e, cioè, alle “
procedure operative, che deve compiere la persona che scopre il
verificarsi di un’emergenza:
-
necessarie per allarmare tutti i presenti nell’area;
-
di primo intervento da attuare mediante i dispositivi e le attrezzature di
lotta agli incendi installate nei luoghi di lavoro (quando ritenuto possibile);
-
per l’esodo di tutti i presenti dal luogo di lavoro e l’individuazione del sito
(o del punto) di raccolta per tutto il personale;
-
per il distacco delle alimentazioni e delle utenze ( energia elettrica, gas, ecc.);
-
per la messa in sicurezza degli impianti e delle macchine;
-
per la richiesta di intervento agli Enti preposti alle gestione delle emergenze
(VV.F., CRI, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, ecc.);
-
per l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato,
alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini”.
Nel
documento dell’Inail si ricordano inoltre le
figure dell’emergenza:
-
“
Coordinatore Emergenze: sovrintende
e coordina tutte le azioni da intraprendere durante un’emergenza;
-
Squadra di Emergenza: si attiva per
le azioni da compiere nei confronti di un’emergenza. Personale appositamente
formato come indicato dal DM 10.03.1998;
-
Addetti al Primo Soccorso: designati
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo
soccorso;
-
Assistenza Disabili: al verificarsi
di un’emergenza agisce per la salvaguardia di persone che possiedono
un’inabilità temporanea o permanente;
-
Addetto alle comunicazioni esterne:
si attiva per tutte le comunicazioni da effettuare, in caso di emergenza, verso
gli organi esterni di soccorso”.
Veniamo
brevemente all’
emergenza incendio e
alle
procedure da attuare,
ricordando che “è necessario che tutte le persone presenti conoscano ed
applichino le procedure riportate nel piano di emergenza dell’azienda”,
procedure che “devono essere state oggetto di opportune
esercitazioni da effettuarsi almeno una volta all’anno (punto 7.4
dell’Allegato VII al DM 10 marzo 1998)”.
È
proprio attraverso queste esercitazioni che i lavoratori al verificarsi di
un’emergenza “sono in grado di eseguire, senza indugio, le
operazioni di esodo, che comprendono:
-
l’accertamento dell’entità dell’incendio (o di altra emergenza);
-
la segnalazione del verificarsi di un incendio (o di altra emergenza), mediante
l’attivazione manuale (pulsanti) collegati ai sistemi di allarme acustico e/o
ottico installati presso i luoghi di lavoro (per i luoghi di lavoro di piccole
dimensioni è sufficiente l’avviso vocale);
-
un primo intervento sulle fiamme, mediante l’utilizzo dei dispositivi di lotta
agli incendi, se le condizioni del rogo lo consentono;
-
la richiesta di intervento degli Enti preposti alla gestione delle emergenze
(VV.F., CRI, Protezione Civile, Polizia ecc.);
-
l’esclusione delle alimentazioni e delle utenze, quali l’energia elettrica, il
gas ecc., e la messa in sicurezza di macchine ed impianti (quando possibile);
-
il coordinamento del personale nelle fasi di esodo dai luoghi di lavoro,
ponendo particolare attenzione se nell’area è presente pubblico occasionale
ovvero persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro e con le
relative vie di uscita di emergenza;
-
l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato,
alle persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini;
-
il controllo dell’avvenuto abbandono di tutte le persone presenti nel luogo di
lavoro (quando possibile) e successivamente verificando, una volta fuori
dall’area interessata dall’incendio (ovvero dall’emergenza), le persone
presenti, tramite l’ausilio di idonei elenchi del personale”.
Per
concludere ricordiamo che le
procedure
di esodo “risultano sempre estremamente delicate, in quanto vengono
effettuate dai presenti, con stati d’animo in
crescente agitazione”.
E divengono particolarmente problematiche, quando le strutture edilizie ove si
è sviluppata un’emergenza incendio risultano avere:
-
“un elevato grado di affollamento e dove i soggetti presenti non hanno
familiarità con le vie di uscita, come grandi magazzini, discoteche, alberghi,
supermercati, ipermercati ecc.;
-
un significativo grado di affollamento e dove i soggetti presenti non sono in
grado di provvedere, senza aiuto esterno, alla propria incolumità, come
ospedali, case di cura, case di riposo per anziani ecc.;
-
un alto grado di affollamento e dove i soggetti presenti possono essere
facilmente preda del panico, come negli istituti scolastici;
-
un notevole numero di piani in elevazione o in sotterraneo (ad esempio gli
autosilos), dove alle persone presenti dovrà essere impedito l’utilizzo degli
ascensori (questi devono essere richiamati al piano terreno e bloccati con
l’apertura delle porte)”.
Dunque
affinché le procedure previste dal piano di emergenza possano essere espletate
correttamente è molto importante che le persone incaricate dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi vengano
adeguatamente formate e addestrate.
Inail,
Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione
antincendio”,
a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP – Ricerca INAIL)
con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida (Dipartimento Tecnologie
di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).
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