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"Verifiche periodiche: una nuova circolare di chiarimento"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
29/05/2013 - A distanza di un anno preciso dall’entrata in vigore (23 maggio 2012) del Decreto ministeriale dell’11 aprile 2011, concernente la disciplina delle
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche (Allegato
VII, D.Lgs. 81/2008), il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti
di Lavoro) ha emanato una
nuova circolare di chiarimento.
Una circolare che entra nello specifico dei controlli per favorire la
sicurezza delle attrezzature tenendo
conto delle numerose altre circolari di chiarimento già emanate dallo
stesso Ministero: 21/2011, 11/2012, 23/2012 e 9/2013.
Di fronte ai nuovi quesiti pervenuti sull’applicazione del DM dell’11 aprile 2011 il Ministero ha dunque emanato la
Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 cha ha per oggetto “
D.M. 11 aprile 2011 concernente la ‘
Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i
criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo’ - Chiarimenti”.
I nuovi chiarimenti forniti riguardano i contenuti minimi dell’ indagine supplementare,
le verifiche periodiche su attrezzature in uso presso particolari
attività, la pubblicazione dell’elenco dei verificatori, nonché alcune
indicazioni relative a attrezzature come i carrelli semoventi a braccio
telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e le scale per traslochi.
Soffermiamoci ad esempio sui
contenuti minimi dell'indagine
supplementare (D.M. 11.04.2011, allegato II, punto 2, lett. c)).
La circolare ricorda che l'
indagine supplementare consiste
nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie,
che si sono prodotte nell'utilizzo delle attrezzature
di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita
residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con
le eventuali relative nuove portate nominali.
In particolare “vengono
sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di
tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a
20 anni. Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari
delle gru o dei ponti mobili sviluppabili”. Le
modalità di ispezione dovranno inoltre includere “l'esame visivo,
le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento.
Dovrà inoltre essere effettuata una
accurata
indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di
carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento
della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere
esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali
delle precedenti ispezioni”.
La circolare entra nello
specifico delle modalità di ispezione:
- “
esame visivo: l'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte
dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o
scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da
misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di
essa);
-
prove non distruttive: a seconda dei risultati dell'esame visivo,
si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi
penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza
di discontinuità nei componenti strutturali;
-
analisi dei componenti strutturali e funzionali: dovranno essere
controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali:
ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc;
-
prove funzionali: dovranno essere controllate le funzioni dei
comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di
assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività;
-
prove di funzionamento: dovrà essere eseguita una prova a vuoto per
tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi
al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere
effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale”.
E riguardo all’
esito dell'ispezione dovranno essere “oggetto
di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e
le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della
vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di
cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali
condizioni di utilizzo”.
Dopo aver ricordato che il regime
delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. non trova applicazione per le attrezzature utilizzate nelle
attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996 (“Attuazione della direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”), la
circolare si sofferma sui
carrelli
semoventi a braccio telescopico.
Per i carrelli semoventi a
braccio telescopico “già rientranti nel previgente regime di verifica, perché
attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la
funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento
persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di
lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli
semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature
intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a
braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei
numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole
già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello
semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le
funzioni aggiuntive. Nel caso in cui dette attrezzature siano già state
sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime
delle verifiche
periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro
richieda la prima verifica periodica ad INAIL”.
E riguardo alle
piattaforme di lavoro autosollevanti su
colonne (PLAC) si segnala che a seguito della comunicazione di messa in
servizio, verrà assegnata alla PLAC - intesa come l'attrezzatura costituita
dalla piattaforma
di lavoro (piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni
della stessa), da una o più colonne e da un sistema di comando - "una sola
matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale
d'uso. Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in
essere al momento della verifica”.
Inoltre con riferimento all'assoggettabilità
degli elevatori allestiti e trainati
(porta materiali), detti anche "
scale
per traslochi", si “ribadisce preliminarmente quanto già precisato al
punto 7 della circolare n. 23/2012, ovvero che ‘
le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in
materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.),
salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere
l'obbligo delle stesse attraverso il D. Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature
(ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi
da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)’”.
Ciò premesso, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71 del D.Lgs. 81/2008 e del
DM 11.04.2011, per "
scale aeree ad
inclinazione variabile" si intendono "
scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il
sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a
fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro",
destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali
attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.
In definitiva, in virtù della
normativa riportata nel dettaglio nella circolare, “
le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli
materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche
di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008”.
Infine riguardo ai
verificatori, ai
responsabili tecnici e relativi sostituti, la circolare –
rimandando a quanto già detto nella circolare
n. 21/2011 - ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile
delle informazioni “ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino
sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle
competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione
autorizzata da questa Amministrazione. Si ritiene altresì che il tecnico
verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di
lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca
copia della lettera di incarico (da
parte del Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all'articolo 2,
comma 2, del D.M. 11.04.11, o del datore di lavoro nel caso di cui all'articolo
2, comma 8, dello stesso decreto) ed evidenza documentale della sua
appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato”.
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