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"Assicurazioni: l’importanza del D.Lgs. 81/08 per la validità della polizza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
16/07/2013 - L’evoluzione normativa degli ultimi anni, in materia di
responsabilità, si è indirizzata – in maniera piuttosto decisa - verso
un ampliamento dei soggetti inquadrabili come responsabili o
corresponsabili di un determinato evento lesivo, e che per tale motivo
possono essere chiamati a risponderne sia penalmente che civilmente, a
titolo di risarcimento danni.
Nel
mondo alberghiero, in particolare, questo
“ombrello” di responsabilità ha visto alcuni interventi normativi che
hanno notevolmente esteso le fattispecie causative di responsabilità;
tra i principali e più noti possiamo ricordare:
- il d.lgs. 231/01, che ha introdotto la responsabilità amministrativa dell’ente, come figura autonoma da quella della responsabilità penale a titolo personale;
- l’allegato al d.lgs. 79/11, c.d. Codice del Turismo, che ha disciplinato e inquadrato meglio le prestazioni di servizi turistici, anche in forma organizzata;
- il d.lgs. 81/08, c.d. Testo Unico in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori, che ha riguardato tutto il mercato del lavoro,
con risvolti importanti nel mondo alberghiero.
Orbene, rimandando ad altro approfondimento le problematiche in materia
di responsabilità amministrativa degli enti, e limitandoci qui a brevi ed essenziali cenni, possiamo distinguere la
responsabilità di natura penale,
derivante da comportamenti dolosi o colposi (commissivi od omissivi) del
soggetto agente, dalla
responsabilità
civile, principalmente in quanto causativa di danno nei confronti dei
lavoratori o di altri soggetti, ed alla quale è rivolto il presente focus.
Si pensi in primis ai propri clienti, cui si è legati da un rapporto
contrattuale, ma anche a soggetti estranei a qualsivoglia rapporto contrattuale
- ad es. semplici passanti - per i quali vige l’essenziale principio della
responsabilità aquiliana, fondata sul principio del
neminem laedere e ben riassunta nello stesso art. 2043 del nostro
Codice civile: ”
qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso
il fatto a risarcire il danno”.
L’accertamento di una responsabilità civile nella
causazione di un danno, invero, comporta pesanti conseguenze sul piano
strettamente economico: ciò appare evidente, in particolare, anche solo
considerando le varie voci di risarcimento, tra cui spiccano il danno
emergente, il lucro cessante, il danno morale, quello biologico, etc. È quindi
facile immaginare come una responsabilità di tale entità possa mettere in crisi
le risorse finanziarie anche di strutture alberghiere fino a quel momento prive
di grosse criticità economiche.
Per far fronte a queste conseguenze, i più accorti e prudenti si
preoccupano di sottoscrivere delle
polizze
assicurative, confidando nelle proposte dell’agente intermediario e senza approfondire
con la dovuta attenzione almeno le caratteristiche principali del contratto,
per il quale spesso si pagano premi annuali di assoluta rilevanza economica.
Spesso, purtroppo, l’unico parametro di valutazione della polizza
assicurativa è proprio il premio: ciò è ben noto alle stesse Compagnie
assicurative, dato che in un periodo di crisi come questo si mira ad un marcato
contenimento dei costi, con una corsa al ribasso dei premi per attirare la
maggiore clientela possibile.
Quasi nessuno, invece presta la dovuta attenzione alle
clausole salienti del contratto da
stipulare con l’Assicurazione: in particolare si trascurano quelle clausole
spesso scritte in piccolo e francamente poco comprensibili ai più, ma che
rivestono una primaria importanza al verificarsi dell’evento lesivo, che è
proprio il motivo per cui ci si è assicurati.
Tra di esse, per quanto riguarda il mondo alberghiero, spicca quella che prevede
il rispetto delle norme previste dal Testo Unico per la salute e sicurezza sul
lavoro, di cui al d.lgs. n.81/08 e sue modifiche e integrazioni. Più
precisamente, tale clausola – ormai inserita dalle principali Compagnie
assicurative nei propri contratti standard - arriva a
subordinare il pagamento dei risarcimenti, previsti ed indicati nella
polizza, ad una esatta
compliance di
tutte le prescrizioni indicate negli articoli e negli allegati al suddetto
Testo Unico. Ciò comporterebbe, al verificarsi dell’evento lesivo pur
previsto ed indicato nella polizza stessa, un concreto rischio di rifiuto
dell’indennizzo da parte della Compagnia assicurativa, o una azione di recupero
(contro il medesimo contraente) di somme versate a terzi, qualora non si siano
rispettate con precisione tutte le procedure e le precauzioni previste dal
d.lgs. 81/08.
Non va poi dimenticato che, come accennato più sopra, le voci di danno
possono essere molteplici, con il conseguente aumento dell’ammontare del danno
risarcibile, per il quale si potrebbe scoprire – quando ormai sarà troppo tardi
- di non essere “coperti” dall’Assicurazione, nonostante le svariate migliaia
di euro versate periodicamente come premio.
Già gli antichi latini riassumevano tali principi nel brocardo
“Vigilantibus, non dormientibus iura succurunt” (
Il diritto viene in
soccorso di coloro che restano vigili, non di coloro che dormono); il rispetto delle normative vigenti e delle
“best practices” in materia di sicurezza permette infatti agli albergatori di
preservare sia la salute e sicurezza di collaboratori e clienti, sia la stessa
attività aziendale.
Alla luce di quanto sopra appare davvero necessario e improcrastinabile
un
attento esame del proprio assetto
organizzativo aziendale, preferibilmente con l’ausilio di esperti nel
settore, curando in particolare modo il rispetto della normativa esistente in
materia di sicurezza e salute sul lavoro; ciò
in primis per le dovute ed opportune cautele nell’esercizio
dell’attività lavorativa, ma anche per limitare il rischio di spendere
inutilmente somme importanti in polizze assicurative che poi potrebbero
rivelarsi prive di effettiva utilità.
ERRATA CORRIGE
Nel riportare la news all'interno del nostro portale è stato omesso il nome degli autori del suddetto articolo: Ing. Marco Strinna e Avv. Giancarlo Pilleri
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