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"D.Lgs. 231/2001: colpa organizzativa e responsabilità amministrativa"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
06/06/2013 -
Oramai sempre più spesso nei casi di infortuni nei luoghi di lavoro
il processo penale vede a giudizio anche le aziende in quanto tali. È
dunque necessario diffondere una conoscenza corretta e non solo formale e
astratta del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. Con
questo obiettivo l’avvocato Dubini intraprende da oggi un lungo percorso
di analisi della disciplina nella sua concreta applicazione.
Il concetto di colpa organizzativa deriva da un concetto chiaro nella giurisprudenza, secondo il quale “ in forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Cost.” [ Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010].
Il concetto di colpa organizzativa deriva da un concetto chiaro nella giurisprudenza, secondo il quale “ in forza del rapporto d'immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza involgere minimamente il divieto di responsabilità penale per fatto altrui posto dall'art. 27 Cost.” [ Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010].
In tal senso “
l'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente si basa su fatto
proprio di quest'ultimo imputabile non a titolo oggettivo
, sebbene per
colpa di organizzazione,
dovuta alla omessa predisposizione di un insieme di accorgimenti preventivi
idonei ad evitare la commissione del reato presupposto: è il riscontro di tale
deficit organizzativo che consente l'imputazione all'ente dell'illecito penale
realizzato nel suo ambito operativo” [Tribunale di Novara, 26 ottobre
2010].
Come già osservato “la sussistenza dell'
interesse
(considerato dal punto di vista soggettivo) o del
vantaggio (considerato
dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all' integrazione
della responsabilità fino a quando sussiste l'immedesimazione organica tra
dirigente apicale ed ente”.
Con riferimento al D.Lgs. n. 231/2001, l'ente “
non risponde solo allorché il
fatto è stato commesso dal singolo
‘nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi’ (cfr., art. 5 co. 2), non riconducibile neppure
parzialmente all'interesse dell'ente, ossia nel caso in cui non sia più
possibile configurare la citata immedesimazione”.
In effetti, “
al di fuori di tale ipotesi, per non rispondere per quanto ha commesso il
suo rappresentante
l'ente deve provare di avere adottato le misure
necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
Da ciò “
ne consegue l'inversione dell'onere della prova e la necessità che
l'ente fornisca innanzitutto ‘
la
prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e dì gestione idonei a tal
fine’
(cfr., art. 6, lett. a D.Lgs.
n. 231/2001)”.
Il concetto di colpa organizzativa è dunque legato alla “
mancata adozione di tali modelli, [di
tali procedure],
in presenza dei mentovati presupposti
oggettivi e soggettivi, è sufficiente a costituire quella "
rimproverabilità"
posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione
delle previste doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire
talune tipologie criminose”: “
i
n
tale
concetto di "rimproverabilità" è implicata una
nuova forma normativa di colpevolezza per omissione organizzativa e
gestionale, avendo il legislatore ragionevolmente tratto dalle concrete
vicende occorse in questi decenni, in ambito economico e imprenditoriale, la
legittima e fondata convinzione della
necessità
che qualsiasi complesso organizzativo costituente un ente adotti modelli
organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di determinati
reati, che l'esperienza ha dimostrato funzionali ad interessi strutturati e
consistenti, giacché le ‘principali e più pericolose manifestazioni di reato
sono poste in essere da soggetti a struttura organizzativa complessa’
(cfr.,
Relazione ministeriale) [Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010].
Nella
sentenza n. 36083/09, la Cassazione
ha spiegato che la
mancata adozione di tali modelli, in presenza dei
presupposti oggettivi e soggettivi sopra indicati, è sufficiente a costituire
quella "rimproverabilità" di cui alla Relazione ministeriale al
decreto legislativo e non a caso ha tenuto a precisare che "in tale
concetto di rimproverabilità è implicata una forma nuova, normativa, di
colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale".
Si tratta, in definitiva, di
colpa
organizzativa e gestionale presunta, stante l'inversione dell'onere della
prova [Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010].
I modelli
di organizzazione, gestione e controllo 231 “
rappresentano quindi un ulteriore
cardine
del
nuovo sistema di responsabilità e tanto spiega la premura del
legislatore nel dettare le linee guida ispiratrici del loro contenuto, lasciando alla concreta organizzazione
dell'ente il compito di rendere possibile una propria deresponsabilizzazione [a livello di procedimento penale n.d.r.]
, adattando quelle regole generali alle
proprie esigenze operative nella comune spinta verso una prevenzione del
rischio di commissione di simili reati” [Sentenza Tribunale Trani 26 ottobre 2009].
La fondamentale importanza dello strumento discende dalla
circostanza che, se preventivamente adottati ed attuati, i modelli possono
determinare l'esenzione da responsabilità e, se adottati ed attuati
posteriormente ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, “
gli stessi garantiscono sia una riduzione
della sanzione pecuniaria, sia, a determinate condizioni, l'inoperatività delle
sanzioni interdittive” [sentenza Tribunale
Trani 26 ottobre 2009].
In tal modo “
l'ente
non rimane più insensibile al rispetto delle norme di prevenzione”: “
il contrario avveniva in passato allorquando
le ricadute erano unicamente sul singolo anche se l'attività illecita era stata
realizzata per procurare giovamento all'ente”.
Ne consegue una costruzione della responsabilità da reato degli enti con
funzione preventiva e strumentale (
rectius: di sollecitazione degli
enti) all'adozione di modelli
organizzativi ed operativi idonei a prevenire reati. Dunque, l’elemento “
colpa”, quale richiesto – secondo le
note esplicative della relazione – ai fini dell’imputazione dell’illecito, “
può
risultare escluso a seguito di un adempimento positivamente operato dall’ente
medesimo, secondo criteri di autoregolamentazione fissati in via preventiva
dalle norme”.
Occorre rilevare che il legislatore,
nonostante la rilevanza attribuita nel sistema del D. Lgs. n. 231/2001 ai modelli
organizzativi,
non ne ha imposto
ex
lege l‟adozione [Cassazione, con la sentenza n. 32626/2006, relativa ad
una fattispecie nella quale il giudice di merito aveva imposto all’impresa di
dotarsi del modello organizzativo, è stato statuito che siffatto provvedimento
non è giustificato dal D. Lgs. n. 231/2001 il quale non “
… prevede alcuna
forma di imposizione coattiva dei modelli organizzativi, la cui adozione,
invece, è sempre spontanea in quanto è proprio la scelta di dotarsi di uno
strumento organizzativo in grado di eliminare o ridurre il rischio di
commissione di illeciti da parte della società a determinare in alcuni casi la
esclusione della responsabilità, in altri un sollievo sanzionatorio e che,
nella fase cautelare, può portare alla sospensione o alla non applicazione
delle misure interdittive …”].
Ma una
prima
deroga al principio della “facoltatività” nell’adozione del modello è stata
introdotta con la
delibera n. 15786/2007
con cui la CONSOB, modificando il Regolamento dei mercati di Borsa, ha statuito
l'adozione obbligatoria del modello organizzativo per le società rientranti nel
cd. segmento “STAR”.
Tuttavia,
“non può non rilevarsi come
l'adozione dei modelli in rassegna
possa essere considerata come una misura
ormai praticamente necessaria, e dunque, obbligatoria nei fatti, se non altro
per beneficiare del c.d. ‘
scudo protettivo’, dal momento che se l’ente
nell'esercizio della sua libera discrezionalità decide di non dotarsi di un
modello di organizzazione, esso non potrà avvalersi della c.d. ‘
esimente’
dalla responsabilità derivante dall'adozione di un valido modello
organizzativo” [Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012].
La mera facoltà si trasforma in “
sostanziale ed
irrinunciabile” obbligo in tema di adozione del modello di organizzazione,
gestione e controllo, da parte dell’organo dirigente dell’ente, secondo la
sentenza n. 1774/2008 del Tribunale
di Milano con la quale è stata riconosciuta la responsabilità civile di un
amministratore
executive nei confronti della società
ex art. 2392
c.c. per non aver assolto l‟onere (dovere) di attivare il Consiglio
di Amministrazione a valutare l’adozione di un adeguato modello di
prevenzione del rischio commissione dei reati, in presenza di reati che l’adozione
del modello avrebbe potuto impedire.
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