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"La data certa dell'atto di delega e dell'accettazione del delegato"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
11/04/2013 -
Riguardo all’atto di delega di funzioni, il primo requisito previsto dal Decreto legislativo 81/2008 attiene alla forma della delega, che deve risultare “ da atto scritto recante data certa” (Art. 16, D.Lgs. 81/2008).
Codice civile - art. 2704 (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi)
Riguardo all’atto di delega di funzioni, il primo requisito previsto dal Decreto legislativo 81/2008 attiene alla forma della delega, che deve risultare “ da atto scritto recante data certa” (Art. 16, D.Lgs. 81/2008).
Tale norma impone una
forma specifica obbligatoria sostanzialmente,
ab substantiam,
laddove invece, prima di tale norma - prima dell’emanazione del D.Lgs
n. 81/2008 - la giurisprudenza aveva ammesso, in alcuni limitati casi,
che la delega potesse essere provata anche per fatti concludenti (Cass.
pen. 13 dicembre 1995, n. 12360) o per testimoni (Cass. pen., 11 marzo
1999, n. 3255; Cass. pen. 30 novembre 1998; Cass. pen. 13 novembre 1992,
n. 10978, Cass. pen. 11 luglio 1995, n. 7662; in senso contrario Cass.
pen. 1° giugno 2000) seppur precisando che, pur non dovendo
necessariamente essere scritta, dovesse essere espressa (Cass. pen. 20
febbraio 1995, n. 2668) o “
puntuale, espressa e specifica” (Cass. pen. 8 aprile 1993, n. 3439).
Per quanto attiene il
requisito della data certa, il Garante per la protezione dei dati personali con
Provvedimento del 5 dicembre 2000 (Misure
minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto
dall'art. 1 della L. 325/2000) ha sottolineato che “per quanto di
competenza, il Garante osserva che [il] requisito [della data certa] si
collega con la comune disciplina civilistica in materia di
prove documentali e,
in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 - 2704 del codice
civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per
attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "
fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" [art. 2704, cod.civ.].
Codice civile - art. 2704 (Data della scrittura privata nei confronti dei terzi)
La data della scrittura privata della quale non è autenticata la
sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal
giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che
l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è
riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un
altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della
formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni
unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con
qualsiasi mezzo di prova.
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto
conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.
La
legge n. 325/2000 presuppone quindi
che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo
attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera
di disponibilità.
In
questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i
possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante
richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti
possibilità che appaiono utilmente
utilizzabili:
a)
ricorso alla c.d. "autoprestazione"
presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261,
con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico,
anziché sull'involucro che lo contiene;
b)
in particolare per le amministrazioni pubbliche,
adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base
alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c)
apposizione della c.d. marca temporale
sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59;
d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d)
apposizione di autentica, deposito del
documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
formazione di un atto pubblico;
e)
registrazione o produzione del documento
a norma di legge presso un ufficio pubblico”.
E'
idonea la
prova della data certa in
una scrittura privata fornita attraverso un timbro postale apposto sull'atto
[Trib. Modena, Giud. Dott.ssa Salvatore E., 30 aprile 1999].
Per
ottenere il requisito della
data certa,
non è necessario recarsi da un notaio o
all’Ufficio del registro, ma è ad esempio sufficiente inviare a se stessi il
documento al quale è necessario attribuire data certa, mediante piego
raccomandato con ricevuta di ritorno, poiché la data apposta dall’Ufficio
Postale attribuisce certezza.
Al
riguardo, la Cassazione (sentenze 8692/1990 e 186/1983) ha riconosciuto che il
timbro postale, apposto sul foglio
contenente le informazioni richieste, può comprovare in modo sicuro
l’anteriorità della formazione del documento.
Il
requisito della certezza della data
va incrociato con quello dell'accettazione
da parte del delegato, con la conseguenza che qualora l'accettazione
intervenga in data posteriore a quella della predisposizione dell' atto di delega, la validità della
delega decorrerà dal momento dell'accettazione,
essendo la delega un atto unilaterale recettizio che si perfeziona ed
esplica i suoi effetti giuridici solo dal momento dell'avvenuta accettazione:
vi è chi ha perciò voluto, correttamente, sottolineare un’
incongruenza nel disposto legislativo, laddove la data certa è
riferita (esplicitamente) esclusivamente all’atto di conferimento della delega,
mentre per l’individuazione della responsabilità penale rileva la data di accettazione del
delegato,
a volte diversa dalla prima ipotesi (C. Russo, La delega di funzioni e gli
obblighi del datore di lavoro non delegabili, in Il testo unico della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – Commentario al decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81, in Le nuove leggi civili, a cura di M. Tiraboschi, Milano, 2008,
219). Anche se implicitamente
appare
evidente che il requisito della data certa vale anche per l'accettazione della
delega.
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