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"Oggi al voto la conversione in legge del decreto "del fare""
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
24/07/2013 - Troppi
emendamenti, oltre 800, e troppo poco tempo prima della pausa estiva. Questa la
motivazione che ha portato il Governo, attraverso le parole del Ministro per i
Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, a chiedere alla Camera il
voto di fiducia relativo alla
conversione in legge del
Decreto legge n. 69 del 21 giugno
2013, il cosiddetto “ decreto
del fare” o “decreto fare”.
Il
Decreto Legge n. 69/2013
di rilancio dell’economia, contiene - come i nostri lettori ormai sapranno –
diverse disposizioni in materia di
semplificazione
degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
E nei giorni successivi alla
promulgazione e alla entrata in vigore, i vari commenti,
più o meno critici, si sono sostanziati in prese di posizioni ufficiali di
tecnici, di esponenti politici, di parti sociali e, specialmente, in pareri positivi,
ma con proposte
di modifica, da parte delle Commissioni di Camera e Senato.
Poi l’arrivo alla Camera e 60
giorni di tempo, tra Camera e Senato, per la conversione in legge dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I tempi troppo ristretti fino
alla pausa estiva, la difficoltà di alcune forze politiche
nell’accorpare/ridurre, senza condizioni, i tanti emendamenti presentati, l'affollamento
del calendario parlamentare e probabilmente la paura di nuovi temi di
discussioni capaci di aumentare le
tensioni nella maggioranza. Tutto ciò ha portato al voto di fiducia.
O come detto da Dario Franceschini,
nel racconto stenografico della seduta di ieri: “
a nome del Governo, appositamente autorizzato dal Consiglio dei
Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed
articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia,
nel testo
approvato dalle Commissioni riunite nell'ultima versione approvata dopo il
rinvio deliberato dall'Assemblea”.
La votazione alla Camera, per
appello nominale, avrà inizio oggi alle ore 11,25, previe dichiarazioni di voto
a partire dalle ore 10.
Quale sarà, a questo punto, il decreto 81/2008 che
risulterà da un’eventuale e probabile voto favorevole alla fiducia?
Per capirlo possiamo consultare
il
testo approvato il 22 luglio 2013
dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), a seguito del
rinvio deliberato dalla Camera nella seduta dello stesso 22 luglio 2013. Il
testo, che sarà messo in votazione oggi, prevede alcune delle modifiche
proposte da diverse Commissioni, ma non tutte.
Ad esempio non sarà soppresso,
come richiesto dalla
Commissione Lavoro della Camera, l’articolo 35 del
decreto legge. Non sarà soppresso, ma modificato.
Queste le modifiche all’articolo
35 del
DL 69/2013 e, indirettamente, al D.Lgs. 81/2008:
Articolo 35 (Misure di
semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)
1.All'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela
di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi
restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione
della
documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel
libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del
datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal
presente decreto
in relazione a
prestazioni
lavorative regolamentate
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una
permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta
giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.
13-ter.
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e
sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a
lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole
dimensioni». |
Riportiamo altre parti relative
alle modifiche al decreto 81/2008 su cui è stata chiesta la fiducia, per lo
meno con riferimento alle variazioni rispetto a quanto contenuto
nell’originario decreto legge.
All’articolo 32 del
DL 69/2013
al comma 1 è stato ad esempio
aggiunto
il seguente testo:
0a) all'articolo 3, il comma
12-bis è sostituito dal seguente
«12-bis. Nei confronti dei
volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che
effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di
servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della
medesima organizzazione»;
0b) all'articolo 6, comma 8,
lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in
ordine ai» e, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,»
sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,»; |
Rispettato quanto richiesto dalla
Commissione Lavoro per il
decreto di
indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico: si
terrà conto non solo degli infortuni ma anche delle
malattie professionali.
Ed è stato incorporata nel testo
anche la riduzione del cambio del limite dei dieci uomini-giorno, quale
criterio per l’obbligo della
redazione del DUVRI
o dell’individuazione dell’incaricato. Sono stati chiariti anche alcuni
specifici rischi:
3-
bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al
comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture
di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è
superiore ai
cinque uomini-giorno, sempre che
essi non comportino rischi derivanti
dal rischio di incendio di livello elevato, ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici,
di
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all'allegato XI
del presente decreto. Ai fini del
presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori,
servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con
riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»; |
Infine, rimandando i lettori ai
futuri approfondimenti di PuntoSicuro, un’altra novità riguarda un’
aggiunta all’articolo 32 del DL
69/2013, aggiunta che verrebbe a modificare l’articolo 29
(Sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi) del D.Lgs. 81/2008:
a-bis) all'articolo 27, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono
individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile
e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di
un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla
base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche
attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui
all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard
contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione
agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del
titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni»; |
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