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"Modifiche al decreto 81: l’opinione dell’avvocato"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/07/2013 - Il Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50), entrato in vigore il 22 giugno 2013 (art.
86 del Decreto medesimo) è stato emanato dal Governo Letta perché si considera
“la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la
semplificazione del quadro
amministrativo e normativo, nonché misure per l'efficienza dei
sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine
di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il
sostegno alle
imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una
riduzione
degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese”.
Trattandosi di provvedimento avente forza di legge ed emanato ai sensi
dell'articolo 77 della Costituzione, deve essere convertito in legge ordinaria
dal Parlamento entro 60 giorni, ovvero entro il 21 agosto 2013.
Gli articoli del provvedimento
governativo che riguardano la sicurezza e igiene del lavoro e l'antincendio
sono i seguenti:
- Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
- Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di
breve durata)
- Art. 38 (Disposizioni
in materia di prevenzione incendi)
- Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie)
Va peraltro ricordato in questa sede anche il
Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
(Primi interventi urgenti
per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e
in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione). Decreto che
innalzando
tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative del 9,6% ed aumentando quindi il costo economico della
non sicurezza per chi volesse violare le norme di prevenzione e protezione di
sicurezza e igiene del lavoro, ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:
Art. 9 (Ulteriori
disposizioni in materia di occupazione) (…)
2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile
2008,
n. 81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con
decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà
del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro
effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". |
Tornando al Decreto legge 69/2013 molti commentatori hanno
concentrato la loro attenzione sugli
articoli
32 e 35 che modificano il D.Lgs. n. 81 /2008, Unico Testo Normativo o Testo
Unico di Sicurezza e Salute del Lavoro che dir si voglia, che introducono
alcune novità in materia di obblighi di legge per i cantieri, gli appalti, la
valutazione dei rischi nelle piccole imprese, le notifiche e le comunicazioni
in caso di infortunio e i lavoratori con contratti di breve durata, cioè fino a
cinquanta giornate.
Art. 32, comma 1,
lett. a), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Ulteriori esoneri dall'obbligo di
redazione del DUVRI (Modifiche all’art. 26, commi 3, e 3-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
La modifica prevista all’art.26, comma
3, prevede per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso
rischio lavorativo (non considerando il rischio igienico-sanitario) la
possibilità (non l'obbligo si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro
e/o del Dirigente (art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o
altro soggetto, con l’individuazione di un «
incaricato», “in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro” .
Sarebbe
utile che la norma definisse un periodo di tempo minimo di tale esperienza,
ad esempio i tre anni previsti dal D.p.r. n. 177/2012 per il preposto degli
ambienti confinati.
Come detto la possibilità di scelta tra
il DUVRI e l’«incaricato» riguarda i soli casi in cui l’attività del
committente risulti a
basso rischio
(sulla base di quanto dovrà essere definito da specifico decreto applicativo,
in mancanza del quale non sarà possibile scegliere l'incaricato in sostituzione
del DUVRI).
Tuttavia il rischio da interferenze e il
livello di rischio dell'appalto non è
determinato solamente dal livello di rischio dell'attività del committente,
ma a volte può essere alto il rischio delle attività affidate alle imprese o
lavoratori autonomi cui vengono affidati lavori, opere o servizi, e in tal caso
ci si troverebbe di fronte al caso di un incaricato che abituato ad una
attività a basso rischio deve vigilare sulle interferenze di attività ad alto
rischio, cosa né semplice né facile.
Inoltre il Decreto n. 69/2013 modifica
l'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 anche al
comma
3bis e prevede che l'
esenzione
dall'obbligo del DUVRI valga per lavori di durata inferiore a 10 uomini-giorno.
Quindi invece se si tratta di un lavoro, opera o servizio affidati a
imprese o
autonomi, della durata superiore a dieci uomini-giorno, il DUVRI è
sempre
obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività
lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere
sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così
sovrintendere ad attività anche di significativa importanza per durata e
numero di persone impegnate.
L'articolo 26 così modificato prevede
inoltre che “Dell'individuazione
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere
data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”: il che significa
che il contratto deve individuare esplicitamente tale figura, e perché tale
individuazione sia valida occorre anche che dia conto del contenuto dettagliato
dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. Perciò
il contratto deve attribuire a tale incaricato espliciti poteri quali quelli
che seguono (in analogia col Coordinatore di cantiere per l'esecuzione dei
lavori CSE, che concettualmente coincide con la figura dell'incaricato di cui
all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008):
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di
eventuali verbali di cooperazione e coordinamento
e la corretta
applicazione delle relative procedure;
b) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
c) segnala al
datore di lavoro committente o
al dirigente, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali
di cooperazione e coordinamento
e la corretta applicazione delle
relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
d) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Come ricordato la
modifica prevista all’art.26, comma 3-bis, amplia la possibilità di evitare di redigere il DUVRI (o di individuare
l'”incaricato”), portando il precedente limite di due giorni a dieci
uomini-giorno, quale criterio dirimente per l’obbligo della redazione del DUVRI
(o dell’individuazione dell’«incaricato»). Si tratta di un notevole ampliamento
della possibilità di evitare la redazione del DUVRI, anche a situazioni
impegnative per durata e uomini presenti per quanto riguarda la pericolosità
delle attività previste.
Va comunque
evidenziato che si è chiarito il periodo di riferimento in relazione al quale
va quantificata la durata dei lavori, che è un anno: “per uomini-giorno si
intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla
somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi
o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno
dall'inizio dei lavori” .
In ogni caso, considerando l'ulteriore
estensione della possibilità di non redigere il DUVRI, si dovrebbe valutare
attentamente la possibilità, sia da parte del Legislatore che del singolo
datore di lavoro, di redigere sempre e comunque il Duvri non solo in caso di lavori o
servizi che “
comportino rischi derivanti dalla presenza
di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”, ma anche in caso di attività interferenti relative a
esposizione
ad agenti mutageni o all’amianto o ad
altri
rischi gravi ed immediati, di
cui all’articolo 44 D.Lgs. n. 81/2008, ovvero che prevedano l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale,
di cui all’articolo 77, comma 5 D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle aziende
rientranti nelle disposizioni dell’articolo 31, comma 6 o nelle
attività in ambienti confinati, di cui
al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o a
rischio di incendio alto, di cui al
decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive
integrazioni e modificazioni, o a
rischio
di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 334/1994.
Art. 32, comma 1,
lett. b), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Utilizzo delle procedure standardizzate
(Modifiche all’art.29, commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
La modifica dell’art. 29, comma 6, che
introduce i commi 6-ter e 6-quater, interviene su diversi aspetti.
Si istituisce l’individuazione dei
settori
di attività a basso rischio, coinvolgendo la Commissione consultiva
permanente in maniera poco significativa (viene «sentita»), e procedendo solo
sulla base degli «indici infortunistici di settore», tralasciando gli indici
relativi alle malattie professionali, ma soprattutto gli indici infortunistici
della singola azienda che potrebbero contraddire clamorosamente le risultanze
generali nel caso di c.d. “azienda malata”.
Sappiamo che con le procedure standardizzate finalmente le
imprese fino a dieci lavoratori - quelle dove avvengono il maggior numero di
infortuni anche mortali – sono state spinte a superare l'autocertificazione
(apparsa da sempre inspiegabile alla Comunità Europea, che ha chiesto ragioni
all'Italia di questo espediente burocratico che ha favorito l'evasione di massa
dall'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi) e a fare una
propria valutazione del rischio.
Ora le modifiche apportate dal decreto legge n.69 tolgono interesse a
questa possibilità per le aziende rientranti a basso rischio (sulla base di
quanto dovrà essere definito con ulteriore provvedimento applicativo), che
potranno o utilizzare le procedure standardizzate, o fare una valutazione dei
rischi a prescindere dalla procedure standardizzate, così come
anche
ATTESTARE (il termine di nuovo
conio usato del D.L. n.69) la valutazione dei rischi,
reintroducendo tutte le ambiguità e incertezze esistenti
nell'ordinamento prevenzionistico italiano fino al 31 maggio 2013, data
“ufficiale” della fine della c.d. “autocertificazione”, che nei fatti era
ridotta e mero espediente burocratico per non redigere il documento di
valutazione dei rischi.
L'Attestazione riporta in vita l'Autocertificazione, il che è un favore
enorme fatto a chi vuole eludere gli obblighi di valutazione dei rischi, e una
promozione della concorrenza sleale, favorire le aziende che potranno, in
palese contrasto con gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva CE
n, 391 del 1989, non valutare tutti i rischi (ed è prevedibile che la cosa
attirerà le immediate attenzioni dell'Europa, che ha già attiva una procedura di infrazione al riguardo
contro l'Italia, tamponata con la fine dell'autocertificazione, ma che tornerà
viva e attuale con questa “attestazione”).
E fino alla definizione di questi
settori
a basso rischio restano in vigore le procedure standardizzate (comma
6-quater), resta la
destabilizzazione
del quadro normativo, che crea attese in una parte del mondo
imprenditoriale, quella che potrebbe fruire di queste agevolazioni, che
potrebbe essere così indotta da una poco precisa e puntuale applicazione degli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 32, comma 1,
lett. c), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per RSPP/ASPP (Modifiche
all’art.32, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
La modifica prevista all’art.32, comma
5, «5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente
decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e
addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo
per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati.»; appare del tutto
doverosa
e necessaria, ispirata al principio di ragionevolezza e all'ovvio divieto
di ripetere inutilmente attività formativa già svolta in precedenza e identica
nei contenuti ma non nel titolo.
La formazione svolta in modo adeguato e
rispettoso innanzitutto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, e solo
subordinatamente all'Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 (che in nessun
caso può essere interpretato o applicato contraddicendo la norma di legge dalla
quale deriva la sua legittimità, ovvero l'art. 37 stesso), può dar vita a non
poche
sovrapposizioni, sicuramente
nella parte normativa (dove i contenuti dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti si presentano
pressoché identici) ma anche per altri moduli formativi.
Nel caso specifico dei percorsi
formativi per RSPP/ASPP, lo stesso Rspp non dovrà perciò frequentare anche i
corsi per lavoratore, preposto e dirigente, sia quello iniziale che quello in
aggiornamento, posto che deve frequentare corsi di durata assai maggiore, più
ampi e completi, e del tutto sovrapponibili, per tacere del fatto che lui
stesso è magari docente per tali corsi. Anzi sarebbe fin d'ora necessario
riconoscere crediti formativi a chi fa docenza per i corsi lavoratori,
dirigenti e preposti, evitandogli così di dover frequentare corsi nei quali lui
stesso è docente (come avviene nell'ambito della formazione permanente degli
avvocati, dove chi fa docenza si vede riconoscere un credito formativo assai
più alto rispetto a chi frequenta i corsi).
Gli stessi corsi di formazione Modulo
B, e di aggiornamento per addetti e responsabili dei servizi prevenzione e
protezione presentano molte sovrapposizioni, si pensi ad esempio all'argomento
videoterminali, che sono gli stessi in ogni settore produttivo ecc.
Art. 32, comma 1,
lett. d), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Percorsi formativi per dirigenti,
preposti e lavoratori (Modifiche all’art.37, comma 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
La modifica prevista all’art.32, comma
5, «14-bis.
In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i
contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.»
Vale quanto già detto sopra riguardo al
fatto che la formazione svolta in modo adeguato e rispettoso innanzitutto
dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (e solo subordinatamente all'Accordo Stato
Regione del 21 dicembre 2011) può dar vita a non poche sovrapposizioni.
Nel caso specifico dei
percorsi formativi per lavoratori,
dirigenti e preposti, ad esempio, al preposto potrebbe essere riconosciuto
un credito formativo di due ore sulla parte normativa del corso dirigenti,
qualora dovesse in seguito essere individuato dirigente per la sicurezza nella
sua o altra azienda, evitandogli di ripetere inutilmente la formazione già
svolta, il tutto da ratificare con autocertificazione del datore di lavoro, che
riconosce in modo motivato il credito formativo ai sensi dell'art. 37 comma 14
del D.Lgs. n. 81/2008. Oppure l'RLS, che dopo aver frequentato un corso di 32
ore non dovrebbe certo ripetere in tono minore, nel corso preposti di 8 ore,
gli stessi argomenti che gli sono già stati meglio insegnati.
Ugualmente sarebbe fin d'ora necessario
riconoscere crediti formativi a chi fa docenza per i corsi lavoratori,
dirigenti e preposti, evitandogli così di dover frequentare corsi nei quali lui
stesso è docente.
Art. 32, comma 1,
lett. e), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Notifiche agli organi di vigilanza (Modifiche
all’art.67, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i)
La modifica prevista all’art.67 vuole
modificare le
modalità di notifica dei
nuovi insediamenti o insediamenti modificati che impiegano più di tre
lavoratori, prevedendo che le informazioni vanno trasmesse allo Sportello
Unico che poi trasmetterà quanto di pertinenza alla Asl competente per
territorio. In questo modo ci si allinea alle modalità definite per certe
tipologie di attività nella materia dell'antincendio. Si è paventato il rischio
di un indebolimento del controllo preventivo che la Asl può svolgere, e certo
l'obiezione è sensata, anche se in realtà sul tutto il territorio nazionale non
sono poi numerosissimi gli interventi Asl in materia.
Art. 32, comma 1,
lett. f), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Verifiche periodiche (Modifiche
all’art.71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
La modifica
all’art.67, interviene sulla riduzione dei tempi e sul maggior coordinamento
delle verifiche da parte dei soggetti pubblici e quelli privati, favorendo
l'effettiva attività di verifica e di rispetto dei tempi della stessa.
Art. 32, comma 1,
lett. g), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Lavori di realizzazione e manutenzione
delle infrastrutture (Modifiche all’art.88, comma 2, lett.g-bis del D.Lgs. 81/2008
s.m.i.)
La modifica
prevista all’art. 88, comma 2, lett. g-bis, estende l'esonero dagli obblighi di
cui al titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, cantieri, anche alla
realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi. Si applica quindi l'articolo 26 del D.Lgs. n.
81/2008, nella forma modificata sopra analizzata.
Art. 32, comma 1,
lett. h), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Documentazione di cantiere (Modifiche
all’art.104-bis del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
La modifica
prevista all’art.104-bis, prevede che “sono individuati modelli semplificati
per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi» “, “sentita” la Commissione
consultiva permanente. Si tratterà di vedere la
qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da innalzare
il livello non eccelso oggi esistente in non pochi cantieri dei documenti
stessi.
Art. 32, comma 1,
lettere i, l, m, n), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Notifiche (Modifiche agli
artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2 del D.Lgs. 81/2008
s.m.i.)
Le modifiche
previste agli artt. 225, comma 8; 240, comma 3; 250, comma 1; 277, comma 2,
prevedono di effettuare tali comunicazioni per attività a rischi “in via telematica, anche
per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro”, implica una semplificazione, ma in ogni caso l'incarico di
tale modalità a tali enti deve essere dato sempre dal soggetto obbligato, che
resta il datore di lavoro.
Art. 32, comma 6,
lettere a), b), DL n. 69 del 21 giugno 2013 – Denuncia di infortuni mortali o
superiori a 3 gg. (Modifiche relative agli artt.54 e 56 del Dpr. 1124/1965 s.m.i.)
La modifica
prevista all’art.54, prevede l’abrogazione dell'obbligo a carico dei datori di
lavoro, di denunciare i casi di infortunio mortale o, comunque, i casi di
infortunio sul lavoro che prevedono un’assenza (inabilità al lavoro) superiore
a 3 giorni lavorativi, all’autorità di pubblica sicurezza.
È una modifica che può
avere un senso solo se
contestualmente si definisce l'obbligo dei sanitari dei servizi di pronto
soccorso, emergenza e urgenze, ovvero le autorità di pubblica sicurezza che
intervengono in occasione di infortuni sul lavoro mortali o con lesioni gravi o
gravissime di darne immediata comunicazione alla Autorità Giudiziaria e
all’organo di vigilanza della ASL competente per territorio, e analogo obbligo
per l'Inail che riceva comunicazioni di infortuni e malattie professionali.
Art. 35, DL n. 69
del 21 giugno 2013 – Prestazioni lavorative di breve durata (Modifiche
all’art.3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)
La modifica
relativa alle prestazioni lavorative di breve durata prevede «misure di semplificazione»
degli adempimenti relativi all’informazione, alla formazione e alla
sorveglianza sanitaria per tutte le prestazioni lavorative di breve durata che
andranno giudicate una volta definite”.
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