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"Nota ministeriale: la certificazione dei contratti negli ambienti confinati"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
24/07/2013 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è recentemente intervenuto con dei chiarimenti -
Nota 27 giugno 2013, n. 11649 “Vigilanza
nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del
14/09/2011” - in merito al requisito obbligatorio della
certificazione dei contratti nell’ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
A tale proposito, si rammenta brevemente che il tema dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento,
il cui ambito di applicazione è definito rispettivamente agli artt. 66 e
121 D. Lgs. 81/08 e all’allegato IV punto 3 medesimo decreto, è stato
regolamentato dal DPR 177/2011.
Il DPR in esame stabilisce i requisiti per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che
operano in tali ambienti (caratterizzati da un alto rischio di
infortuni), intervenendo altresì a specificare gli obblighi in tema di
formazione, informazione, addestramento e di specifiche procedure di
sicurezza da attuare.
In
particolare con riferimento alla qualificazione di chi opera negli ambienti
rientranti nel campo di applicazione del decreto, i requisiti sono individuati
espressamente all’art. 2 del DPR 177/2011, e tra di essi v’è quello che prevede
la certificazione
dei contratti.
Art. 2 Qualificazione nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati
1.
Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di
inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori
autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a)
integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle
emergenze;
b)
integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e
lavoratori autonomi;
c)
presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento
della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie
contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i
relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del
Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale
esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che
svolgono le funzioni di preposto;
d)
avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di
tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali
attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e
le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati,
compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le parti sociali;
e)
possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e
attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali
dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni
di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f)
avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il
personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla
applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli
articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
g)
rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di
Documento unico di regolarità contributiva;
h)
integrale applicazione della parte economica e normativa della
contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della
contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la
prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi
collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2.
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non
autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai
sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori
autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. |
Stabilisce
infatti l’art. 2 co. 1 lett. c) l’obbligo della presenza di personale in
percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa ai lavori in questione, assunta con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali
o di appalto, a condizione in questa seconda ipotesi che i relativi contratti
siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII capo I D. Lgs.
276/2003. Precisa, inoltre, che la detta esperienza deve essere necessariamente
in possesso dei preposti.
A
tale proposito, il Ministero specifica anzitutto, che l’esperienza ivi indicata
deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni
di preposto impiegato su quello specifico lavoro, "indipendentemente dal
numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda".
Prosegue
quindi, nel sottolineare che "qualora l’appaltatore si avvalga di
professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti
siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I, D.Lgs. n.
276/2003".
Ciò
vale, in virtù del co. 2 del medesimo articolo 2 DPR
177/2011, anche per i subappalti qualora espressamente autorizzati dal
committente.
In
generale, nell’ambito del DPR 177/11 il committente è dunque tenuto a
verificare l’ idoneità tecnico
professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti negli
ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
-
sia ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 con l’acquisizione del certificato di
iscrizione alla CCIAA (fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle imprese);
-
sia ai sensi dell’art. 2 del DPR 177/2011.
In
caso contrario, e dunque qualora il datore di lavoro non ottemperi alle
prescrizioni in materia di certificazione dei contratti ex art. 2 DPR 177/11,
il committente sarà passibile di sanzione
per la non corretta verifica dell’ idoneità
tecnico professionale secondo le previsioni del D. Lgs. 81/08 (arresto da 2
a 4 mesi o ammenda da 1.000,00 € a 4.800,00 €).
La sanzione
comminata è attualmente soggetta a rivalutazione con l`aumento
del 9,6% in base al D.L. 76/2013.
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