News
"Chiarimenti sull’obbligo di informazione, formazione e addestramento"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
07/03/2013 - La Cassazione ha affermato che “l'applicazione delle misure di
prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono ... allo scopo di
evitare che
l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente
su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre
posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il
verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre
diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di
lavoro e le macchine di sistemi di protezione” ( Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - 7 giugno 2010 n. 21511). E
se tutti fossero sempre diligenti, esperti e periti
non sarebbe neanche necessario informare, formare, addestrare, con aggiornamenti periodici, i lavoratori, ma anche i preposti e i dirigenti.
Ma così non è: non tutti sono diligenti-esperti-periti e anche chi
lo è ha la tendenza a sottovalutare l'importanza dell'attenzione
ininterrotta alla sicurezza e all'igiene del lavoro. Diventa dunque
obbligatorio, nonché fondamentale, garantire a tutti i lavoratori, ma
anche ai dirigenti e ai preposti, una
formazione adeguata e idonea.
In tal senso
l'
articolo 37 D.Lgs. del n. 81/2008 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) rappresenta gli
obblighi fondamentali in materia, sanzionando come reati contravvenzionali (penali) i commi che definiscono i capisaldi dell'obbligo formativo
:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
(Sanzione
per la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità
della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando
le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che
precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della
costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi
obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di
rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
.
(Sanzione per
la violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a
5.200 euro il datore di
lavoro/dirigente)
7-bis. La formazione di
cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1,
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite
l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(Sanzione per la
violazione: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per
il datore di lavoro/dirigente)
[...]
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici,
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del
datore di lavoro,
durante l’orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Si noti che il 12° comma ovviamente non
è sanzionato penalmente, trattandosi di materia che riguarda obblighi di natura
patrimoniale-contrattuale, dunque civilistica. Ma non è certo ininfluente il
caso in cui, ad esempio, un datore di lavoro decida inopinatamente di
effettuare la formazione del lavoratore, o preposto, o dirigente
senza retribuirgli il tempo dedicato a tale
attività: difatti in tal caso il dipendente potrà agire in sede giudiziale
civile e proprio ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008,
potrà richiedere il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata
retribuzione del tempo dedicato alla stessa nonché gli interessi e la
rivalutazione degli importi così determinati.
Il D.Lgs 81/2008 pone in effetti al
centro della strategia prevenzionistica
l'obbligo formativo, informativo e di addestramento (ove
necessario, in conformità dei pertinenti aspetti del documento di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 28 c. 2 lettere b, d e f e 29 del D.Lgs. n.
81/2008): si vedano gli art. 18 c. 1 lett. l, 36, 37, 28 c. 2
lett. e) ed f).
Il D.Lgs. n. 106/2009 ha potenziato
tali obblighi in modo incisivo, definendone analiticamente contenuti e modalità
e individuando negli accordi Stato-Regioni lo strumento di attuazione completa
del dettato normativo.
Nello specifico, le modalità della
formazione, i contenuti minimi e la durata dei corsi sono appunto stabiliti
dalla Conferenza Stato-Regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 81/2008. Il testo dell'Accordo è stato dapprima definito in sede tecnica e poi
approvato in sede politica il 21.12.2011.
Per i
lavoratori, la formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
1. della costituzione del rapporto di
lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione
di lavoro;
2. del trasferimento o cambiamento di
mansioni;
3. della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
Vediamo alcuni
capisaldi dell'art. 37 del decreto n. 81/2008.
Obbligatorietà della
verifica del livello di apprendimento
per tutti i soggetti da formare, a cominciare dai
lavoratori [art. 37 c. 1 secondo il quale la formazione deve essere
“sufficiente e adeguata” al fine di “trasferire
ai lavoratori ed
agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
lo svolgimento in
sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”
(art. 2 c. 1 lett. aa D.Lgs. n. 81/2008), e questa adeguatezza è impossibile da provare in mancanza di verifica
dell'apprendimento], passando per i preposti e dirigenti [art. 37 comma 7 che prescrive che anch'essi ricevano “un’adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti”, e vale qui lo stesso discorso fatto in precedenza per i lavoratori]
fino agli
RLS
(art. 37 comma 11);
La formazione per gli RLS deve avere al proprio interno 12 delle 32 ore previste
dedicate ai “rischi specifici” dell'azienda nella quale svolgono la loro
fondamentale funzione di rappresentanza del diritto alla sicurezza e alla
salute dei lavoratori: si tratta di un obbligo minimo inderogabile sottratto
alla contrattazione collettiva e se non rispettato tale da invalidare la
formazione dell'RLS, con conseguente sanzione a carico del datore di lavoro.
Per gli RLS è previsto l'obbligo
datoriale di far loro frequentare un aggiornamento periodico annuale della
formazione, che trova la sua disciplina di dettaglio nei contratti collettivi
(se gli stessi sono carenti si farà la formazione in aggiornamento a
prescindere dalla contrattazione collettiva): per le aziende che hanno meno di
15 dipendenti non è prevista una durata minima del corso di aggiornamento, che
quindi ragionevolmente può spaziare da una alle quattro ore, ed è invece di non
meno di 4 ore per le imprese che occupano tra i 15 e i 50 lavoratori e di non
meno di 8 ore per le imprese con più di 50 dipendenti.
L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008
prevede, ed auspica, la
registrazione
nel libretto
formativo del cittadino
delle competenze acquisite a seguito dell'attività di formazione.
Tuttavia il legislatore, prendendo atto
che la previsione normativa del libretto non si è concretamente realizzata a
livello nazionale (fatti salvi sporadici tentativi locali, che mettono ancor
più in evidenza il colpevole ritardo istituzionale nell'adottare un documento
che sarebbe di grande utilità per le imprese che assumono personale magari già
formato ma privo di attestazione), con il D.Lgs. n. 106/2009 ha modificato
l'art. 37 comma 12, ha precisando che l'obbligo di registrazione sul libretto
opera
“se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.
In relazione al ruolo di particolare
rilevanza rivestito, per il
preposto
(il garante del controllo sull'esecuzione in sicurezza del lavoro,
persona
che sovrintende alla attività lavorativa, controlla che avvengano nel rispetto
delle disposizioni aziendali e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute)
e per il
dirigente (
che è il
garante organizzativo della sicurezza in azienda) è prevista una
formazione, specifica e periodicamente aggiornata, non più solo in azienda come
inizialmente previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ma anche fuori azienda (il D.Lgs.
n. 106/2009 ha eliminato l'inciso inizialmente contenuto nell'art. 37 comma 7
del D.Lgs. n. 81/2008 per il quale la formazione dei preposti, e dei dirigenti,
poteva avvenire solo in azienda) in materia di:
1. principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi;
2. definizione e individuazione dei
fattori di rischio;
3. valutazione dei rischi;
4. individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione (art. 37
comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009).
L'accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011 sulla formazione definisce i contenuti e le modalità formative in modo
inderogabile, ed è stato meglio definito a livello applicativo dal successivo accordo interpretativo del 25 luglio 2012.
I
collaboratori
familiari e i
lavoratori autonomi
hanno facoltà con oneri a proprio carico, in base
all'articolo 21 D.Lgs. n. 81/2008, di fruire della formazione in materia di
sicurezza (e di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria) e in tal senso gli
accordi citati li includono nei soggetti beneficiari di tale formazione. Non è
inutile sottolineare che il committente il quale incautamente affida lavori,
servizi e forniture a soggetti esterni privi di formazione (e di sorveglianza
sanitaria) si assume rilevanti responsabilità, e deve inoltre descrivere la
circostanza nei documenti aziendali di valutazione dei rischi, ovvero il DVR e
il DUVRI. Meglio è perciò vietare l'ingresso in azienda a lavoratori autonomi e
imprese familiari privi di formazione e sorveglianza sanitaria.
Inoltre merita particolare attenzione
il seguente illuminante documento.
La verifica degli autonomi
secondo la Procura Della Repubblica di Torino:
“
Verifica dell’idoneità tecnico professionale dei
lavoratori autonomi nell’ambito del Titolo IV del DLgs 81/08 (articolo 90,
comma 9)
”.
Le modifiche
introdotte dal DLgs 106/09 all’allegato XVII [del D.Lgs. n. 81/2008] che indica tra i documenti da esibire da
parte del lavoratore autonomo gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”
non cambiano gli obblighi del committente (o del responsabile dei lavori).
Quindi:
se da un lato la sorveglianza sanitaria, e la
partecipazione a corsi di formazione, costituisce una facoltà del lavoratore
autonomo
[art. 21 D.Lgs.
n.81/2008], dall’altro il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa
documentazione al committente ai fini della verifica dell’
idoneità tecnico
professionale.
Con la conseguenza che
un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi
a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal
caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può
legittimamente affidargli tali lavori.
A
tale proposito il Dott. Guariniello osserva come le più recenti pronunce della
Corte di Cassazione si rivolgono con particolare attenzione agli
obblighi di
verifica dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi posti a carico del committente (o del responsabile dei
lavori)
e di conseguenza c’è la necessità che “gli organi di vigilanza indaghino su questi aspetti in
particolare nei casi di infortunio sul lavoro” [Verbale della riunione tenutasi presso
la Procura della Repubblica di Torino in data 18/12/2009]
.
Provvisoriamente rimane in vigore il Dm 10 Marzo 1998 per gli
addetti all'antincendio,
in attesa che l'accordo Stato-Regione stabilisca i nuovi criteri per la
formazione e l'aggiornamento degli
addetti
alle emergenze.
Nel frattempo restano in vigore i
precedenti obblighi formativi così come definiti dal DM citato, fatta salva la
novità immediatamente operativa dell'aggiornamento periodico, che in ossequio
al principio di analogia (art. 12 D.P. al Codice Civile) potrebbe essere almeno
triennale, come previsto nel D.M. n. 388/2003 per gli addetti al primo
soccorso, ed eventualmente con otto o sei ore di formazione per il rischio
alto.
La circolare del Ministero degli interni Dipartimento
Vigili del Fuoco 23.02.2011 ha
definito durata (2-5-8 ore a seconda se l'attività è a rischio basso, medio o
alto) e i contenuti di detti aggiornamento antincendio.
Richiamando la propria
giurisprudenza,la Suprema Corte ha affermato che "in tema di prevenzione
di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le
disposizioni di legge e quelle, eventualmente in aggiunta, impartite [al
lavoratore]; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso
di infortunio del dipendente,
la condotta del datore di lavoro che sia
venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia
omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa
instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla
violazione delle norme antinfortunistiche". "
È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza
del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i
lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente,
di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette".
Secondo la Cassazione, "tali conclusioni
si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo
19.9.1994 n. 626 [ora art. 18 D.Lgs. n. 81/2008], che
non pone a carico del
datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche
una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne
l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che
"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro" [Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale,
Sentenza 23 ottobre 2008, n. 39888]. Si tratta dell'
obbligo della massima sicurezza tecnica,
organizzativa e procedurale concretamente attuabile.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1223 volte.
Pubblicità