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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL se manca il preposto"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

10/04/2013 - Sull’obbligo o meno della  formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro nel caso che non nomini un preposto. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Domanda
Sussiste l’obbligo da parte del datore di lavoro di  nominare sempre un preposto nell’ambito della propria azienda? E se no lo stesso è comunque tenuto, svolgendo le funzioni di preposto, a frequentare il corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro di cui all’Accordo Stato-Regioni destinato ai preposti?
 
Risposta
Il datore di lavoro ha la facoltà di incaricare nell’ambito della propria organizzazione un preposto così come definito nell’articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, al quale può affidare, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali assegnatigli, l’incarico di sovraintendere alle attività lavorative e di garantire, con un funzionale potere di iniziativa, l’attuazione delle direttive ricevute nonché di controllare la loro corretta esecuzione da parte dei lavoratori sottoposti alla sua sorveglianza. Il datore di lavoro, nel caso che abbia nominato un preposto, è comunque tenuto a formare lo stesso secondo i criteri, le modalità ed i contenuti stabiliti  dall’Accordo stipulato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21/12/2012 e destinato alla formazione dei lavoratori, dirigenti e dei preposti stessi.

La individuazione di un preposto quindi è facoltativa da parte del datore di lavoro ma ci sono dei casi in cui il legislatore con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. richiede specificatamente la presenza obbligatoria e la diretta sorveglianza di un preposto, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro, così come è previsto ad esempio per le operazioni di demolizione (art. 151 comma 1), di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi fissi (art. 136 comma 6), di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art. 123), per la manutenzione e revisione dei ponteggi fissi (art. 137 comma 1), per la costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoie e cassoni (art. 149 comma 2) oppure per alcuni lavori particolari quali quelli da eseguire in ambienti confinati o sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 il quale richiede specificatamente (art. 2 comma 1 lettera c) la presenza di un lavoratore esperto in relazione al tipo di attività da svolgere ed al quale assegnare appunto la funzione di preposto. 
 
Per alcuni dei casi sopra indicati le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono una formazione obbligatoria specifica per i preposti, o per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente le funzioni di sorveglianza, in relazione alla particolarità delle operazioni che gli stessi vanno a sorvegliare. Si cita in particolare la formazione obbligatoria dei datori di lavoro o lavoratori preposti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi, formazione disposta con l’art. 136 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e regolamentata con l’Allegato XXI dello stesso decreto, e la formazione del preposto e datore di lavoro che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, formazione prevista dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 177/2011 le cui modalità saranno stabilite con un Accordo in Conferenza Stato Regioni che doveva essere emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2011 stesso ma che al momento non risulta essere stato ancora raggiunto.
 
Per quanto riguarda l’obbligo o meno della formazione dei datori di lavoro in materia di salute e di sicurezza sul lavoro si fa presente, in risposta al quesito formulato, che il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non prevede che lo stesso frequenti comunque un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso che non abbia provveduto a nominare un preposto anche se è opportuno che lo faccia. L’obbligo per lo stesso datore di lavoro di formarsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sussiste invece nel caso in cui, potendolo fare perché nella sua azienda svolge una attività inserita fra quelle elencate nell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  intende avvalersi, quale datore di lavoro RSPP ed ai sensi dell’articolo 34 comma 1 dello stesso decreto legislativo, della facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In tal caso, infatti, lo stesso è tenuto a frequentare il corso di formazione previsto dal comma 2 del citato articolo 34 le cui modalità sono state stabilite dall’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni nella stessa seduta del 21/12/2011.

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