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"Consiglio di Stato: Freno al Regolamento sull'Autorizzazione paesaggistica semplificata"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
18/03/2013 - Il
Consiglio di Stato con il
parere n. 1136 dell'11 marzo 2013 interviene sullo schema di regolamento sul
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità
(articolo 146, comma 9, del dlgs 42/2001, codice dei beni culturali e
del paesaggio) approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012
esprimendo un
parere favorevole, ma con alcune osservazioni abbastanza critiche.
Il Consiglio di Stato, prima di esprimere il suo parere con le relative osservazioni, illustra i contenuti del nuovo regolamento che è composto da sei articoli e un allegato.
Ricordiamo che lo schema di regolamento esitato dal Consiglio di Stato modifica il precedente DPR n. 139/2010 e applica il regime semplificato a tutti gli interventi di lieve entità, indipendentemente dalla tipologia di vincolo cui è assoggettata l'area in cui deve essere realizzato l'intervento.
Dal regime autorizzatorio semplificato sono esclusi aoltanto pochi casi ma con la novità sulla indicazione di un maggiore dettaglio relativamente alla documentazione illustrativa del progetto e con il contenuto della relazione paesaggistica abbastanza dettagliato ed arricchito.
Nella bozza vengono, poi, elencati gli interventi di maggiore impatto esclusi dalla semplificazione con la precisazione che rimane esclusa dal regime semplificato l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a particolari vincoli.
I giudici di Palazzo Spada muovono alcune obiezioni di dettaglio con riferimento alla individuazione degli interventi di lieve entità precisando che la norma primaria contenuta nell’art. 44 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto "Semplificazioni") convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione delle "ipotesi di interventi di lieve entità" e delle "ulteriori semplificazioni procedimentali" mentre l’articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento rinvia, invece, ad un mero decreto ministeriale l'adozione di "specificazioni e rettificazioni all'elenco" di cui al comma 1 "fondate su esigenze e motivazioni tecniche nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione".
Per quanto riguarda, poi, l'allegato in cui sono elencate le categorie di interventi di "lieve entità" sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, il Consiglio di Stato esprime alcune perplessità sul fatto che non siano forniti dettagli sufficienti, per esempio, sull'installazione di insegne, sulle tende da sole e sulle occupazioni temporanee "fino a 30 giorni" per le quali, il regolamento, non approfondisce il concetto di "piccole dimensioni" che giustifica l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
Il Consiglio di Stato, prima di esprimere il suo parere con le relative osservazioni, illustra i contenuti del nuovo regolamento che è composto da sei articoli e un allegato.
Ricordiamo che lo schema di regolamento esitato dal Consiglio di Stato modifica il precedente DPR n. 139/2010 e applica il regime semplificato a tutti gli interventi di lieve entità, indipendentemente dalla tipologia di vincolo cui è assoggettata l'area in cui deve essere realizzato l'intervento.
Dal regime autorizzatorio semplificato sono esclusi aoltanto pochi casi ma con la novità sulla indicazione di un maggiore dettaglio relativamente alla documentazione illustrativa del progetto e con il contenuto della relazione paesaggistica abbastanza dettagliato ed arricchito.
Nella bozza vengono, poi, elencati gli interventi di maggiore impatto esclusi dalla semplificazione con la precisazione che rimane esclusa dal regime semplificato l'autorizzazione al taglio di alberi nelle aree sottoposte a particolari vincoli.
I giudici di Palazzo Spada muovono alcune obiezioni di dettaglio con riferimento alla individuazione degli interventi di lieve entità precisando che la norma primaria contenuta nell’art. 44 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto "Semplificazioni") convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica la definizione delle "ipotesi di interventi di lieve entità" e delle "ulteriori semplificazioni procedimentali" mentre l’articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento rinvia, invece, ad un mero decreto ministeriale l'adozione di "specificazioni e rettificazioni all'elenco" di cui al comma 1 "fondate su esigenze e motivazioni tecniche nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione".
Per quanto riguarda, poi, l'allegato in cui sono elencate le categorie di interventi di "lieve entità" sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, il Consiglio di Stato esprime alcune perplessità sul fatto che non siano forniti dettagli sufficienti, per esempio, sull'installazione di insegne, sulle tende da sole e sulle occupazioni temporanee "fino a 30 giorni" per le quali, il regolamento, non approfondisce il concetto di "piccole dimensioni" che giustifica l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.
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