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"Indicazioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
28/06/2013 - Per poter erogare in modo adeguato e
efficace la
formazione obbligatoria
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario conoscere bene la
normativa, le intese e gli accordi che si sono susseguiti in questi anni
attuando quanto richiesto dal Decreto legislativo 81/2008. Ad esempio è
importante ricordare le
scadenze
contenute nella normativa, come quella imminente che riguarda
dirigenti e preposti.
Infatti con riferimento a quanto richiesto dall’ Accordo
del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segnaliamo che
il termine per la formazione di preposti e
dirigenti è l'11 luglio 2013 (mentre il termine per la formazione dei
lavoratori era l'11 gennaio scorso).
A questo proposito sul sito dell' ASL 10 di Firenze si indica che,
nell’ambito dell’aggiornamento collettivo del personale del settore PISLL del
Dipartimento di Prevenzione, il 15 aprile 2103 si è tenuto un
seminario in materia di accordi
Stato-Regioni sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
Una delle relazioni presentate – “
Accordi Stato Regioni: formazione in materia di Salute e Sicurezza sul
Lavoro” a cura di Amerigo Bianchi (Dip.Prev. ASL 10 Firenze) - si è
occupata dei vari Accordi Stato-Regioni con riferimento alle modalità, ai
contesti e alle procedure per la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei
dirigenti e del datore di lavoro che vuole avvalersi della facoltà, laddove
previsto, di svolgere le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione. Senza
dimenticare anche i contenuti del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
sui criteri di qualificazione della figura
del formatore.
L’
Accordo del 21
dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori disciplina i processi
formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
per quanto attiene la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione,
l'aggiornamento della formazione obbligatoria di lavoratrici e lavoratori.
E “l’applicazione dei contenuti per la formazione
dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta
applicazione” dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. E nel caso “venga
posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il
datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o
preposti una formazione ‘adeguata e specifica’”. La relazione ricorda inoltre
il Decreto
Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in
materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori
stagionali del settore agricolo.
L’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, è
arricchito da alcune pratiche
rappresentazione grafiche che indicano
la quantità di ore necessarie per la formazione generale e specifica.
Si ricorda che la
formazione
del preposto “comprende quella dei lavoratori e deve essere integrata da una
formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e ruolo di
preposizione esercitato in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, mentre la
formazione dei dirigenti
“sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori”.
Riguardo all’
avvio
dei percorsi formativi si indica che:
- “i lavoratori di nuova assunzione (lavoratori, preposti
e dirigenti) devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente o, se
ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. Se non risulta
possibile completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle
proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non
oltre 60 giorni dalla assunzione”;
- “i corsi di formazione per il preposto e per il dirigente
(già assunti all’11/1/2012) conformi alle disposizioni dell’accordo devono
essere conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente
accordo”. E dunque entro la data che abbiamo indicato a inizio articolo: l’11
luglio 2013.
In merito all’
organizzazione
didattica, per ciascun corso dovrà essere previsto:
- “il soggetto organizzatore, il quale può essere anche il
datore di lavoro;
- un responsabile del progetto formativo, il quale può
essere il docente stesso;
- il n° massimo di partecipanti pari a 35 unità;
- il registro di presenza dei partecipanti”.
Inoltre la
declinazione
dei contenuti dovrà tener presente:
- “le differenze di genere, di età,
di provenienza e lingua;
- la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro”.
La
metodologia
didattica dovrà poi essere incentrata su “un approccio interattivo con la
centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento”.
Si dovrà:
- “garantire un equilibrio tra lezioni frontali, lavori di
gruppo, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni;
- favorire metodologie basate sul
problem solving applicate a simulazioni e situazioni di contesto;
- prevedere dimostrazioni, simulazioni e prove pratiche in
contesto lavorativo”.
Veniamo ai
crediti
formativi.
Per il lavoratore il modulo di Formazione Generale, una
volta fatta o riconosciuta, costituisce credito formativo permanente, mentre il
modulo Formazione Specifica costituisce credito formativo “in occasione di un
nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo per il
quale è stata fatta formazione”.
Non costituisce credito formativo in caso di:
- “nuovo rapporto di lavoro in azienda di diverso settore
dal precedente;
- trasferimento o cambio di mansione, introduzione di nuove
attrezzature, nuove tecnologie, nuovi prodotti chimici”.
La
Formazione
Particolare Aggiuntiva per il preposto costituisce “credito formativo
permanente, salvo i casi in cui si determina una modifica nel suo rapporto di
preposizione (stessa azienda/rapporto di preposizione invariato: il credito è
permanente; stessa azienda o altra azienda con una diversa organizzazione del
rapporto di preposizione: non riconoscimento del credito). La formazione per
i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
Rimandando i lettori alla lettura dell’intervento in
riferimento ai contenuti relativi ad altri Accordi (formazione del datore di
lavoro che vuole avvalersi della facoltà di svolgere le funzioni di SPP;
qualificazione dei formatori), concludiamo riportando alcune informazioni sul
riconoscimento della formazione di preposti
e dirigenti.
Sottolineando che il Datore di Lavoro è tenuto a valutare la
formazione pregressa o riconosciuta ed eventualmente integrarla con riferimento
alle risultanze della VDR, si indica che “non sono tenuti a frequentare i corsi
di formazione i lavoratori (generale, specifica), i preposti (aggiuntiva), i
dirigenti, per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data
di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012 o all’11 gennaio 2013 per quelli
pianificati), una formazione nel rispetto delle previsioni normative (626/94;
DM 16/1/1997; 81/08) e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di
lavoro, in termini di: contenuti, modalità di svolgimento”.
Non sono infine tenuti a frequentare il corso di formazione
i dirigenti per i quali i Datori di Lavoro dimostrino “di aver svolto, alla
data di pubblicazione del presente accordo (11 gennaio 2012), una formazione
con contenuti conformi o:
- all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14
agosto 2003 (16 ore);
- a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto
nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14
febbraio 2006 (28 ore).
Riguardo ai
crediti formativi
citiamo poi la recente la norma contenuta nel
decreto legge 69/2013. In
relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano
sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere
crediti formativi.
All'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dopo il comma 14 è
inserito il nuovo comma 14-bis:
in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per
dirigenti, preposti, lavoratori e
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, e' riconosciuto il credito formativo per la
durata e
per i contenuti della formazione e
dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
Ricordiamo infine il recente recepimento da parte della
Regione Toscana degli Accordi Stato - Regioni sulla formazione dei lavoratori e
dei preposti, approvati con
Delibera n°
324 del 6 maggio 2013 “Recepimento Accordo Stato - Regioni n°221 del 21/12/2011
ex art.37 del D.Lgs. 81/08. Individuazione criteri per l'approvazione dei
progetti sperimentali che prevedono l'uso di modalità di apprendimento
E-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e preposti”.
Gli
atti del
seminario, pubblicati sul sito dell' ASL
10 di Firenze:
- “ Accordi Stato Regioni: formazione in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi (Dip.Prev. ASL 10 Firenze)
(formato PDF, 1.02 MB);
- “ Accordo Stato Regioni e
Province Autonome del 22 febbraio 2012 per l’applicazione dell’art. 73 comma 5
del D,Lgs. 81/2008” a cura
del Dott. Ing. Daniele Novelli (formato PDF, 1.7 MB);
- “ Formazione: vigilanza & controllo”, a cura del Dott.
Pristera (formato PDF, 212 kB).
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