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"Controlli, verifiche e riqualifiche delle attrezzature di sollevamento"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
21/06/2013 -
Cenni ai criteri di progettazione
Perché riqualificare una attrezzatura di sollevamento?
Ragioniamo prima di tutto sotto il profilo tecnico. Una
attrezzatura di sollevamento viene progettata tenendo conto
principalmente di due fattori:
-
Portata massima;
-
Spettro di carico ovvero
cicli di sollevamento previsti.
Questi ultimi non vengono considerati riferendoli alla portata
massima (secondo la assunzione cautelativa che tutti i cicli della
attrezzatura sarebbero sempre eseguiti alla portata massima) bensì alla
portata effettiva che il carroponte dovrà sostenere nei diversi cicli in
funzione della sua destinazione d’uso.
In sostanza i dati di targa riferiti alla resistenza di un carroponte sono il
carico massimo (rispetto al quale si progetta con criteri fondamentalmente statici) e lo
spettro di carico (rispetto al quale è fondamentale la progettazione per la resistenza a fatica). Come noto i due fenomeni sono assai diversi.
Ora è evidente che io potrei sempre progettare considerando un
impiego molto pesante (tipico delle acciaierie, delle fucine ecc.) ma
così facendo sarei troppo cautelativo e andrei a sovradimensionare
drasticamente le attrezzature.
Deterioramenti,
guasti e cedimenti tipici
Non vogliamo elencarli ma solo ricondurli ad
alcune categorie; precisiamo che andremo a considerare fenomenologie comunque
correlate alla sicurezza di esercizio del mezzo:
-
deterioramento
di elementi di usura: è evidente che alcuni elementi meccanici sono
destinati a deteriorarsi; questo è già previsto in progettazione ove comunque
si considerano le parti di ricambio. Il deterioramento effettivo può dipendere
da molteplici fattori, fra cui le condizioni dell’ambiente di impiego del
mezzo, alcuni aspetti delle modalità di impiego ecc. ed è quindi ovvio che tali
deterioramenti vadano individuati in maniera precoce per evitare guasti
pericolosi;
-
guasti
veri e propri, ovvero condizioni in cui un elemento o l’intero mezzo perde
la sua funzionalità. I guasti pericolosi per le persone devono essere prevenuti
andando a ricercare eventuali segni premonitori, gli altri possono essere anche
accettati (allora si parla di manutenzione su guasto). I guasti possono nascere da situazioni
prevedibili e in qualche modo considerate nella progettazione piuttosto che da
incidenti;
-
cedimenti
strutturali, eventualità remota, vero, ma talmente critica in termini di
sicurezza delle persone (e non solo) tanto che deve assolutamente essere
evitata. Un cedimento può avvenire per un incidente (incluso un sovraccarico) o
per fatica, ovvero per accumulo di danno a livello strutturale.
Vorremmo concludere questa piccola disamina
considerando due
esempi:
- un carroponte privo di limitatore di carico
e con un argano sovradimensionato (come spesso accade) può sollevare un carico
ampiamente superiore alla portata ammissibile. Cosa può succedere, sia
nell’immediato che successivamente, in termini di resistenza strutturale non lo
sappiamo. La deformazione plastica di parte della struttura potrebbe anche non
portare a un collasso immediato ma col tempo può provocare un progressivo
deterioramento che a sua volta potrebbe dare un cedimento della struttura anche
a carichi inferiori alla portata massima del mezzo;
- una attrezzatura di sollevamento progettata prevedendo un utilizzo non gravoso che invece viene
utilizzata, nello stretto rispetto del massimo carico ammissibile, per un uso
gravoso e anche sottoponendola a stress termici (si pensi una acciaieria o una
fucina). È immediato supporre e temere che si possano verificare danneggiamenti
progressivi per l’insieme delle sollecitazioni effettive che potrebbero
ingenerare deterioramenti tali da condurre al collasso della attrezzatura.
Due esempi che non insegnano assolutamente
nulla a chi conosce questa famiglia di attrezzature; ma quanto gli utilizzatori
hanno chiari questi dettagli? Che poi non sono per nulla dettagli in virtù
delle conseguenze che possono generare.
Cosa
dice la legge: D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 8
In un ragionamento logico ed eminentemente
tecnico dove abbiamo considerato sia i criteri di progettazione che le modalità
di utilizzo (aspetti che ovviamente sono strettamente legati fra loro),
introduciamo ora un ulteriore elemento che sono gli obblighi a carico del
Datore di Lavoro e dei suoi collaboratori, in relazione alla sicurezza di tutte
le attrezzature di lavoro, e quindi anche delle attrezzature di sollevamento.
Al di là dei rischi propri delle attrezzature
e quelli derivanti dal modo in cui vengono utilizzate, che non ci interessano
in questa sede, l’articolo 71, in diversi commi, parla di:
-
manutenzione,
includendo anche la manutenzione programmata, e intendendo la idonea
manutenzione come uno strumento per prevenire anomalie o guasti pericolosi;
-
verifiche
periodiche condotte da soggetti emanazione dello stato o comunque abilitati
dallo stato. Si tratta di verifiche elencate nell’allegato VII del Decreto, che
riguardano un ristretto numero di attrezzature ritenute particolarmente
pericolose;
- infine al citato comma 8:
controlli periodici eseguiti su scelta
e a cura del datore di lavoro per evitare che deterioramenti, degradi o altre
situazione possano condurre ad anomalie o guasti pericolosi. In questo caso i
controlli saranno quelli previsti dalle leggi esistenti, piuttosto che da
indicazioni del fabbricante, piuttosto ancora che da norme o linee guida, o
ancora derivanti dalla esperienza dell’utilizzatore e dalla letteratura che
determina lo stato dell’arte della buona tecnica, o, infine, determinate da
studi tecnici eseguiti specificamente. In ogni caso il datore di lavoro è
responsabile di mettere in campo tutti i controlli che sono utili e necessari
per evitare deterioramenti che possono condurre a situazioni pericolose.
L’ambito in cui si colloca l’oggetto di
questo articolo sono questi ultimi controlli a carico del datore di lavoro che
li può eseguire internamente, ove ne abbia le competenze e gli eventuali
titoli, o li deve commissionare all’esterno a soggetti manifestamente idonei
onde evitare la ben nota
culpa in
eligendo che, pur senza togliere alcuna responsabilità a chi esegue il
controllo, duplica la medesima responsabilità riportandola anche pienamente in
carico al datore di lavoro e anche alla azienda, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 231/2001. E qui evitiamo di esaminare anche la
culpa in vigilando che pure è un altro problema rilevante.
Un altro aspetto occorre evidenziare per una
corretta comprensione del meccanismo legale che si applicherebbe in caso di
incidente dovuto ad una anomalia o a un guasto conseguente a un deterioramento
non adeguatamente identificato.
Poniamo di avere una attrezzatura di
sollevamento compresa fra quelle indicate nell’allegato VII, e quindi soggette
a verifiche periodiche da parte di un organismo abilitato o
direttamente da un soggetto statale. In caso di incidente tali verifiche non
sostituiscono comunque i controlli del datore di lavoro previsti dal comma 8
dell’articolo 71 e da tutto quello che ne consegue. Quindi non si può pensare
che le verifiche dell’allegato VII sostituiscano i controlli del comma 8
mallevando in qualche modo il datore di lavoro. Non è mai stato così, e non lo
è tuttora. Le verifiche del comma 8 devono essere fatte prima di tutto perché
strettamente necessarie, secondariamente in quanto sono le uniche che abbattono
la responsabilità del datore di lavoro in caso di incidente.
Obiettivi
e frequenza delle verifiche
I controlli periodici da parte del datore di
lavoro, o da chi è da lui incaricato, hanno in generale la finalità di
intercettare dei deterioramenti che possono derivare dall’uso normale della
attrezzatura di sollevamento, o da usi anomali prevedibili e non propriamente
eccezionali (classico esempio: utilizzo di un carroponte per trainare materiali
tramite la esecuzione del così detto tiro obliquo).
Nello specifico caso della riqualificazione
di un mezzo il discorso, come già accennato, cambia connotazione ma non
finalità generale: si tratta di andare a ricercare, con frequenza temporale
molto bassa (eccezionalmente), quei tipi di deterioramenti che potrebbero accumularsi
con un tempo di “propagazione” molto lungo, e che quindi non avrebbe il minimo
senso andare a controllare con cadenza trimestrale piuttosto che annuale.
Per alcune attrezzature le verifiche di
riqualificazione sono definite in ambito legislativo dal DM 11 aprile 2011 con
le seguenti
periodicità:
Attrezzatura |
Periodicità
della riqualificazione eccezionale |
Gru mobili |
20 anni |
Gru trasferibili |
20 anni |
Ponti sviluppabili su carro motorizzato |
20 anni |
Per le altre attrezzature di sollevamento la
scelta della periodicità dipende, in ordine, da quanto previsto dal fabbricante
(tramite la manualistica), piuttosto che dalle norme o da altri riferimenti, e
infine da quanto determinato tramite specifiche valutazioni tecniche.
Per esempio per apparecchi di sollevamento
come i carroponte le norme tecniche di settore stabiliscono periodicità
differenti a seconda della norma utilizzata:
Norma
tecnica |
Periodicità
della riqualificazione eccezionale |
ISO 12482-1:1995 |
20 anni |
FEM 9.755 |
10 anni |
CNR 10011-88 (per le strutture metalliche) |
10 anni |
La
vita residua
Tornando alla introduzione di questo
articoletto, esiste un aspetto che nelle attrezzature calcolate tenendo conto
dello spettro di carico presunto, può determinare considerevoli sorprese
(negative). Ovvero un drastico ridimensionamento della vita della attrezzatura,
rispetto a quella prevista in sede progettuale.
Non è un cavillo ma qualcosa di assolutamente
concreto, potremmo dire metallico … Perché per come sono pensati i criteri di
progetto oggi per la normativa europea, ma anche prima per effetto delle
normative nazionali, gli apparecchi di sollevamento possono collassare anche se sottoposti a
carichi inferiori o pari alla portata nominale.
Fortunatamente c’è un aspetto (tecnico) che
ci è di grande aiuto: prima che il danneggiamento progressivo intacchi davvero
la resistenza strutturale di una attrezzatura di sollevamento emergono evidenti
segni premonitori. Naturalmente evidenti per un esperto che sa cosa guardare.
Quindi il concetto generale, specie per mezzi
di una età considerevole, è il seguente:
- se conosciamo, almeno di massima, la storia
di carico del mezzo è comunque prudente che con una periodicità determinata
venga comunque fatta una verifica approfondita tale da confermare la
possibilità di esercire ulteriormente il mezzo, per un periodo determinato
detto vita residua;
- se non conosciamo la storia del carico
potrebbe essere utile o necessario fare verifiche approfondite dopo intervalli
di tempo anche minori. Anche in questo caso la verifica deve essere tanto approfondita
da consentire comunque una stima della vita residua.
Come
verificare
Come detto le verifiche effettuate
eccezionalmente (ovvero non regolarmente) per riqualificare una attrezzatura di
sollevamento sono interventi che non devono andare a cercare una situazione di
buono stato superficiale e di corretto uso del mezzo nell’ultimo periodo di
impiego (tre mesi, sei mesi, un anno), ma hanno la finalità di riqualificare
sotto un profilo strutturale e progettuale la attrezzatura per capire se è
ancora idonea ad un utilizzo prolungato oppure se si avvicina alla fine della
propria vita operativa.
Sono quindi necessari controlli che indaghino
la tenuta della struttura in modo da potere eventualmente ri-calcolare
attualizzati ad oggi i parametri di esercizio del mezzo.
Cosa
controllare?
Andiamo per macro famiglie:
- elementi strutturali in carpenteria (travi
ecc.): eventuali usure, deformazioni permanenti, danneggiamenti di
considerevole rilievo, ruggine e fenomeni di corrosione in genere;
- saldature: stato di conservazione generale,
presenza di cricche, eventuali discontinuità;
- perni, ruote e pulegge: usure e
deformazioni;
- accessori (ganci, funi, argani ecc.): stato
di conservazione, deformazioni permanenti, rotture, usure ecc.;
- …
Ora questa non è una norma, l’intento è
quello di evidenziare il fatto che questi
controlli
eccezionali sono qualcosa che richiede metodi e approcci diversi a quelli
caratteristici dei controlli trimestrali.
Per esempio i controlli a vista, che non
possono dare indicazioni utili sotto il profilo progettuale, devono essere
sostituiti ove possibile da controlli eseguiti con tecniche che pur non essendo
distruttive, diano comunque riscontri quantitativi: controlli dimensionali,
spessimetrie, misure delle deformazioni, verifiche delle saldature con i
liquidi penetranti, magnetoscopia per zone sospette di criccatura o
discontinuità di altro genere ecc.. Non avrebbe senso replicare i controlli
trimestrali semplicemente cambiandone il nome. E proprio per questo si potrebbe
discutere se sia opportuno effettuare
controlli su particolari di usura (le funi per esempio); per evitare equivoci
vengono normalmente fatti anche tali controlli che poco o nulla hanno a che
vedere con la vita residua del mezzo.
Le
prove di carico
La recentissima circolare ministeriale n.18 del 23 maggio
2013, evidenzia l’importanza
di integrare questi controlli approfonditi per la stima della vita residua, con
una prova di carico. In linea di principio la prova di carico è un controllo
indiretto di buona progettazione e fabbricazione di un mezzo perché, portando
il mezzo medesimo ad un punto estremo di utilizzo, consente di verificarne la
resistenza, evidenziando eventuali sotto dimensionamenti in sede progettuale
oppure errori in sede di fabbricazione. Naturalmente il parametro di raffronto
non è solo l’eventuale collasso della struttura, ma anche eventuali
deformazioni permanenti, o deformazioni elastiche fuori dalle previsioni di
progetto.
Essendo la
riqualifica una sorta di nuova progettazione è naturale pensare che
la prova di carico rappresenti il naturale coronamento della attività.
Tecnicamente ci sarebbe qualche possibile obiezione (serve davvero? Cosa ci
dice in più?), praticamente è indispensabile per andare a coprire quegli
aspetti che anche il migliore “
reverse
engineering” non può evidenziare.
Quindi una prova di carico eseguita con una
certa cautela, attraverso l’utilizzo di un carico che sia pari e che non superi
la portata nominale dell’attrezzatura (indicazione presente all’interno della
stessa circolare ministeriale n.18), è una garanzia forte che il mezzo sia
ancora idoneo all’utilizzo.
Attenzione: questa non è la prova che serve
per verificare la funzionalità di eventuali
limitatori di carico! Anche i limitatori sono particolari di usura,
e comunque svolgono una funzione non strutturale. Qui si parla di prova volta a
verificare la integrità e la solidità della struttura! Per questo è così
importante, tanto da essere oggetto di specifiche indicazioni da parte degli
organi dello stato preposti, per questo è così determinante per potere
autorizzare in piena coscienza il proseguimento nell’uso del mezzo.
Quali
evidenze oggettive dovrebbero essere rilasciate
Detto delle finalità e delle modalità di
esecuzione delle prove e delle analisi per la riqualifica di una attrezzatura
di sollevamento, ci vogliamo porre una ultima domanda volta a comprendere quale
debba essere il
ruolo del datore di
lavoro (committente delle prove) in tutto questo.
È evidente che a fronte di un obbligo di
legge, diretto o indiretto, è il datore di lavoro il soggetto che per primo si
deve preoccupare di fare eseguire i controlli eccezionali necessari per potere
continuare ad esercire in piena sicurezza le attrezzature di sollevamento. Quindi deve scegliere un soggetto
competente e commissionare il lavoro.
Ma questo non malleva il datore di lavoro da
ulteriori obblighi. Infatti su di lui permane l’
obbligo di vigilanza sulla corretta e diligente esecuzione del lavoro.
Vediamone i due aspetti principali:
- prima di tutto la
selezione del fornitore. Non esistendo alcuna forma di albo, elenco
o altro che attesti chi è capace di eseguire queste verifiche è il datore di
lavoro che, sulla base di referenze, proprie valutazioni ecc. sceglie il
fornitore. È evidente che fra un insieme di fornitori indipendenti fra loro
(ingegneria, controlli non distruttivi, prove di carico), e che quindi devono
essere coordinati e supervisionali dal committente, e un fornitore che possa dare il servizio
completo le responsabilità oggettive del datore di lavoro cambiano
radicalmente. Ma resta sempre la questione della vigilanza;
- poiché si presume che il datore di lavoro
non sia un esperto di sollevamento, come può dimostrare di avere controllato
l’operato del fornitore? Al di là delle cose elementari (mi ha dato l’esito
positivo della riqualifica senza neanche salire a vedere il carroponte …),
riteniamo che un elemento di
evidenza
della serietà della verifica sia costituito dalla documentazione rilasciata
che deve certamente tenere traccia di tutti i singoli controlli che
contribuiscono a determinare l’esito complessivo. Un semplice documento
attestante il risultato non può certo dare evidenza del lavoro fatto dal
soggetto incaricato, e della vigilanza del committente.
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