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"Regola tecnica di prevenzione incendi: idranti e impianti sprinkler"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
14/06/2013 -
Qualche mese fa PuntoSicuro ha presentato il testo del Decreto del Ministro dell’Interno 20 dicembre 2012,
recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi".
Riguardo infatti alle reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, il documento indica che “le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779. per quanto applicabile: livelli di pericolosità; tipologia di protezione; caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12345)”.
Il decreto entrato in vigore il 4 aprile 2013 ha il compito di
disciplinare
la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti di protezione attiva contro l'incendio. Impianti
installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
“qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti
dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei
procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
Rimandiamo il lettore al precedente articolo di PuntoSicuro sul decreto del 20 dicembre 2012 relativamente ai dettagli sul
campo di applicazione.
In relazione al contenuto dell’allegato al decreto, ci soffermiamo oggi sulle
disposizioni per le reti di idranti, le
disposizioni per gli impianti sprinkler e le
disposizioni per gli altri impianti di protezione attiva
contro l'incendio.
Per la progettazione, installazione ed esercizio delle
reti di idranti il decreto ricorda che “può essere utilizzata la
norma UNI 10779.
A tale norma si dovrà fare riferimento, per quanto applicabile. per la
definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione,
installazione ed esercizio delle reti di idranti,
così come ivi definite, installate nelle attività soggette al controlli
di prevenzione incendi. Nei successivi paragrafi sono riportate
disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma UNI
10779”.
Riguardo infatti alle reti di idranti nelle attività regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, il documento indica che “le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779. per quanto applicabile: livelli di pericolosità; tipologia di protezione; caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12345)”.
E
la necessità di realizzare una rete di idranti “può inoltre essere stabilita
nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa
vigente”.
Nell’allegato
è presente una tabella (
Tabella 1)
con una serie di attività, con le disposizioni vigenti, le classificazioni, i
livelli di pericolosità secondo la norma 10779 e le caratteristiche minime
dell’alimentazione idrica richiesta.
Per
le attività indicate in Tabella 1 (ad es. scuole, uffici, strutture sanitarie,
impianti sportivi, ...), “laddove la rete di idranti sia richiesta dalle
regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri
di cui sopra” sono individuati come specificato nella tabella.
Le
attestazioni relative alla continuità dell’alimentazione idrica e/o elettrica
sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.
Riguardo
invece alle
reti di idranti nelle
attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi:
-
per le attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione
incendi, “la necessità di prevedere l’installazione di una rete di idranti, la
definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie dì protezione, nonché le
caratteristiche dell’alimentazione idrica, ai fini dell’applicazione della
norma UNI 10779, ove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base
della valutazione del
rischio d’incendio
di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal
Comando provinciale, nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”;
-
per la
protezione esterna si
applicano specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799.
Ad
esempio:
-
“nelle
attività con livello di
pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna.
dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un
idrante esterno soprasuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme
UNI EN 14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei
vigili dei fuoco”;
-
“la protezione esterna. previa autorizzazione del Comando provinciale
nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto della
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, può essere sostituita dalla
rete pubblica, qualora utilizzabile,
anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando
provinciale nell’ambito della valutazione del progetto dell’attività”, a
condizione che la stessa sia rispondente a specifiche indicazioni riportate
nell’allegato al decreto;
-
“ai fini della determinazione della
continuità
dell’alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere
attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come
specificato dalla norma UNI 10779. Analogo criterio può essere utilizzato per
la determinazione della continuità dell’alimentazione elettrica. Le predette
attestazioni sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista
antincendio”.
Veniamo
brevemente alle
disposizioni per gli
impianti sprinkler.
Per
la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a
pioggia, tipo sprinkler, “può essere utilizzata la norma UNI EN 12845. A tale norma si
potrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei
requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione e
manutenzione di impianti sprinkler installati nella attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi. Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN
12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di
standardizzazione. internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso,
l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento
dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli
obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di
armonizzazione”.
E
per gli
impianti sprinker nelle attività
regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, si indica
che le regole tecniche di prevenzioni incendi “definiscono, relativamente ai
sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la
realizzazione di detta protezione antincendio nonché la caratteristica
dell’alimentazione idrica richiesta. La necessità di realizzare un sistema
automatico a pioggia può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione
del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente”.
Anche
in questo caso è presente una tabella (
Tabella
2) relative a diverse attività con riferimento a disposizioni vigenti,
ambienti nei quali è prescritto l’impianto sprinkler, classificazione degli
ambienti e caratteristiche minime dell’alimentazione idrica richiesta.
Per
le attività indicate in Tabella 2, “già regolamentate prima della entrata in
vigore del presente decreto, si applicano, ad integrazione delle prescrizioni
contenute nei predetti provvedimenti, le indicazioni della stessa tabella”.
Per
gli
impianti sprinkler nelle attività
non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, si
ricorda che “la necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a
pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista sono
stabilite dal progettista sulla base della valutazione dei rischio d’incendio
di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal
Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”.
Concludiamo
ricordando brevemente anche le
disposizioni
per gli altri impianti di protezione attiva contro l’incendio, ad esempio
quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di
controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o
controllo dell’incendio.
Per
la progettazione, l’installazione e l’esercizio e la manutenzione di tali
impianti “si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di
normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione
internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli
obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di
armonizzazione”.
Questo
un elenco non esaustivo delle
norme:
-
“UNI 9795 per gli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
-
UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti
gassosi;
-
UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
-
UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
-
UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;
-
UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
-
UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
-
UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato”.
L’adozione
di norme diverse da quelle pubblicate dall’Ente di Normalizzazione Europea
“dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi
all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione”.
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