News
"Imparare dagli errori: il rischio di caduta dai ponteggi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
06/06/2013 - In questi ultimi mesi “
Imparare dagli errori” si è soffermata lungamente sugli
infortuni nel comparto edile,
con particolare riferimento alla carenza di dispositivi di protezione e
alla mancanza di un’idonea valutazione e pianificazione dei rischi e
delle misure di prevenzione. Tuttavia anche il sito di Suva,
istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni,
ospita diversi casi di incidenti nel mondo edile che ci possono aiutare
a riflettere su errori e carenze rimediabili.
In relazione al rischio di caduta dall’alto, ci soffermiamo oggi sulle
cadute dai ponteggi riportando alcune indicazioni degli esperti di Suva.
Caduta da un vano scala per ponteggi
In un cantiere edile “un vano scala consente di salire sul tetto di
un capannone per svolgere dei lavori. Il montatore installa la torre
solo con una rampa. Ogni rampa veniva agganciata nuovamente ad ogni
piano. Tra il quinto e il sesto piano il montaggio non avviene
correttamente e la scala cede. L’operaio precipita nel vuoto da
un’altezza di 10 m e riporta gravi lesioni”.
Dai successivi accertamenti emerge che il ponteggiatore “non aveva
tenuto conto della corretta sequenza di montaggio ed era sprovvisto di
un dispositivo individuale anticaduta”.
Per evitare infortuni simili Suva sottolinea che il “
datore di lavoro/superiore” deve:
- “eseguire una valutazione del rischio e creare sul posto un piano
di sicurezza (comprensivo di misure per i casi di emergenza);
- formare e addestrare il personale sulla tecnica di lavoro stabilita;
- verificare le norme di sicurezza e farle rispettare”.
Inoltre:
- “i ponti dei ponteggi devono essere installati in modo che
possano disporre sempre di accessi sicuri. Questo significa che le rampe
non devono essere sganciate e riattaccate per salire ai piani
superiori;
- nel montare un vano scala bisogna completare dapprima un ponte prima di passare al successivo;
- tutte le parti del ponteggio devono essere fissate per evitare eventuali spostamenti involontari”.
Caduta fatale da un ponteggio
Due operai stanno lavorando su
una casa plurifamiliare e sono impegnati nel getto
del calcestruzzo stando su un ponteggio a mensole, fissato a una casseratura
del muro a 2,75 m sopra il terreno. Il piano di calpestio è formato da tavole.
Improvvisamente, una di queste si spezza in due sotto il peso dei due uomini
facendoli precipitare a terra. Nello schianto uno dei due muore sul posto,
mentre il secondo riporta gravi lesioni.
Le successive indagini hanno
mostrato che “già al momento di montare il piano di calpestio il caposquadra
aveva notato che da una delle tavole usate precedentemente era stato segato un
pezzo di grandi dimensioni”. In quel punto “l'asse non era più larga come prima
e quindi il legno non poteva reggere il peso dei due uomini. Nonostante questa
evidente carenza gli operai hanno comunque iniziato a lavorare. Un errore
fatale che è costato la vita a una persona. Sarebbero bastati cinque minuti per
sostituire la tavola in questione”.
Inoltre il ponteggio ha mostrato
“ulteriori carenze a livello di sicurezza. Le casseforme delle pareti non erano
sostenute da puntelli stabilizzatori compatibili”. Inoltre “mancava del tutto
la protezione laterale, necessaria quando si lavora a questa altezza”.
Ricordiamo a questo proposito che
la quinta regola - riportata nella pubblicazione Suva relativa alle regole
vitali per chi lavora nell'edilizia - esige “che vengano utilizzati solo
ponteggi sicuri e che vengano controllati ogni giorno”. E la regola 1 recita:
“Mettere in sicurezza le aperture nel vuoto”.
Suva ricorda agli operai edili di
fermarsi se sono ravvisate violazioni alle regole vitali per la sicurezza: “non
salite mai su ponteggi non sicuri. Eliminate subito le carenze oppure
segnalatele al superiore. Mettete subito in guardia i colleghi”.
Caduta mortale per un montatore di ponteggi
Tre operai di un’impresa di
ponteggi “ricevono l’incarico di smontare un ponteggio per facciate.
L'infortunio avviene durante lo smontaggio di una piattaforma sporgente. Un
operaio estrae un cuneo credendo che sia un pezzo non importante e in questo
modo allenta inconsapevolmente anche il cuneo di una diagonale che sostiene la
piattaforma. Il ponteggio si piega su un lato e due operai che si trovano sul
ponteggio senza
alcuna imbracatura fanno un volo di 15 m nel vuoto. Uno finisce su un mezzo
edile morendo sul colpo, l’altro riporta lesioni gravi, ma si salva”.
Dagli accertamenti successivi è
emerso “che il ponteggio non era stato smontato secondo le indicazioni del
fabbricante. Uno dei tre non aveva esperienza nel settore e non conosceva
abbastanza bene il sistema in uso”.
Prevenzione
Alcuni elementi di prevenzione
sono evidenti già nei casi presentati da Suva, tuttavia riportiamo qualche
ulteriore informazione relativa alla normativa italiana vigente.
Alcune indicazioni possiamo
trarle dalla tratte dalla “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio
Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
Nella guida si ricorda che
montaggio e smontaggio dei ponteggi devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai
lavori.
E “nei lavori in quota il datore
di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la
valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione
degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista”. Nella normativa si segnala in particolare
che nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, i giunti devono essere
collocati strettamente l’uno vicino all’altro e per ogni piano di ponte devono
essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto”.
Inoltre il
datore di lavoro “assicura che:
- lo scivolamento degli elementi
di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti
elementi di appoggio hanno una capacita portante sufficiente;
- il ponteggio è stabile;
- le dimensioni, la forma e la
disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro
da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati
dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi
che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute”.
È sempre compito del datore di
lavoro assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati a
regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno
ricevuto una
formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
Inoltre il
montaggio e smontaggio dei ponteggi “deve avvenire in sicurezza
utilizzando idonei sistemi di protezione collettiva da privilegiare (es: parapetti
definitivi nei ponteggi ad H o parapetti provvisori per altri tipi di
ponteggi), e/o individuale (Dpi di arresto caduta)”.
Riguardo alla
sicurezza degli addetti la guida
riporta un elenco, in ordine di preferenza, che è possibile seguire:
- “ponteggi a telai prefabbricati
a H;
- ponteggi a portale
dissimmetrici telaio a T;
- parapetti provvisori montabili
dal basso – progettati per quel determinato modello di ponteggio (specifico);
- parapetti provvisori montabili
dal basso – progettati per più modelli di ponteggio (universali); - montaggio
di punta;
- montaggio con dispositivi
anticaduta retrattili (UNI-EN 360). Con punto di ancoraggio posizionato alcuni
metri (in ragione delle dimensioni dell’area di lavoro) sopra la zona di
montaggio;
- montaggio con dispositivi di
trattenuta;
- uso DPI anticaduta”.
E nell’uso dei
DPI anticaduta in questo caso “risulta
opportuno preferire in ordine: dispositivi di ancoraggio puntiformi; dispositivi
di ancoraggio rigidi orizzontali; dispositivi di ancoraggio flessibili
orizzontali. Posizionati il più in alto possibile. Si deve sempre dare priorità
alla tecnica della trattenuta rispetto a quella dell’anticaduta. Qualora si
utilizzi quest’ultima, anticaduta, si deve individuare il dispositivo e/o la
tecnica che riduca massimo lo spazio della caduta”.
Concludiamo riportando una breve
rassegna di
articoli di PuntoSicuro
con indicazioni sulla sicurezza e sui rischi correlati ai ponteggi:
Le
pagine di Suva relative agli incidenti presentati:
Suva, pagina web dedicata alla caduta da un vano scala per ponteggi.
Suva, pagina web dedicata alla caduta fatale da un ponteggio.
Suva, pagina web dedicata alla caduta mortale per un montatore di ponteggi.
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nelle pagine web
di Suva dedicate agli incidenti riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati
sono comunque utili per tutti i lavoratori.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1631 volte.
Pubblicità