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"Tar: le opere idrauliche competono soltanto agli ingegneri"

fonte www.edilportale.com / Normativa

05/07/2013 - Con una recente sentenza, il Tar Puglia ha affermato che le opere idrauliche sono di esclusiva competenza degli ingegneri e che la direzione dei lavori va affidata a un ingegnere. Ne dà notizia il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La pronuncia ( Sentenza 1270/2013) risponde al ricorso presentato dagli Ordini territoriali di Brindisi e Lecce contro la decisione di un ente locale di affidare la direzione dei lavori ad un architetto. Il caso sottoposto al giudice amministrativo riguardava lavori di ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale, in cui la direzione lavori, nonché il coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva, erano stati affidati ad un architetto.
 
Secondo il Tar, invece, gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell’acqua “non sono riconducibili all’ambito dell’edilizia civile, ma rientrano nell’ ingegneria idraulica, dunque oggetto riservato alla professione di Ingegnere”.
 
Il CNI sottolinea alcuni passaggi della sentenza. Dopo aver evidenziato che non sussiste una completa equiparazione delle competenze di architetti ed ingegneri - evidenzia il CNI - la sentenza ricorda che l’art. 51 del Regolamento per le Professioni d'Ingegnere e di Architetto ( Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 2537), dedicato alla professione di ingegnere, prevede una competenza di carattere generale, comprendente interventi di vario tipo, riconoscendo in senso lato un’abilitazione che racchiude “ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo”. L’art. 52 del RD 2537/1925, relativo agli architetti, delimita invece la loro competenza alle sole “opere di edilizia civile”.
 
Inoltre, il TAR - aggiunge il CNI - chiarisce come “i principi suddetti, oltre che per la progettazione, non possono non valere anche per la direzione lavori”, dato che le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non incidono sul riparto di competenze tra le diverse figure professionali.
 
Il giudice amministrativo conclude affermando che rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri (con conseguente esclusione degli architetti) “la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali”.

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