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"Il cittadino committente e il contratto d’appalto con l’impresa edile"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
10/04/2013 - Per evitare che per il
committente privato gli
adempimenti relativi alla sicurezza nei lavori edili siano una “missione
impossibile”, riprendiamo a fornire informazioni e suggerimenti sui
vari obblighi e sulle corrette procedure relative ai contratti
d’appalto.
Un supporto che parte dalla scelta dell’impresa, passa per la firma
del contratto e segue la realizzazione dell’opera, è offerto dal “ Vademecum del cittadino/committente”, una semplice guida realizzata dall’ Ance di L’Aquila per il cittadino committente che dopo il sisma del 2009 ha dovuto occuparsi della riparazione o ricostruzione delle abitazioni.
Se in un precedente articolo di presentazione del vademecum PuntoSicuro
ha affrontato il tema della responsabilità del committente, della
verifica dell’idoneità tecnico-professionale e della notifica
preliminare, ci soffermiamo oggi su un “momento di grande
responsabilità” che spesso “si affronta con l’ansia di possibili
insidie, complicazioni, imprevisti”: la
firma del contratto d’appalto con un’impresa edile.
Per
facilitare questo passaggio
vengono
riportati vari passaggi del cosiddetto
“
contratto tipo”, uno strumento
messo a punto dal legislatore per salvaguardare gli interessi del cittadino e
per metterlo al riparo dalle insidie legali dei contratti di affidamento
lavori.
Un
contratto non obbligatorio: si possono infatti “scegliere anche altre forme di
contratto, avvicinandosi il più possibile alle garanzie proposte nel Contratto
Tipo”.
Rivolgendosi
direttamente al cittadino
committente,
il vademecum dell’Ance ripropone alcuni
punti
fermi del contratto.
Ne
sintetizziamo alcuni:
-
Art. 1 /
OGGETTO E GARANZIE:
“l’appaltatore, dopo attenta valutazione e verifica, dichiara che il progetto
per eseguire i lavori della tua casa è tecnicamente eseguibile. Tu,
committente, per la tua parte, dichiari di avere piena disponibilità
dell’immobile, senza nessuna limitazione;
-
Art. 2 /
DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI
DISCIPLINANTI L’AFFIDAMENTO: “si elencano tutti i documenti che devono
essere allegati al contratto di
appalto”.
“Ricorda che il primo responsabile della sicurezza dei cantieri, per legge, sei
tu committente”;
-
Art. 4 /
CESSIONE E SUBAPPALTO: “con
questo articolo ci si assicura che non entrino ditte estranee nel tuo cantiere
senza la tua autorizzazione. L’impresa appaltatrice però può cedere in
subappalto fino ad un massimo del 30% dei lavori, oltre a lavorazioni
specialistiche. Questo avveniva già nei cantieri pubblici, ma non in quelli
privati. L’appaltatore è responsabile nei confronti del padrone di casa anche
per conto dei subappaltatori, pertanto vigilerà sulle opere e sulla regolarità
dei contratti dei lavoratori, dei contributi versati e sulle
assicurazioni;
-
Art. 5 /
OBBLIGHI E ONERI
DELL’APPALTATORE: l’impresa edile dichiara e firma di avere le capacità tecniche per eseguire i
lavori e fornisce anche le certificazioni che lo dimostrano. Dimostra inoltre
di avere le giuste e proporzionate referenze bancarie e capacità economiche; di
possedere il certificato antimafia. Il proprietario dell’immobile viene
sollevato da ogni responsabilità sulla pulizia dell’area del cantiere, sul
trattamento di rifiuti e macerie”. La ditta si impegna inoltre a: provvedere ai
collaudi, dare ogni assistenza e chiarimento, a utilizzare materiali
certificati, ...;
-
Art. 6 /
PERSONALE E ONERI PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVI: “l’impresa dichiara di conoscere tutte le norme in materia
di appalti e, dopo aver valutato i rischi specifici dell’ambiente di lavoro,
solleva il committente da responsabilità in caso di infortunio e richieste di
risarcimento danni legate ad incidenti sul
lavoro,
danni a persone o cose, e sanzioni amministrative sull’esecuzione dei lavori.
La ditta si impegna a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi e
sanitari dei propri lavoratori. Così il proprietario dell’immobile può stare
tranquillo in caso di ispezioni di qualunque tipo. L’impresa è obbligata a
consegnarti il documento unico di regolarità
contributiva
(DURC), per essere certi che siano stati pagati i contributi previdenziali e
assicurativi a operai e impiegati nel cantiere. Attenzione! il responsabile
della sicurezza nei cantieri sei tu”;
-
Art. 10 /
POTERI E RESPONSABILITA DEL
DIRETTORE LAVORI: “il Direttore dei lavori è una figura indispensabile che
cura per te il controllo tecnico e contabile dei lavori. Verifica che gli
stessi siano eseguiti a regola d’arte e con i materiali e le tecniche giusti.
L’impresa è tenuta ad osservare le decisioni del direttore dei lavori;
-
Art. 11 /
RESPONSABILE DEL CANTIERE:
il responsabile del cantiere è altrettanto importante. Esso cura per l’impresa
l’organizzazione del cantiere ed il rispetto delle regole sulla sicurezza dei
lavoratori e danni a terzi”;
-
Art. 14 /
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA: “il responsabile della sicurezza sei tu e rispondi di ogni
trasgressione o incidente. Questo articolo te lo ricorda. Puoi in alternativa
nominare un professionista che curi queste cose per tuo conto”;
-
Art. 17 /
VERIFICA FINALE: “le
parti, in questo articolo si impegnano a rispettare i tempi entro cui
verificare, finiti i lavori, che tutto sia stato eseguito a regola d’arte
oppure a fissare ulteriori termini per eventuali aggiustamenti. Il committente,
col suo direttore dei lavori, ha il dovere di
verificare nei tempi stabiliti dal contratto; l’impresa di eseguire le
modifiche che gli vengono indicate sempre sulla base del contratto”;
-
Art. 19 /
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
“hai diritto a risolvere il contratto e al risarcimento del 10% dell’importo
totale dei lavori, per grave inadempimento dell’impresa e se questa viene
interdetta dalla Prefettura. In genere questo può avvenire per mafia;
-
Art. 20 /
RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE: oppure puoi decidere per tua scelta di recedere dal contratto
volontariamente. Ma in questo caso paghi all’impresa i lavori eseguiti, il
mancato guadagno e le spese sostenute fino ad allora”.
Il
vademecum indica inoltre che le imprese aderenti all’ANCE L’Aquila hanno scelto
di aggiungere alle garanzie già previste dal contratto tipo anche le
assicurazioni. In particolare le formule assicurative selezionate sono di 4
tipi “e coprono tutti i rischi che più di frequente possono verificarsi nel
corso della riparazione o ricostruzione di un edificio, specie in una
situazione delicata come quella della ricostruzione post sismica”.
Concludiamo
ricordando che la
fidejussione “è
una pratica normalmente obbligatoria solo nei contratti con gli enti pubblici.
Con essa la compagnia assicuratrice s’impegna a pagare al cittadino
committente, a semplice richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori (figura di
fiducia del committente), la somma assicurata a garanzia della buona e corretta
esecuzione dei lavori. La garanzia vale dal primo giorno di cantiere fino
all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, tutelando in ogni
caso, il cittadino/committente da eventuali inadempienze delle imprese”.
Ance
L’Aquila, “ Vademecum
del cittadino/committente” (formato PDF, 5.16 MB).
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