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"In vigore le modifiche al decreto 81 del nuovo decreto legge "del fare""
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/06/2013 - Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il
decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “
decreto del fare” o “
decreto fare”, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno. Ed è avvenuto quanto anticipato nei giorni scorsi da PuntoSicuro: il decreto legge, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse
disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Adempimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni - approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri - e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parlamentare.
Adempimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni - approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri - e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parlamentare.
Invece no. È stata scelta la via del decreto-legge
e i nuovi adempimenti sono già entrati in
vigore (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi”
e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione).
Sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in
Gazzetta (il
22 giugno 2013) e dovranno poi essere
convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.
È evidente che un’entrata in vigore così repentina, non può che
creare un po’ di confusione iniziale nelle aziende, tra i vari attori
della sicurezza e tra gli stessi enti ispettivi.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza ripercorrendo e presentando una breve, non esauriente, analisi del
contenuto del decreto legge "del fare" in materia di lavoro e sicurezza.
Abbiamo già citato
nei giorni scorsi alcune
semplificazioni
relative al mondo edile, ad esempio (art. 30) con riferimento alla
segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA).
L’interessato che
abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo
Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso
necessari all’intervento edilizio. Inoltre il
certificato di agibilità, come indicato nel comunicato del
Consiglio dei Ministri, “può essere richiesto anche per singoli edifici,
singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere
di urbanizzazione primaria”. Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) si potrà
acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni.
In particolare,
riguardo a questo documento, il decreto legge provvede all'eliminazione,
all'articolo 13 bis, co. 5, del d.l. n. 52/2012, dell'esplicito riferimento al
DURC di cui alla legge n. 296/2006: questo al fine di consentire l'applicazione
della procedura ‘compensativa’ anche ai DURC che sono rilasciati nell'ambito
delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in
edilizia. Viene inoltre previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano
esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità.
Altre novità (art.
32, DL 69/2013) riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze
(
DUVRI).
In alcuni settori
di
attività a basso rischio infortunistico
– stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro
decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con
l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il
coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più
necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’
individuazione di un incaricato,
in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali,
tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento.
Tale incaricato
potrà garantire, con un assiduo controllo delle attività appaltate, una reale
cooperazione e coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori?
Inoltre niente
DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o
attrezzature,
lavori o servizi
la cui durata non è superiore ai dieci
uomini-giorno
, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI. In questo caso
per
uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione
dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale
di un anno dall'inizio dei lavori.
Sempre l’art. 32
del DL 69/2013 aggiunge all’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di
effettuazione della
valutazione dei
rischi) un comma 6-ter dove si indica che l’eventuale
futuro decreto di indicazione dei settori di
attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “
modello
con il quale, fermi restando i relativi
obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività
a basso rischio infortunistico possono
attestare di aver effettuato la
valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà
delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e
6 dell'articolo”.
Un modello
ulteriormente semplificato rispetto alle procedure standardizzate non arriverà ad
assomigliare ad una nuova forma di autocertificazione?
Altra
semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la
possibilità di elaborare
modelli
semplificati di documenti, come il piano
operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo
dell'opera.
Infatti al capo I
del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, è aggiunto il seguente articolo:
Art.
104-bis
(
Misure di semplificazione nei cantieri
temporanei e mobili).
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
Ulteriori
semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse
notifiche per via telematica, anche per
mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al
superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di
eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione
anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l’inizio
di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o
il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente
di un agente biologico pericoloso.
Sempre relativa a
notifiche, la
modifica dell’articolo 67 del Decreto 81:
in caso di costruzione e di
realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali
, nonché nei casi di ampliamenti e di
ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti
nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo
di vigilanza competente per territorio.
Il datore di lavoro
effettua tale comunicazione
nell'ambito
delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo
sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di
semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono
approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente
articolo.
L'obbligo di tale
comunicazione
si applica ai luoghi di
lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
Altre notifiche
“semplificate” riguardano la
denuncia
degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.
È abrogato
l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”) e di conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro
nel termine di due giorni di
dare
notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro
che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni.
È inoltre
sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 eliminando l’obbligo per l'autorità di
pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta
giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui
circoscrizione è avvenuto l'infortunio.
Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto
l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali
deficienze di misure di igiene e di prevenzione.
Altro cambiamento
rilevante riguarda invece l’
ampliamento
delle attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I
(Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo
IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non
si applicano ai
piccoli lavori
la cui durata presunta
non è superiore ai
dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi.
Queste invece
alcune semplificazioni in merito alla
formazione
alla sicurezza e alla
sorveglianza
sanitaria.
In relazione alla
possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il
decreto introduce la possibilità di riconoscere
crediti formativi.
Ad esempio dopo il
comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiunge il comma 5bis: “
in tutti casi di formazione e aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il
responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto
credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si aggiunge
all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti,
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Infine ci
soffermiamo su alcune modifiche, contenute nell’articolo 35 del decreto
legge, all'
articolo 3 del decreto legislativo 81/2008.
Viene infatti
aggiunto il seguente comma:
13-bis. -
Con decreto del Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n. 400,
sentite la Commissione consultiva
permanente per la
salute e sicurezza
sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia
di salute e
sicurezza sul lavoro e fermi
restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto,
sono definite
misure di semplificazione degli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili
alle prestazioni che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta
giornate lavorative nell'anno
solare di riferimento, al fine di
tener conto, mediante idonee
attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori
di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno
solare in corso.
Dunque una
riduzione degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di
formazione e sorveglianza sanitaria con l’intento di evitare la ripetizione di
adempimenti già posti in essere da uno stesso o da altri datori di lavoro. Ad
esempio riguardo alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di
controllo per ogni prestazione lavorativa o a quella, quando previsto, di
ripetere l’attività di formazione perché il datore di lavoro presso il quale il
prestatore svolge la prestazione è mutato.
Sicuramente il
decreto o future circolari dovranno tuttavia meglio specificare termini troppo
generici come “idonee
attestazioni” o, comunque, tener conto che una non ripetizione della formazione
può aver senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio.
Questa breve
presentazione delle rilevanti modifiche in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenute nel “decreto
del fare” non può tuttavia che concludersi con una
preoccupazione.
In una situazione
come quella odierna e di fronte al numero ancora troppo alto di incidenti
mortali, infortuni e malattie professionali in ambito nazionale e continentale,
qualunque allargamento delle maglie di protezione e tutela può essere un
rischio. Magari un rischio calcolato e motivato dalla necessità di rendere più
facili - ma non meno efficaci – gli adempimenti per le aziende. Ma comunque pur
sempre un rischio di fronte agli altissimi costi, non solo economici, di
infortuni e malattie professionali.
Alla luce di questo
rischio è stato opportuno inserire - come chiedono in una dichiarazione
congiunta i Segretari Confederali di
CGIL, CISL e UIL – tali modifiche tra le priorità del Governo del “decreto del
fare”? Una così rilevante variazione delle tutele richieste dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza
nei luoghi di lavoro non avrebbe meritato un maggiore confronto con le forze
politiche e le forze sociali?
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