News
"Delega di funzioni: i poteri di organizzazione, gestione e controllo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
24/05/2013 -
Concludiamo con questo articolo l’approfondita disamina svolta
dall’avvocato Dubini sulla delega di funzioni, con particolare
riferimento a quanto prescritto dall’articolo 16 (Delega di funzioni) -
Titolo I, Capo III, Sezione I (Misure di tutela e obblighi) del Decreto
legislativo 81/2008 – e agli aspetti giurisprudenziali connessi. In coda
all’articolo segnaliamo i link relativi ai precedenti articoli curati
da Dubini su questo delicato tema.
L'art. 16 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008 prevede,
mediante l’utilizzo da parte del legislatore di un’espressione che
richiama esplicitamente i modelli organizzativi e gestionali previsti dal D.Lgs. 231/2001, che la delega “
attribuisca
al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato la necessità imprescindibile di uno specifico e puntuale contenuto della delega, che deve essere dettagliata, articolata, esplicita nel definire compiti e funzioni: “
la delega deve indicare in modo specifico e analitico i poteri conferiti al delegato” (Cass. 20/10/2000 n. 10752).
Questo caposaldo della giurisprudenza dice molto chiaramente che
una delega che non attribuisca in modo chiaro, articolato, specifico,
analiticamente dettagliato effettivi poteri di azione conferiti al
delegato è del tutto priva di efficacia, ovvero inesistente.
La delega certo alleggerisce le responsabilità del delegante,
finanche ad eliminarle, ma solo a patto che sia tale da conferire al
delegato poteri reali ed effettivi, non fittizi e di mera facciata.
Insomma il mero scaricabarile non è accettato in sede di applicazione
giurisprudenziale della legge penale.
Va ricordato sempre che nella
misura in cui il datore di lavoro non delega,
riduce in proporzione la sfera di responsabilità del delegato e “fa
riespandere la propria” (D. Pulitanò, Diritto Penale, Torino, 2005, 521 e ss.).
Il
tema dei poteri delegati è dunque di importanza decisiva al fine di
definire il nuovo perimetro di responsabilità del datore
di lavoro, e quello del delegato una volta che la delega sia stata
validamente conferita.
L'attribuire al delegato
effettivi poteri di organizzazione,
gestione e controllo pone il problema del limite relativamente ai soggetti
ai quali si può attribuire legittimamente la delega delle proprie funzioni
antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
Per dirla in modo semplice, è
inconcepibile una delega di funzioni dei compiti datoriali di sicurezza nei
confronti di soggetti quali, ad esempio, gli operai generici che non solo sono
i beneficiari della tutela medesima, ma che per definizione non hanno di fatto
alcun potere di organizzazione, gestione e controllo, perché se diversamente
fosse, non sarebbero in azienda a svolgere le funzioni di operaio generico, ma
avrebbero ben altra collocazione nell'organigramma aziendale.
D'altro canto la delega
di funzioni deve
indicare in modo
analitico e dettagliato i poteri effettivi di cui gode il delegato, e precisare nel modo più chiaro le modalità di
esercizio degli stessi, al fine di validare la delega medesima, e renderlo un
efficace strumento di gestione aziendale della sicurezza, nonché sintomo
rivelatore di una adeguata attenzione della politica aziendale ai temi della
sicurezza e salute dei lavoratori, anche al fine di far fronte ad ipotesi di
colpa organizzativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
I recenti articoli di Rolando
Dubini sul tema della delega di funzioni:
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1423 volte.
Pubblicità