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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione del DDL se manca il preposto"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
10/04/2013 - Sull’obbligo o meno della formazione del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro nel caso che non nomini un preposto. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Domanda
Sussiste l’obbligo da parte del datore di lavoro di nominare sempre un preposto nell’ambito
della propria azienda? E se no lo stesso è comunque tenuto, svolgendo
le funzioni di preposto, a frequentare il corso di formazione in materia
di sicurezza sul lavoro di cui all’Accordo Stato-Regioni destinato ai
preposti?
Risposta
Il datore di lavoro ha la facoltà di incaricare nell’ambito della
propria organizzazione un preposto così come definito nell’articolo 2
comma 1 lettera e) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, al quale può affidare,
nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali assegnatigli, l’incarico
di sovraintendere alle attività lavorative e di garantire, con un
funzionale potere di iniziativa, l’attuazione delle direttive ricevute
nonché di controllare la loro corretta esecuzione da parte dei
lavoratori sottoposti alla sua sorveglianza. Il datore di lavoro, nel
caso che abbia nominato un preposto, è comunque tenuto a formare lo
stesso secondo i criteri, le modalità ed i contenuti stabiliti dall’Accordo stipulato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21/12/2012 e destinato alla formazione dei lavoratori, dirigenti e dei preposti stessi.
La individuazione
di un preposto quindi è facoltativa
da
parte del datore di lavoro ma ci sono dei casi in cui il legislatore con il D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
richiede
specificatamente la presenza obbligatoria e la diretta sorveglianza di un
preposto, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro, così come è
previsto ad esempio per le operazioni di demolizione (art. 151 comma
1), di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi fissi (art. 136 comma
6), di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art. 123), per la
manutenzione e revisione dei ponteggi fissi (art. 137 comma 1), per la
costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di paratoie e
cassoni (art. 149 comma 2) oppure per alcuni lavori particolari quali quelli da
eseguire in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 il quale richiede
specificatamente (art. 2 comma 1 lettera c) la presenza di un lavoratore
esperto in relazione al tipo di attività da svolgere ed al quale assegnare
appunto la funzione di preposto.
Per
alcuni dei casi sopra indicati le disposizioni di legge in materia di salute e
sicurezza sul lavoro prevedono una formazione obbligatoria specifica per i
preposti, o per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente le
funzioni di sorveglianza, in relazione alla particolarità delle operazioni che
gli stessi vanno a sorvegliare. Si cita in particolare la formazione
obbligatoria dei datori di lavoro o lavoratori preposti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi, formazione disposta con l’art. 136 comma
6 del D. Lgs. n. 81/2008 e regolamentata con l’Allegato XXI dello stesso
decreto, e la formazione del preposto e datore di lavoro che operano in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento, formazione prevista dall’art. 2
comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 177/2011 le cui modalità saranno stabilite con
un Accordo in Conferenza Stato Regioni che doveva essere emanato entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 177/2011 stesso ma che al momento
non risulta essere stato ancora raggiunto.
Per
quanto riguarda l’obbligo o meno della formazione dei datori di lavoro in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro si fa presente, in risposta al
quesito formulato, che
il D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. non prevede che lo stesso frequenti comunque un corso di
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso che non abbia
provveduto a nominare un preposto anche se è opportuno che lo faccia.
L’obbligo per lo stesso datore di lavoro di formarsi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro sussiste invece nel caso in cui, potendolo fare perché
nella sua azienda svolge una attività inserita fra quelle elencate
nell’Allegato 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., intende avvalersi, quale datore di lavoro
RSPP ed ai sensi dell’articolo 34 comma 1 dello stesso decreto legislativo, della
facoltà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e
protezione. In tal caso, infatti, lo stesso è tenuto a frequentare il corso di
formazione previsto dal comma 2 del citato articolo 34 le cui modalità sono
state stabilite dall’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP
raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni nella stessa seduta del
21/12/2011.
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