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" I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento dei coordinatori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
12/06/2013 -
Domanda
Se un coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili nel quinquennio scaduto il 15/5/2013 ha frequentato delle ore di
aggiornamento in più rispetto alle 40 previste dal D. Lgs. n. 81/2008 le
stesse possono essere computate per il quinquennio in corso?
Risposta
Anche
dopo la scadenza del quinquennio avvenuta il 15/5/2013, a quanto pare, si
riscontrano ancora dei quesiti sulle modalità di aggiornamento dei
coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questa
volta il quesito è però davvero singolare in quanto riguarda non il caso
piuttosto frequente in cui il coordinatore non è riuscito a completare
l’aggiornamento entro il 15/5/2013 ma quello invece al contrario del
coordinatore che entro la scadenza sopraindicata ha svolto un numero di ore di
aggiornamento superiore a quelle previste dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e
che quindi ora si chiede se le ore in esubero frequentate possono essere considerate
valide per il quinquennio successivo. Per rispondere al quesito occorre come al
solito richiamare le disposizioni vigenti in materia e formulare alcune
considerazioni sull’argomento.
L’obbligo
dell’ aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come
modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
il quale con riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento stesso ha stabilito che:
“E
inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata
complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli
nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso
la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100
partecipanti. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto”.
Per
quanto sopra detto quindi le 40 ore di aggiornamento possono essere in pratica
o concentrate in un unico corso o distribuite in più moduli oppure svolte anche
partecipando a convegni e seminari, organizzati ovviamente dagli stessi soggetti
abilitati alla formazione di cui al comma 2 dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008
e s.m.i., acquisendo i cosiddetti crediti formativi orari da cumulare entro il
quinquennio fino al raggiungimento delle 40 ore complessive.
Premesso
che il numero di 40 ore è il minimo richiesto per l’aggiornamento e che
pertanto non è escluso che lo stesso possa essere effettuato con un numero
maggiore di ore, a favore in tal caso della completezza dell’aggiornamento
stesso, si è del parere che le ore di aggiornamento in esubero non possano
essere considerate valide per il quinquennio o per i quinquenni successivi. La
finalità dell’aggiornamento degli operatori di sicurezza, infatti, siano essi
datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP o coordinatori per
la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, è quella in generale di
garantire che gli stessi siano sempre aggiornati con le disposizioni
legislative in materia di salute e di sicurezza sul lavoro vigenti, oltre che
con le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione, con l’evoluzione
delle normative tecniche, con le metodiche, con i sistemi ed i criteri di
valutazione dei rischi, ecc.. E’ questo infatti il motivo per cui il
legislatore ha consentito ed anzi ha “suggerito” di distribuire l’aggiornamento
preferibilmente “nell’arco temporale del quinquennio di riferimento”, così come
ad esempio si legge negli ultimi Accordi raggiunti
il 21/12/2011
nell’ambito della Conferenza Stato Regioni riguardanti la formazione dei datori
di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti.
Tenuto
presente quindi questo criterio la risposta al quesito formulato viene da sé e
cioè che non è possibile trasferire in un quinquennio successivo le ore di
aggiornamento svolte nell’ambito del quinquennio precedente per cui tutte le
ore frequentate oltre quelle richieste, utili comunque ad arricchire il proprio
percorso di aggiornamento quinquennale, non possono essere prese in
considerazione con riferimento al quinquennio successivo. Considerare valido
del resto un criterio contrario a quello sopraindicato ci porterebbe ad esempio
a dare ad un coordinatore la possibilità di cumulare in un quinquennio 80 o 120
ore di aggiornamento ed evitare quindi di aggiornarsi nei successivi dieci o
quindici anni, il che è assolutamente assurdo e inaccettabile. Che
aggiornamento al passo con i tempi si avrebbe infatti in tal caso?
Comunque,
a conforto di quanto sopra affermato e di quanto in verità già sostenuto dallo
scrivente in risposta a precedenti quesiti pervenuti e pubblicati sul proprio
sito www.porreca.it,
si
fa presente che in tal senso si è recentemente espressa anche la Divisione III
della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 32/0005609 dell’8/3/2013, a firma del
Direttore della Divisione dott. Lorenzo Fantini, con la quale la stessa
Divisione, in risposta ad un quesito ad essa pervenuto per posta elettronica in
data 5/3/2013, ha fornito degli opportuni chiarimenti in merito.
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