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"Nota ministeriale: la certificazione dei contratti negli ambienti confinati"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

24/07/2013 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è recentemente intervenuto con dei chiarimenti -  Nota 27 giugno 2013, n. 11649 “Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011” -  in merito al requisito obbligatorio della  certificazione dei contratti nell’ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
 
A tale proposito, si rammenta brevemente che il tema dei  lavori in ambienti sospetti di inquinamento, il cui ambito di applicazione è definito rispettivamente agli artt. 66 e 121 D. Lgs. 81/08 e all’allegato IV punto 3 medesimo decreto, è stato regolamentato dal  DPR 177/2011.
 
Il DPR in esame stabilisce i requisiti per la  qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in tali ambienti (caratterizzati da un alto rischio di infortuni), intervenendo altresì a specificare gli obblighi in tema di formazione, informazione, addestramento e di specifiche procedure di sicurezza da attuare.

In particolare con riferimento alla qualificazione di chi opera negli ambienti rientranti nel campo di applicazione del decreto, i requisiti sono individuati espressamente all’art. 2 del DPR 177/2011, e tra di essi v’è quello che prevede la certificazione dei contratti.
 
 
Art. 2  Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
 
1.  Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a)  integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b)  integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c)  presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d)  avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e)  possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f)  avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g)  rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h)  integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2.  In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
 
Stabilisce infatti l’art. 2 co. 1 lett. c) l’obbligo della presenza di personale in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa ai lavori in questione, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione in questa seconda ipotesi che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII capo I D. Lgs. 276/2003. Precisa, inoltre, che la detta esperienza deve essere necessariamente in possesso dei preposti.
 
A tale proposito, il Ministero specifica anzitutto, che l’esperienza ivi indicata deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro, "indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda".
 
Prosegue quindi, nel sottolineare che "qualora l’appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.Lgs. n. 276/2003".
 
Ciò vale, in virtù del co. 2 del medesimo articolo 2 DPR 177/2011, anche per i subappalti qualora espressamente autorizzati dal committente.
 
In generale, nell’ambito del DPR 177/11 il committente è dunque tenuto a verificare l’ idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
- sia ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 con l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA (fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle imprese);
- sia ai sensi dell’art. 2 del DPR 177/2011.
 
In caso contrario, e dunque qualora il datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti ex art. 2 DPR 177/11, il committente sarà passibile di sanzione per la non corretta verifica dell’ idoneità tecnico professionale secondo le previsioni del D. Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000,00 € a 4.800,00 €).
La sanzione comminata è attualmente soggetta a rivalutazione con l`aumento del 9,6% in base al D.L. 76/2013.  
 
 
 

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