News
"Nuovo Interpello sull’idoneità dei lavoratori autonomi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/05/2013 -
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta
al quesito relativo alla verifica dell’idoneità tecnico professionale
dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008,
avanzato dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).
Il quesito avanzato alla Commissione è relativo alla corretta
interpretazione di quanto riportato nell'allegato XVII comma 2, Iett.
d), del D.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla
documentazione minima che i lavoratori autonomi devono
esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della
dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare
in un cantiere temporaneo o mobile
“Al
riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un
lavoratore autonomo sono in via generale riportati nell'art. 21 del D.Lgs. n.
81/2008 e, con specifico riferimento al "cantiere temporaneo o mobile",
nell'art. 94 del medesimo provvedimento. In particolare, il primo comma dell’articolo
21, citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell'utilizzo di
attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme
"alle disposizioni di cui al Titolo III'' (lettere a e b), e del
munirsi di " tessera
di
riconoscimento" (lettera c).
L'art.
21, comma 2, citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente
ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure
facoltà di:
a)
beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all'articolo 41,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b)
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti
da norme speciali.
Il
Legislatore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali contenuti
nell'articolo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano
"adeguate
e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi
propri delle attività svolte e secondo i princìpi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003" ha introdotto
non uno specifico obbligo ma una facoltà di
"beneficiare della
sorveglianza
sanitaria
" e
di
"partecipare a
corsi
di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro ".
Ai
fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale di un lavoratore
autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il
Legislatore nell'allegato XVII comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva
previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli
"attestati inerenti
la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente
Decreto Legislativo".
Questa
formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella "facoltà"
di
"beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di
"partecipare
a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro "
diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per
dimostrare la propria idoneità tecnico
professionale
per operare in un cantiere temporaneo o mobile.
Con
la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle
parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile
dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa
affidataria gli
"attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto
Legislativo".
Tutto
ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti
indicazioni.
La
modifica introdotta con il D.Lgs. n.
106/2009, all'allegato XVII, citata
in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della
sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano
espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tale
concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza
Stato-Regioni
"Adeguamento e linee applicative degli accordi ex
articolo 34,
comma 2,
e 37,
comma 2,
del D.Lgs. 81/2008,
e successive modifiche e integrazioni, in cui è stato specificato che le
previsioni di cui all'accordo ex articolo 37 del "testo unico" di
salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non
hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di
riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria
altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte
dell'accordo ex articolo 37 qualora quest'ultima sia disciplinata da
disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata
all'articolo 21, comma 2 (è ad esempio il caso della formazione necessaria per
effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori
autonomi, ai sensi del DPR n.
177/2011) del D.Lgs. n.
81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Pertanto
un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico
professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a
verificare il possesso della
documentazione,
di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma
non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestanti inerenti la
propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo
sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di
documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento
di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per
il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori
requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche
qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1136 volte.
Pubblicità