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"CNAPPC e Formazione continua: Il testo del Regolamento approvato ed in attesa di pubblicazione"
fonte www.lavoripubblici.it / Formazione ed informazione
09/07/2013 - Manca l’ultimo passaggio
della pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero della
Giustizia per rendere definitivamente operante il “Regolamento per
l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione
dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137” del
Consiglio nazionale degli Architetti PPC
che, con la circolare prot. 613 del 27 giugno scorso, ha dato notizia
ai Consigli territoriali che il Ministero della Giustizia ha espresso
il parere vincolante sul Regolamento inviato al Ministero stesso nel
mese di marzo.
Nella stessa circolare viene precisato che il regolamento, con le modifiche richieste dal Miniseìtero è stato approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 26 giugno scorso e nella stessa data è stato inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Il Ministero ha chiesto, con la nota inviata al Consiglio nazionale, alcune modifiche agli articoli 2 e 6 ed ed in particolare vale la pena segnalare quella richiesta all’articolo 2, comma 2, letetra b) con cui è stato chiesto di prevedere un numero determinato ed immodificabile di componenti della commissione consultiva indicata; si tratta di una Commissione composta da esperti designati dal CNAPPC che, previa indicazione degli Ordini provinciali, esercita attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale sull’attività degli Ordini territoriali che, originariamente non aveva indicazioni sul numero dei componenti e che, ora, in riferimento alla richiesta del Ministero deve essere composta da cinque esperti.
Sensibilmente modificata, anche la lettera a) dell’articolo 2, comma 2 che originariamente prevedeva da parte del CNAPPC la “delibera delle procedure e le disposizioni attuative del presente regolamento” mentre oggi il CNAPPC “predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati”.
Di modesta entità le altre modifiche richieste.
Come abbiamo avuto modo di anticipare in una precedente notizia, il CNAPPC, nei primi giorni del mese di giugno, ha già predisposto uno schema di linee guida che individuano aspetti di carattere attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e delle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.
Per completare il complesso quadro dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art, 7 del D.P.R. n. 137/2012, restiamo in attesa:
In allegato la nota inviata dal CNAPPC a tutti i Consigli territoriali, la nota con cui il Ministero della Giustizia ha chiesto le modifiche e la versione definitiva del Regolamento approvato dal CNAPPC nella seduta del 26 giugno scorso.
Nella stessa circolare viene precisato che il regolamento, con le modifiche richieste dal Miniseìtero è stato approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 26 giugno scorso e nella stessa data è stato inviato al Ministero per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Il Ministero ha chiesto, con la nota inviata al Consiglio nazionale, alcune modifiche agli articoli 2 e 6 ed ed in particolare vale la pena segnalare quella richiesta all’articolo 2, comma 2, letetra b) con cui è stato chiesto di prevedere un numero determinato ed immodificabile di componenti della commissione consultiva indicata; si tratta di una Commissione composta da esperti designati dal CNAPPC che, previa indicazione degli Ordini provinciali, esercita attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale sull’attività degli Ordini territoriali che, originariamente non aveva indicazioni sul numero dei componenti e che, ora, in riferimento alla richiesta del Ministero deve essere composta da cinque esperti.
Sensibilmente modificata, anche la lettera a) dell’articolo 2, comma 2 che originariamente prevedeva da parte del CNAPPC la “delibera delle procedure e le disposizioni attuative del presente regolamento” mentre oggi il CNAPPC “predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione ed organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli Ordini o Collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati”.
Di modesta entità le altre modifiche richieste.
Come abbiamo avuto modo di anticipare in una precedente notizia, il CNAPPC, nei primi giorni del mese di giugno, ha già predisposto uno schema di linee guida che individuano aspetti di carattere attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e delle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.
Per completare il complesso quadro dell’aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art, 7 del D.P.R. n. 137/2012, restiamo in attesa:
- della pubblicazione del Regolamento sul Bolettino ufficiale del Ministero della Giustizia;
- della definitiva approvazione da parte del CNAPPC delle linee guida;
- della nomina dei 5 componenti della Commissione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del regolamento, nella speranza che la nomina della citata commissione sia effettuata con la dovuta trasparenza e concorrenza di cui oggi abbiamo tutti bisogno.
In allegato la nota inviata dal CNAPPC a tutti i Consigli territoriali, la nota con cui il Ministero della Giustizia ha chiesto le modifiche e la versione definitiva del Regolamento approvato dal CNAPPC nella seduta del 26 giugno scorso.
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