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"Sostanze stupefacenti: buone prassi e risposte ai dubbi più frequenti"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
08/07/2013 - Come rilevato da diversi articoli di PuntoSicuro, la normativa relativa all’
uso di sostanze stupefacenti da parte di alcune categorie di lavoratori ha sollevato, negli attori soggetti del sistema prevenzionistico aziendale, diversi
quesiti e dubbi riguardo la gestione sanitaria della normativa.
In relazione a tali dubbi il
Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza ha istituito in questi anni un
gruppo di lavoro informativo con l’intento di:
- fornire indicazioni sugli adempimenti e i diritti delle varie figure coinvolte;
- cercare di garantire omogeneità di comportamenti sul territorio
indicando, al di là del mero dettato legislativo, buone prassi di
comportamento;
- fornire informazioni sulle varie sostanze di abuso;
- fornire indicazioni sulla rete di servizi disponibili sul
territorio per affrontate casi problematici; - predisporre per le
aziende una scheda di autovalutazione per verificare la propria
adeguatezza rispetto agli adempimenti nei riguardi della normativa
specifica.
Infatti oltre alla scheda di autovalutazione è stato prodotto un documento specifico di “
Istruzioni operative per ‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’”, un documento di "buone prassi" che tiene conto delle normative nazionali e delle circolari regionali emanate in Lombardia.
Inoltre per
promuovere nel proprio territorio di competenza la corretta applicazione delle
normative specifiche, l’ Azienda sanitaria
locale della provincia di Monza e Brianza ha implementato un
Piano Mirato di Prevenzione (PMP) “
Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti
da parte di specifiche categorie di lavoratori”.
Un Piano, mirato a
un campione di aziende, che ha previsto:
- “informazione alle
Aziende sulle norme specifiche;
- compilazione da
parte dell’Azienda di una scheda di autovalutazione;
- campagna di
vigilanza mirata del Servizio PSAL, orientata in prima battuta alle Aziende che
non abbiano provveduto all’invio alla ASL della scheda di autovalutazione, ma
anche alle restanti Aziende estratte a campione”.
Oltre a riportare,
in conclusione di articolo, alcuni documenti correlati al Piano Mirato di
Prevenzione attuato dall’ASL Monza e Brianza, ci soffermiamo su alcuni
contenuti del documento di “
buone prassi”
elaborato dal gruppo di lavoro.
Il documento, dopo
una rassegna del quadro normativo, riporta in modo dettagliato le indicazioni
operative per gli accertamenti sanitari di assenza
tossicodipendenza
o di assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
Con particolare
riferimento a:
- indicazioni per
il Datore di Lavoro;
- indicazioni per
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- indicazioni per
il Medico Competente (MC);
- indicazioni per
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- suggerimenti per
le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
- indicazioni per i
lavoratori.
Sono riportate
inoltre informazioni relative:
- ai compiti del
Servizio Dipendenze (SERD) ed
informazioni essenziali sulla certificazione di tipo specialistico;
- alla descrizione
delle principali sostanze stupefacenti e dei loro effetti;
- alla rete dei
servizi sanitari e dei servizi informativi presenti sul territorio della ASL
Monza e Brianza.
Infine vengono
offerte
risposte ai dubbi più frequenti
relativi ai compiti del datore di lavoro e del medico competente.
Riportiamo alcune
informazioni per il datore di lavoro:
-
come individuare i lavoratori da inserire
negli elenchi da inviare al medico competente? “Vanno individuati tutti i
lavoratori che effettivamente svolgono le mansioni inserite nell’Intesa
(Conferenza unificata Stato – Regioni, Provvedimento del
30 ottobre 2007
“Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di assenza di tossicodipendenza”, ndr). Questo significa “che se un
lavoratore è assunto come ‘mulettista’, ma non usa mai il muletto, non deve
essere sottoposto agli accertamenti in oggetto. Se invece un lavoratore, per
motivi organizzativi aziendali, utilizza il muletto anche se non in maniera
continuativa, ma non in maniera saltuaria ed eccezionale nel corso dell’anno,
deve essere inserito nell’elenco. Naturalmente, nell’ultimo esempio, anche tali
lavoratori dovranno ricevere informazione e formazione specifica dedicata ai
‘mulettisti’. Nello stesso modo, non verranno inseriti nell’elenco tutti i
possessori di patente C o superiore, ma solo i lavoratori che utilizzeranno
tale patente per la guida di veicoli usati per lo svolgimento dell’attività
lavorativa”;
-
gli accertamenti previsti dalle norme sulle
sostanze stupefacenti si applicano anche ai lavoratori autonomi che svolgono
mansioni rientranti nell’allegato? “No, non è un obbligo. È però
auspicabile che gli stessi lavoratori autonomi si sottopongano agli
accertamenti e alla formazione specifica, come facoltà concessa al lavoratore
autonomo, per maggior tutela dei terzi e garanzia del committente”;
-
i lavoratori di imprese appaltatrici o i
lavoratori in somministrazione sono compresi nella normativa? “Si, se sono
addetti a mansioni rientranti nell’allegato. In particolare, i lavoratori in
somministrazione dovranno ricevere la formazione specifica ed essere sottoposti
ad accertamenti a cura del Medico Competente della ditta utilizzatrice, mentre
i lavoratori di imprese appaltatrici da parte del Medico Competente della
cooperativa stessa. Comunque, è opportuno che il datore di lavoro della ditta
appaltatrice si assicuri che la ditta che ha accettato l’appalto abbia
adempiuto agli obblighi di sorveglianza
sanitaria
e di informazione sulla normativa specifica”;
-
i transpallet manuali o a motore sono
considerati nell’allegato? “No, sono esclusi”;
-
i trattori sono inseriti nell’allegato?
“No, in quanto necessitano, per essere guidati, della patente B. Per essere
considerati macchine per la
movimentazione terra
devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento
immatricolati e targati a tale scopo: in tal caso rientrano nell’allegato”;
-
quali elementi possono giustificare un
‘ragionevole dubbio’ e quindi la richiesta al Medico Competente di
accertamenti? “Alcuni elementi possono suggerire una possibile assunzione
di sostanze come ad esempio assenze prolungate dal lavoro o brevi ma frequenti,
reiterati infortuni lavorativi, comportamenti aggressivi, sonnolenza o
agitazione durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ... Bisogna
assolutamente evitare di considerare comportamenti a rischio l’uso di piercing,
tatuaggi, uso di abbigliamento ‘casual’, ... Attenzione ai pregiudizi!”.
Segnaliamo per
concludere alcuni
documenti presenti
sul sito dell’ASL relativi al Piano Mirato di Prevenzione:
- “ Istruzioni
operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze stupefacenti da parte di
specifiche categorie di lavoratori’” (formato PDF, 179 kB);
- scheda
di autovalutazione: stupefacenti nei luoghi di lavoro (formato PDF, 172
kB).
Materiali relativi
al seminario che si è tenuto il 14 novembre 2011:
- Accertamenti
di assenza di tossicodipendenza (formato PDF, 191 kB);
- Tossicodipendenze
e lavoro
(formato PDF, 1.3 MB);
- Uso
di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori (formato PDF, 142
kB).
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