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"L’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
02/05/2013 - Con riferimento al tema della delega di funzioni, l'articolo 16 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008, richiede “
che” la delega “
attribuisca al delegato l’
autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.
E’ dunque previsto, ed obbligatorio ai fini della validità
dell'atto delegatorio, l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al
delegato con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di
gestione e con piena disponibilità economica (ovviamente
proporzionata ai compiti trasferiti, quindi è pure concepibile un
limite di spesa, ma congruo in relazione a detti compiti). Pertanto la
delega deve trasmettere al delegato
non solo l'obbligo al
rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici ed economici e
i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo (v.
Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455
che impone il conferimento di “mezzi adeguati al corretto espletamento
dell'incarico”; cfr. anche Cass. pen. 2 aprile 1997, n. 3045).
In tal senso, anche prima che il legislatore normasse la materia con l'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, era stato ritenuto
esente
da responsabilità il tecnico comunale che, non avendo i mezzi necessari
per far fronte agli adempimenti del caso, abbia ripetutamente
sollecitato chi di tali poteri era in possesso (Cass. pen. 23 giugno 1994, n. 7301).
Il passaggio giurisprudenziale è della massima importanza: esso sottolinea che il conferimento di una delega senza
attribuzione dei mezzi economici necessari per procedere alle misure
prevenzionistiche e protezionistiche necessarie, non rende l'atto di
delega del tutto inefficace, ma ne limita l'effetto a
mera delega organizzativa,
che però include l'obbligo di segnalare comunque, e sollecitare i
provvedimenti necessari. Come per il dirigente, anche il delegato,
seppur privo di mezzi economici, non potrà vedersi addebitare eventuali
responsabilità omissive per non essere intervenuto esercitando un potere
economico di cui non dispone, ma potrà in ogni caso essere ritenuto
responsabile di omissione penalmente rilevante, se non segnala e
sollecita quanto è necessario per evitare infortuni e malattie
professionali.
Autonomia di spesa non è tale quando
contenuta nei limiti del budget assegnato, che può anche essere uguale a zero,
ma deve indicare o un potere di spesa effettivo e incondizionato senza limiti o
comunque un potere di spesa definito e al di sotto del quale non si può in
alcun modo comprimere.
La
Cassazione (Cass. Pen., 26 settembre 2001) ha affermato che
l’autonomia del delegato può essere
paragonabile a quella dell’imprenditore, anche per quanto riguarda
l’accesso ai mezzi finanziari, sempre nei limiti dell'incarico effettivamente
conferito.
E'
giusto ricordare, in ogni caso e per l'ennesima volta - perché spesso
l'argomento è di difficile comprensione nelle aziende - che vi sono obblighi di
sicurezza e igiene del lavoro che prescindono dalla possibilità di esercitare
ampi poteri o disponibilità di risorse
economiche per essere adempiuti (I. Bellina, Antinfortunistica: delega di
funzioni, in Dir. prat. lav, 2007, n. 36, 2197) quali gli obblighi di
controllo,
di divieto, quelli di informazione o di segnalazione, di riorganizzazione del
lavoro e/o delle mansioni qualora non richiedano appunto l'esercizio di poteri
di spesa.
Il
requisito della attribuzione di
autonomia finanziaria (ovviamente eccezion fatta per i casi in cui i
l’espletamento dell’oggetto della delega non necessiti di risorse finanziarie,
ad es. la delega ad una nomina, o la delega alla gestione di impianti
esistenti, etc.) veniva anche in
precedenza richiesto dalla giurisprudenza quale condizione necessaria ad
assicurare l’effettività della attribuzione della piena autonomia decisionale
al delegato, giacché il riconoscimento dell’autonomia gestionale sarebbe
soltanto apparente, ove al delegato non fosse concessa una certa libertà di
disposizione dei mezzi finanziari occorrenti al concreto assolvimento degli
obblighi impostigli. Al riguardo, va sottolineato come tale autonomia
finanziaria
debba essere assicurata soprattutto
attraverso
la previsione di limiti di spesa sufficientemente ampi e, comunque, idonei a
consentire al delegato di operare efficacemente nell’ambito delle funzioni
delegate, al limite, si può ragionevolmente ipotizzare, con la clausola di
salvaguardia per la quale il delegato, in caso di emergenza, non ha limiti di
spesa salvo l'obbligo di rendiconto e di relazionare entro 48 ore dalla fine
dell'emergenza.
È
chiaro, inoltre, che il requisito in parola va inteso nel senso che il delegato
deve poter costantemente decidere l’effettuazione di una spesa per
l’apprestamento di mezzi antinfortunistici senza alcuna preventiva
autorizzazione od assenso da parte del delegante, o di altro soggetto.
Perciò si ritiene possa essere ammissibile che una
persona delegata possa avere un
tetto
massimo di spesa a cui fare riferimento purché, nello stabilire tale tetto,
si tenga conto di un
principio di
congruità (deve essere ragionevolmente rapportato alla dimensione aziendale,
alla complessità dei problemi da affrontare, ecc...); questa rappresenta
l’unica limitazione ammissibile (Cass. 30 gennaio 2001 n. 3492).
Sulla
relazione tra responsabilità penale e
autonomia di spesa si vedano inoltre le seguenti sentenze:
a)
T.A.R. Umbria 11/11/1998 n.1032: il
dipendente [di una pubblica amministrazione] nominato “ datore di lavoro” ai sensi di legge
e dunque responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri subordinati,
qualora disponga di poteri di gestione ma non di autonomia di spesa, potrà
incorrere in responsabilità solo ove non richieda a chi ha poteri di spesa
l’acquisto di ciò che serve per scongiurare incidenti;
b)
Cass. Pen. sez. III, 15/12/1997, n. 1769:
in tema di lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora
la Corte di Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del
direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, abbia
richiesto al Giudice di rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il
potere di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi
finanziari, ed il Giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici
erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri
attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione
institoria), escludendo che il subdelegato godesse di capacità di spesa e
disponibilità finanziaria, è irrilevante accertare quali fossero i compiti del
capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per l’indisponibilità dei
mezzi finanziari;
c)
Pretura di Milano, 4/11/1998: il
legale rappresentante ed amministratore delegato di un grande gruppo
industriale non è responsabile per l’infortunio di un dipendente verificatosi
in uno stabilimento periferico e causato dalla mancanza di un dispositivo di
protezione, quando vi sia un responsabile dell’unità produttiva che sia dotato
di un budget di cui possa autonomamente disporre.
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