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"I quesiti sul decreto 81: sul nolo “a freddo” o “a caldo”"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
19/06/2013 - Sugli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di
noleggio di una attrezzatura di lavoro con nolo “a freddo” o “a caldo”. A
cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali sono gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di
sicurezza sul lavoro a carico dell’impresa che fornisce a noleggio una
attrezzatura di lavoro ritenuta particolare e quali quelli di chi la
prende in consegna nel caso sia del nolo “a freddo” che del nolo “a caldo”?
Risposta
Il quesito si riferisce
ovviamente al noleggio di quelle particolari attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71 comma 7 del D.
Lgs n. 81/2008 o meglio di quelle attrezzature che, così come indicato nello
stesso articolo, richiedono conoscenze e responsabilità particolari e per l’uso
delle quali è necessaria una specifica abilitazione da parte degli operatori
come ad esempio le piattaforme di lavoro mobili elevabili, i carrelli elevatori semoventi, le macchine movimento terra, le pompe per calcestruzzo e tutte quelle
altre attrezzature specificatamente indicate nell’Accordo raggiunto nell’ambito
della Conferenza Stato-Regioni del 22/2/2012 con il quale sono state
individuate appunto tali attrezzature e sono state fissate altresì le modalità
(durata, contenuti minimi, soggetti formatori, ecc.) per il riconoscimento
dell’abilitazione stessa.
La risposta al quesito
discende dalla lettura degli articoli 71, 72 e 73 del citato D. Lgs. n.
81/2008, così come modificato ed integrato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
riguardanti gli obblighi del datore di lavoro che mette a disposizione dei suoi
lavoratori delle attrezzature di lavoro e gli obblighi di chi noleggia o
concede in uso le attrezzature medesime.
L’art. 71, contenente gli
obblighi a carico del datore di lavoro, ha stabilito infatti al comma 7 che:
“7. Qualora le attrezzature richiedano per il
loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro
rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura
di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano
ricevuto una informazione, formazione
ed addestramento adeguati”,
disposizione questa che è
stata confermata dall’art. 73 dello stesso D. Lgs. sugli obblighi di
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori il quale con il comma 4
ha stabilito che:
“4.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui
all'articolo 71, comma 7, ricevano una
formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche
in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”.
L’art. 72 d’altro canto, che è
riferito ai noleggiatori ed ai concedenti in uso delle attrezzature di lavoro
in generale, con il comma 2 ha stabilito che:
“
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore
deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione
ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà
altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o
della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che
riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso,
i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente
titolo e, ove si tratti di
attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista”.
Quando si
parla di noleggio di attrezzature di lavoro la prima cosa da fare è quella di
distinguere se si tratta di “nolo a caldo” o di “nolo a freddo” intendendo come nolo a caldo quello che si ha
quando il noleggiatore dell’attrezzatura mette a disposizione dell’utilizzatore
anche l’operatore abilitato a condurre la stessa e come nolo a freddo quello
allorquando viene noleggiata la sola attrezzatura ed è invece l’utente a
provvedere ad incaricare un operatore per il suo utilizzo.
Ora nel
caso di nolo a caldo gli obblighi di cui all’art. 71 e dell’art. 73 comma 4 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del noleggiatore che dovrà pertanto
assicurarsi che l’uso dell’attrezzatura sia affidato a lavoratori allo scopo
incaricati e che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento
adeguati tali da consentire l’utilizzo dell’attrezzatura stessa in modo idoneo
e sicuro, anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre
persone, nonché ad assicurarsi, nel caso che l’attrezzatura sia inserita
nell’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, che gli operatori per la conduzione
della stessa siano forniti della necessaria abilitazione prevista dal citato
Accordo. A carico del committente d’altro canto, nel caso che lo stesso sia un
datore di lavoro e nel caso che l’attrezzatura debba essere utilizzata
nell’ambito della sua azienda o di una sua unità produttiva scattano le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. riguardante gli obblighi nel caso dei contratti d’appalto.
Nel caso di
nolo a freddo, invece, essendo affidato all’utente l’incarico di condurre
l’attrezzatura gli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed
abilitazione degli operatori sono a carico dell’utente stesso mentre al
noleggiatore, che ha pertanto provveduto a fornire la sola attrezzatura, si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 72 sopra indicato. Sarà
cura del noleggiatore, infatti, o di chi concede in uso l’attrezzatura senza
operatore, di attestare al momento della cessione il buono
stato di conservazione, manutenzione ed efficienza della stessa a fini della
sicurezza. Lo stesso noleggiatore dovrà altresì acquisire e conservare agli
atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una
dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro al quale è stata affidata
l’attrezzatura che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e devono essere altresì, ove si tratti di attrezzature di cui
all’articolo 73 comma 5, in possesso della specifica abilitazione prevista
nello stesso articolo.
Si ritiene
di porre in evidenza, infine, la presenza nel comma 2 dell’articolo 72 del D.
Lgs. n. 81/2008 di una “
svista” da parte del legislatore in quanto lo
stesso, nell’imporre al noleggiatore della particolare attrezzatura di
acquisire da parte dell’utente la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di chi deve operare sulla stessa, fa riferimento espressamente e solo
agli utenti datori di lavoro senza tenere conto che l’utente può essere anche
un lavoratore autonomo il quale anche deve essere in possesso dell’abilitazione
alla conduzione dell’attrezzatura medesima alla luce di quanto è espressamente
indicato nel primo comma dell’Allegato A dell’Accordo del 22/2/2012.
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