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"Un manuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/06/2013 - Il ruolo dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),
che è venuto rafforzandosi con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008,
non è semplice. Come per tutti i “mestieri” si ha la necessità non solo
di acquisire competenze specifiche, ma anche di acquisire un adeguato
metodo di lavoro.
Per aiutare gli RLS nelle aziende e supportarli nello svolgimento delle loro attività l’ Ente Scuola Edile Taranto e il Comitato Paritetico Territoriale per le attività in edilizia della Provincia di Taranto hanno realizzato uno specifico manuale.
Il “
Manuale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”,
curato dal Dott. Gennaro De Pasquale (Tecnico della prevenzione,
formatore e dipendente dell’ASL Taranto - dipartimento di prevenzione
SPESAL), si sofferma sulla legislazione vigente, sul ruolo degli RLS e
sui diritti e doveri dei principali attori della sicurezza aziendale
(datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, ...).
Un capitolo del manuale offre informazioni sulla presenza e nomina di RLS e RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali).
In tutte le aziende, o unità
produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Nelle aziende o unità produttive
fino a 15 lavoratori l’RLS è di norma
eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più
aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008.
É necessario informarsi presso
l’Organismo Paritetico territoriale di riferimento se “è già presente il
rappresentante territoriale individuato per più aziende dello stesso comparto
di appartenenza”. E in caso di “non presenza del RLST, che esercita le funzioni
attribuite con riferimento a tutte le unità
produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza, l’organismo
paritetico territoriale dovrà provvedere alla sua elezione”.
Nelle aziende o unità produttive
con
più di 15 lavoratori il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro
interno. E “qualora non vi siano particolari accordi in sede di contrattazione
collettiva il Ministero del Lavoro destinerà un’unica giornata Nazionale utile
alla elezione di tutti i Rappresentanti dei lavoratori”.
Si ricorda che la funzione di
RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali.
Nei contesti produttivi “aventi
presenza di più imprese potrà essere eletto, tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, il
Rappresentante
dei lavoratori di sito produttivo, relativo a:
- “porti sedi di Autorità
portuale;
- centri intermodali di
Trasporto;
- impianti siderurgici;
- cantieri con rapporto 30.000
uomini giorno;
- contesti produttivi con
problematiche connesse ai rischi interferenti con numero di addetti superiori a
500 unità”.
Si ricorda che “salvo diverse
determinazioni stabiliti in sede di contrattazione collettiva e/o integrativa,
il
numero minimo dei rappresentanti da
eleggere sono di:
- un rappresentante nelle aziende
ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle
aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le
altre aziende ovvero unità produttive”.
Si segnala inoltre che:
- il datore di lavoro dovrà
“provvedere a comunicare il nominativo
all’INAIL ed all’OPT (organismo paritetico territoriale)”;
- “l’esercizio di funzioni di rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con le nomine di
responsabile o addetto ai servizi di prevenzione protezione aziendale”.
Veniamo ora ai
compiti del RLS.
Il RLS ha la “facoltà di accedere
in tutti i luoghi di lavoro al fine di conoscere la realtà lavorativa e poter
comunicare con i lavoratori dai quali potrà percepire il livello di sicurezza
esistente ed i limiti presenti”.
Inoltre deve:
- poter ricevere dai responsabili
di azienda “le informazioni e la documentazione aziendale inerente le sostanze
e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli
ambienti di lavoro”;
- “essere in grado di partecipare
alla riunione periodica”.
Si ricorda che alla
riunione periodica - prevista all’art.
35 del Decreto legislativo 81/2008 - partecipano altri soggetti aziendali:
- “il datore di lavoro o suo
delegato;
- il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;
- il medico competente”.
Durante la riunione periodica:
- viene data “informazione sugli
infortuni e le malattie professionali rappresentate sotto forma statistica”;
- si esamina “dettagliatamente la
Valutazione dei Rischi e il RLS fa proposte in merito all’attività di
prevenzione”.
In particolare il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (con riferimento al “materiale didattico e
formativo” contenuto nel manuale e a cura di Pietro Oliva):
-
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni: “nel
rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi
collettivi nazionali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio
grave, in tale ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organo
paritetico di riferimento. Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, questi lo
comunica all’organismo paritetico o in sua mancanza, all’organo di vigilanza
territorialmente competente”;
-
è consultato: “preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione; sulla designazione delle varie figure aziendali
(addetti al servizio di prevenzione, addetti alla prevenzione incendi, pronto
soccorso, medico competente e RSPP); in merito all’organizzazione della
formazione organizzazione del personale (di cui all all’art 37 D.L.vo
81/08);
-
riceve tempestivamente dal Datore di lavoro, su richiesta: DVR e
DUVRI e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze
e preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione del
lavoro, gli infortuni e alle malattie professionali; le informazioni
provenienti dai Servizi di vigilanza;
-
promuove: “elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
e fa proposte in merito;
-
formula: “osservazioni in occasioni di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
-
avverte il responsabile dei rischi da lui individuati;
- può
far ricorso “alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione dai rischi adottati non siano sufficienti a garantire sicurezza;
- è tenuto al segreto
industriale”.
Per concludere ricordiamo che al
manuale sono allegati diversi
modelli di
documenti:
- modello scheda convocazione
elettorale aziende;
- modello comunicazione di
avvenuta elezione del RLS;
- modello verbale di riunione
periodica;
- modello richiesta convocazione
riunione periodica;
- programmi corsi di formazione
per RLS;
- programmi corsi di formazione
per lavoratori;
- contenuti dei corsi di
formazione antincendio;
- contenuti dei corsi di
formazione primo soccorso.
Ente Scuola Edile Taranto e
C.P.T. Taranto, “ Manuale per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”,
a cura del Dott. Gennaro De Pasquale (Tecnico della prevenzione, formatore e
dipendente dell’ASL Taranto - dipartimento di prevenzione SPESAL), collana I
Manuali degli Edili, edizione giugno 2010 (formato PDF, 5.57 MB).
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