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"Commissione Consultiva: il rischio chimico e i valori di riferimento"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
13/06/2013 - Le modalità ed i criteri per effettuare la
valutazione del rischio chimico non hanno subito variazioni a seguito dell’emanazione dei
regolamenti europei REACH ( Regolamento 1907/2006)
e CLP ( Regolamento 1272/2008).
Ricordando – come sottolinea la Commissione Consultiva – che
“l’attività lavorativa ha inizio dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi ed all’attuazione delle conseguenti misure di
prevenzione”, il Regolamento REACH non pregiudica l’applicazione della
normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di
fronte a attività che comportano la presenza di agenti chimici
pericolosi è necessario “predisporre, preventivamente, la relativa
valutazione dei rischi e l’attuazione delle misure e dei principi
generali per la prevenzione dei rischi”.
Il tema della
valutazione del rischio chimico e
delle ricadute dei regolamenti europei è affrontato da un documento del
28 novembre 2012 elaborato dalla Commissione Consultiva Permanente: “ Criteri
e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli
ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX,
Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti
Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE)
n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of
Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification
Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante
modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le
disposizioni sulle schede di dati di sicurezza )”.
Dopo aver presentato i sistemi classificativi e le novità apportate dalle schede di dati di sicurezza (SDS), ci soffermiamo brevemente sui
criteri e metodi per la valutazione con riferimento a diversi valori:
VLEP,
DNEL e
DMEL.
Il documento sottolinea che il
datore di
lavoro, “attraverso la valutazione dei
rischi,
deve anche dimostrare che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente
chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente
presente nel luogo di lavoro, vi sia o meno un ‘
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute’ dei
lavoratori”. E quando il datore, a seguito della valutazione del rischio,
individua un “rischio superiore all’irrilevante per la salute e/o basso per la
sicurezza”, provvede affinché siano adottate misure specifiche di prevenzione e
protezione, misure in caso di incidenti o di emergenza, sorveglianza sanitaria,
cartelle sanitarie e di rischio e, “quando sussista l’obbligo delle misurazioni
dell'esposizione inalatoria e dei rapporti di prova, copia del relativo
resoconto”.
Veniamo ai
Valori Limite di Esposizione
Professionale (VLEP).
Il
documento ci ricorda che “il VLEP, se non diversamente specificato, è il limite
della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria
all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un
determinato periodo di riferimento”. E nella normativa vigente i VLEP
costituiscono “uno tra gli elementi da tenere in considerazione nella
valutazione dei rischi” (art. 223, D.Lgs. 81/2008). Tanto che l’elenco dei VLEP
– la cui determinazione è “conseguente alla pubblicazione delle direttive sugli
Occupational Exposure Limit Values
(OELVs) europei” - è riportato nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 e “sarà
oggetto di aggiornamento a seguito del recepimento delle specifiche direttive”.
Sempre
nel Testo Unico, all’art. 225, “vengono introdotte le
misurazioni dell’agente chimico quale compito per il datore di
lavoro che abbia classificato il rischio come non irrilevante per la salute a
meno che non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati
livelli di protezione per la salute del lavoratore”. Va tuttavia sottolineato
“che
in linea prettamente giuridica, un
tassativo obbligo a misurare l’esposizione ad agenti chimici non permane
nemmeno nelle situazioni al di sopra del rischio irrilevante per la salute”.
Le
metodiche standardizzate con cui
effettuare le misurazioni sono riportate, sia pur in modo indicativo,
nell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008 e riguardano le norme UNI-EN della serie
“Atmosfera in ambiente di lavoro”.
Il
documento della Commissione Consultiva indica che il datore di lavoro potrà
effettuare la misurazione:
-
“per dimostrare il rispetto del VLEP;
-
ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare
l’esposizione all’ agente chimico (quantità,
modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti ….);
-
periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori;
-
per verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione specifiche
messe in atto”.
E
nel corso della esecuzione delle misurazioni di esposizioni per via inalatoria
“la norma generale di riferimento è la
UNI-EN
689:1997”, norma che contiene: un metodo per la valutazione
dell’esposizione, una strategia di misurazione, una procedura di misurazione,
procedure per valutare l’esposizione misurata nei confronti di un valore
limite, un criterio per stabilire modalità e periodicità delle misurazioni di
controllo.
Per
utilizzare le misurazioni per la valutazione dell’esposizione “occorre disporre
di un
sistema di valori limite”. In
questo senso il documento riporta uno schema di riferimento che è “auspicabile
adottare”, circa le fonti dalle quali è possibile desumere i valori limite di
esposizione professionale da rispettare.
In
ogni caso “si ribadisce che un corretto approccio prevede che le misurazioni
dell’agente chimico vadano effettuate
successivamente
all’adozione delle misure di prevenzione e protezione generali. In questo
contesto le misurazioni sono la tappa finale di verifica di un processo di
riduzione del rischio e del mantenimento in essere nel tempo delle condizioni
che hanno portato a tale riduzione (misurazioni periodiche)”.
Ci
soffermiamo ora brevemente sul significato dei
Derived No-Effect Level (DNEL) e
Derived Minimal Effect Level (DMEL).
Con
riferimento al Regolamento REACH, nella
rapporto
sulla sicurezza chimica (CSR), presentato dal soggetto che ha registrato la
sostanza o la miscela, “sono riportati i DNEL/DMEL che sono i valori di
riferimento adottati nell’ambito della valutazione della sicurezza chimica: le
esposizioni stimate per ciascuno scenario di esposizione previsto, anche
tramite l’utilizzo di modelli matematici, sono confrontate con tali valori di
riferimento”.
Dunque
nel realizzare la valutazione del
rischio, il datore di lavoro potrebbe confrontarsi sia con i valori limite di
esposizione già descritti (OELVs/VLEP/TLV-ACGIH), “sia con i DNEL/DMEL indicati
nelle eSDS, i quali, per la differente finalità e metodologia di
elaborazione, non risultano paragonabili tra loro. I DNEL/DMEL sono generati
per essere utilizzati come parametro di riferimento nei modelli matematici di
previsione delle esposizioni (es. ECETOC TRA)”. In ogni caso “nel rispetto
della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di
regolamentazione delle sostanze chimiche, si dovranno tenere in considerazione
sia i valori previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sia, se presenti, i valori
di DNEL/DMEL in relazione agli scenari di
esposizione
previsti nella eSDS”.
Concludiamo
l’articolo riportando “le
differenti
situazioni che il datore di lavoro potrebbe incontrare:
-
“la sostanza ha un VLEP nazionale riportato al punto 8 della SDS (e presente
nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.): il VLEP è obbligatorio
per Legge. I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con
tale VLEP;
-
la sostanza ha sia un VLEP nazionale, riportato al punto 8 della SDS, sia uno o
più DNEL/DMEL, riportati sempre al punto 8 della SDS, in relazione agli scenari
di esposizione: il VLEP è obbligatorio per Legge. I livelli di esposizione
eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP. Il datore di lavoro si
attiene inoltre alle misure di gestione del rischio riportate nello/negli
scenari di esposizione pertinenti alla sua attività e, così facendo, opera in
presunzione di conformità al DNEL/DMEL utilizzato dal soggetto registrante per
la CSA (Valutazione della sicurezza chimica) della sostanza;
-
la sostanza non ha un VLEP ma solo uno o più DNEL/DMEL: il datore di lavoro
considera l’eventuale esistenza di OELVs definiti a livello europeo non ancora
recepiti nella normativa nazionale oppure valori limite di Enti di indiscusso
rilievo (es. ACGIH). In ogni caso il datore di lavoro si attiene alle misure di
gestione del rischio riportate nello/negli scenari di esposizione pertinenti
alla sua attività e, così facendo, opera in presunzione di conformità al DNEL/DMEL
utilizzato dal soggetto registrante per la CSA della sostanza. I livelli di
esposizione eventualmente misurati non sono confrontabili con tali DNEL/DMEL;
-
la sostanza non ha alcun valore di riferimento: il datore di lavoro, applicando
comunque le misure generali di tutela, adotta, in via precauzionale, anche le
misure specifiche più restrittive previste all’Art. 224 e, ove necessario,
all’Art. 225 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
Senza
dimenticare che la CSA (valutazione della sicurezza chimica), prevista nel Regolamento REACH, “non può essere
in alcun modo impiegata dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del
rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008”.
Commissione
Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, “ Criteri
e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti
di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I
‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II ‘Protezione da Agenti Cancerogeni e
Mutageni’), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006
(Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del
Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento
CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)”, documento
approvato nella seduta del 28 novembre 2012 (formato PDF, 625 kB).
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