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"REACH: il più grande intervento legislativo sulla chimica europea"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
17/07/2013 - Ricordando che il regolamento REACH ha
ripercussioni sia gestionali che economiche non solo sulle aziende
chimiche o importatrici di prodotti chimici, ma anche su tutti i settori
industriali che utilizzano le sostanze chimiche, riprendiamo a dare
informazioni sul regolamento e sugli adempimenti richiesti.
Lo facciamo attraverso la presentazione di un intervento al seminario tecnico “ Il regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)”, seminario organizzato il 17 Maggio 2013 a Rimini da Confindustria Rimini.
Si tratta dell’intervento “
Il Regolamento REACH (n. 1907/2006)”
a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), un intervento che
innanzitutto ci ricorda che il REACH è a tutti gli effetti il nuovo
Regolamento sulla chimica europea. E si può considerare “
il più grande intervento legislativo sulla chimica europea portato mai a termine”.
Infatti coinvolge “produttori e importatori di sostanze chimiche, di
formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di
sostanze chimiche”.
E il regolamento REACH sarà un Regolamento in continuo sviluppo. A
breve, ci comunica il relatore, ci sarà infatti la prima revisione.
A fronte del grande
numero di “sostanze esistenti” (immesse sul mercato prima del 18 settembre
1981), di “nuove sostanze” (immesse dopo il 18 settembre 1981), di sostanze
classificate come “pericolose” o soggette a “restrizioni”, il regolamento REACH è intervenuto per
sanare la situazione attraverso:
- “una mappatura di
tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali, in
preparati e in articoli);
- una conoscenza
degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso una
descrizione chimicofisica, tossicologica ed ecotossicologica;
- una correlazione
tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di
Uso Identificato);
- l’incoraggiamento
e, in alcuni casi, la garanzia di sostituzione a termine delle sostanze più
problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto
di alternative tecnicamente ed economicamente idonee;
- la
semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri”.
Dopo aver riportato
diverse
definizioni presenti nel
regolamento e le indicazioni relative alle
esclusioni
totali dal Reach (ad esempio le sostanze Radioattive con riferimento alla
direttiva 96/29/euratom), il relatore ricorda che l’Islanda, il Liechtenstein,
la Norvegia fanno parte dell’
Area
Economica Europea (EAA).
Quando il REACH
“sarà implementato dagli Stati EEA, le importazioni di prodotti chimici da
questi paesi saranno considerate come un commercio intracomunitario” (è infatti
“in corso l’iter legislativo per arrivare entro breve all’implementazione del
REACH nei paesi EEA”).
Mentre la Svizzera
“fa parte dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) che non ha aderito
al REACH”.
Si sottolinea
inoltre che riguardo all’Unione Europea esiste una vera e propria agenzia
europea della chimica. Si tratta dell’
Agenzia
Europea delle sostanze chimiche (ECHA) che ha sede a Helsinki e verrà
finanziata da contributi della Commissione europea, dagli introiti del sistema
tariffario e da contributi volontari degli Stati Membri.
Veniamo ad uno dei
principali adempimenti del Reach: la
registrazione.
Queste le
sostanze da registrare:
- “tutte le
sostanze prodotte o importate in quantità > 1 ton./anno;
- tutti i monomeri
usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero > 2% e
una quantità totale annua > 1 ton. (entrambe le condizioni verificate);
- tutte le sostanze
contenute in articoli se la quantità supera 1 ton./anno e se il rilascio è
funzionale al funzionamento dell’articolo in normali condizioni d’uso”.
Mentre
non sono da registrare:
- “Sostanze escluse
completamente dal REACH;
- Medicinali (esclusi
anche da Valutaz. e Autorizz.);
- Sostanze presenti
in alimenti e alimenti per animali, anche usate come additivi o aromatizzanti
(esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);
- Sostanze incluse
in Allegato IV (del regolamento Reach, ndr);
- Sostanze incluse
in Allegato V (del regolamento Reach, ndr);
- Polimeri (esclusi
anche da Valutaz.)”.
Ricordiamo che il
31 maggio 2013 sono scaduti i termini per la
registrazione
delle sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate
nell’Unione Europea, in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno
per fabbricante o importatore, almeno una volta dopo il 1° giugno 2007.
Il regolamento REACH esenta inoltre
dalla registrazione “
sostanze che sono
registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni
sia soddisfatto. Il
riciclaggio è
una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione”.
Devono però valere
i
seguenti principi:
- “la sostanza
recuperata deve essere stata registrata. Ciò significa che se, per qualsiasi
motivo, la sostanza non è stata registrata durante la fase di fabbricazione o
importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata in seguito
all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso;
- la sostanza già
registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le
stesse proprietà della sostanza recuperata”.
Rimandandovi alla
lettura integrale dell’intervento – ad esempio con riferimento alle modalità di
registrazione, alla pre-registrazione, alla scheda dati di
sicurezza,
... - passiamo brevemente ad un altro adempimento, la
valutazione.
Il processo di
valutazione
si divide in due parti:
- la
valutazione del dossier di registrazione
attraverso: un
controllo di conformità
(“l’Agenzia può controllare la conformità del dossier di registrazione con gli
obblighi imposti dal regolamento”); un
controllo
delle proposte di test (“l’Agenzia valuta le proposte di test, presentate
come parte della registrazione”, prima che questi test possano essere
effettuati);
- la
valutazione della sostanza: “l’Agenzia,
in co-operazione con le Autorità Competenti degli Stati Membri, può chiarire
eventuali sospetti di rischio per la salute umana o per l’ambiente, richiedendo
ulteriori informazioni all’industria. L’Agenzia compilerà una guida per
identificare le Sostanze prioritarie per ulteriore valutazione”.
Inoltre l’Agenzia
“pubblica sul proprio sito internet un ‘
piano
d’azione a rotazione’ comunitario, che individua quale Stato Membro
effettuerà la valutazione di ciascuna delle sostanze considerate prioritarie.
Tutte le proposte di decisione, preparate dall’Autorità Competente dello Stato
Membro, che richiedono ulteriori informazioni sulla sostanza, devono essere
accettate dalle Autorità Competenti di tutti gli altri Stati Membri – nel qual
caso l’Agenzia adotta tale proposta di decisione”. Se non si raggiunge un
accordo, “la decisione è deferita alla Commissione”. Le Autorità possono
“giungere, nell’ambito del processo valutativo, alla conclusione che sia
necessario adottare dei provvedimenti nell’ambito delle procedure di Restrizione
o Autorizzazione previste dal regolamento REACH”.
Qualche
informazione sulle
autorizzazioni.
A coloro che
“intendono immettere sul mercato sostanze ‘problematiche’ è fatto obbligo di
ottenere un’autorizzazione per l’uso proprio e per l’immissione sul mercato di
tali sostanze.
Se una sostanza
‘problematica’ è utilizzata da un DU (utilizzatore a valle, ndr), deve esserne
fatta comunicazione all’Agenzia”.
Infine ricordiamo
che il
sistema di Restrizioni
introdotto dalla direttiva 76/769/CEE “è stato trasposto nel regolamento REACH,
prescindendo dal limite quantitativo di 1 ton/anno. Una restrizione può essere
stabilita con procedura rapida, su proposta di uno stato membro o per
iniziativa della stessa Commissione. Una restrizione può essere adottata in relazione
alle conclusioni di una valutazione. L’allegato XVII è stato sostituito dal
Regolamento n. 552 del 22 giugno 2009 che contiene elencate tutte le
Restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non può essere
rilasciata alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza
sono vietati)”. Il regolamento (CE) n. 552/2009 è stato “ulteriormente
modificato da tutta una serie di regolamenti” successivi.
“ Il Regolamento
REACH (n. 1907/2006)”,
a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), intervento al seminario tecnico “Il
regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)” (formato PDF, 2.64 MB).
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