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"I quesiti sul decreto 81: direttore dei lavori anche coordinatore?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/05/2013 -
Quesito
E’ vero che nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili nei quali
vengono realizzate delle opere pubbliche la stazione appaltante, se ha
l’obbligo di farlo, deve designare come coordinatore per l’esecuzione il
direttore dei lavori o la stessa può nominare un soggetto diverso da
questi per coordinare le imprese esecutrici?
Risposta
Nei casi dei
cantieri temporanei o mobili, quali quello di cui al quesito formulato, oltre
al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, si devono applicare anche le disposizioni di
cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, contenente il “
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e s.m.i., il quale, a
partire dall’1/7/2006 data della sua entrata in vigore, ha sostituito la Legge
11/2/1994 n. 109 (Legge Merloni), contenente la “
Legge quadro in materia di lavori pubblici”, nonché le disposizioni
di cui al D.P.R. 5/10/2010 n. 207, contenente il nuovo “
Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici”, che a
partire dall’8/6/2011, data della sua entrata in vigore, ha sostituito il D.P.R. 21/12/1999 n. 554, già contenente il “
Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici”.
L’obbligo da parte
del committente o del responsabile
dei lavori di designare il coordinatore per l’esecuzione e le condizioni in
presenza delle quali sorge tale obbligo sono stati fissati, come è noto, dal
comma 4 dell’articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“
4. Nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 98”,
mentre i compiti del coordinatore per
l’esecuzione stesso sono stati stabiliti con l’articolo
92 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. integrativo
3/8/2009 n. 106, secondo il quale:
“1. Durante la
realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a)
verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da
parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b)
verifica l'idoneità del
piano operativo di sicurezza
, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c)
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d)
verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e)
segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95, 96
e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
f)
sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le
singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate”.
Per quanto riguarda
invece l’obbligo della nomina del direttore dei
lavori
ed i compiti che questi deve svolgere bisogna fare riferimento agli articoli
147 e 148 del nuovo Regolamento di cui al al D.P.R. n. 207/2010 (già articoli
123 e 124 del vecchio Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999). Secondo
l’articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010 infatti:
Art. 147 D.P.R. n.
207/2010
“1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento
le stazioni
appaltanti, prima della gara,
istituiscono un ufficio di direzione
lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno
o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di
cantiere”
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla
direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli
impegni contrattuali”
e secondo
l’articolo 148 del D.P.R. n. 207/2010:
Art. 148 D.P.R. n.
207/2010
“1. Il direttore
dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed
in conformità al progetto e al contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la specifica
responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5
novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche
per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974 n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le
attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal
presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la
regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del
programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell’osservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di
cui all’articolo 118, comma 4, del codice”.
Per quanto riguarda
i compiti ed i requisiti del
coordinatore per l’esecuzione il nuovo Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/2010, ribadendo del resto quanto già indicato nel D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., ha stabilito, con l’articolo 151 riguardante la sicurezza nei cantieri,
che:
Art. 151 D.P.R. n.
207/2010
“1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri
possono essere svolte dal direttore dei
lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa
stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la
presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei
lavori.
2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice".
3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati
all’Autorità da parte del responsabile del procedimento”.
Si
fa osservare che l’articolo 151 del nuovo Regolamento appena citato corrisponde
all’articolo 127 del vecchio Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 secondo
il quale, così come riportato nel comma 1:
Art. 127 D.P.R. n.
554/1999
“1. Le funzioni
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa
sulla sicurezza nei cantieri
sono
svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei
lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le
stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore
operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative
funzioni”,
Da un confronto quindi delle due disposizioni contenute sia nel
vecchio che nel nuovo Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici è facile
osservare, per quanto riguarda le funzioni del coordinatore per
l’esecuzione, che l’espressione “
sono
svolte dal direttore lavori” del vecchio Regolamento è stata
sostituita dall’espressione “
possono essere svolte dal direttore dei lavori” così come si
legge nel nuovo
Regolamento.
In definitiva quindi alla luce di quanto
sopra indicato ed in risposta al quesito formulato si può concludere che, nel
caso dei cantieri temporanei o mobili installati per la realizzazione di opere
pubbliche, la stazione appaltante
può e non è più tenuta ad individuare
il coordinatore per
l’esecuzione
dei lavori nella persona del direttore dei lavori, che in ogni caso deve essere
comunque provvisto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, ed inoltre
che, nell’eventualità che quest’ultimo non sia in possesso di tali requisiti o
non intenda svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione, la stazione
appaltante deve comunque, così come indicato nell’articolo 151 del nuovo
Regolamento e così come già stabilito nel vecchio Regolamento, prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa il quale deve svolgere le funzioni di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori.
E’ chiaro, in
conclusione, che la volontà del legislatore è quella che, per i cantieri nei
quali vengono realizzate delle opere pubbliche, le funzioni di coordinatore per
l’esecuzione devono comunque permanere nell’ambito dell’ufficio di direzione
dei lavori.
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