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"Approvata dalla Camera la conversione in legge del decreto del fare"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
29/07/2013 - Dopo una lunga maratona ostruzionistica, che ha costretto l’aula
della Camera ad una seduta fiume di due giorni e due notti, alle ore 13
del 26 luglio 2013 la Camera dei Deputati ha
approvato con 344 voti a favore e 136 contrari il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; con riferimento al testo, a sua volta approvato dalle Commissioni, che PuntoSicuro aveva anticipato nei giorni scorsi.
Con l’
approvazione del disegno di legge di conversione –
che ora dovrà passare anche in Senato – vengono confermate molte delle
modifiche originarie al Decreto Legislativo 81/2008. Modifiche che
vengono giustificate dal Governo come necessarie
semplificazioni - degli adempimenti relativi a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - in grado di favorire il rilancio dell’economia italiana.
Il Governo aveva posto, nei giorni scorsi, la
questione di fiducia (ottenuta
il 24 luglio con 427 voti favorevoli) per approvare, senza emendamenti
ed articoli aggiuntivi, il disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel nuovo testo approvato il 22
luglio dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e
programmazione).
Ricordiamo che la nuova versione del Decreto Legge n. 69/2013 perde,
attraverso la conversione in legge e il lavoro delle Commissioni
(specialmente la Commissione Lavoro), qualche elemento criticato da
tecnici, esponenti politici e sindacali. Ma ne mantiene molti altri.
Un elemento rimasto, ma con modifiche, riguarda la possibilità per le aziende con
attività a basso rischio infortunistico (secondo quanto sarà indicato da un futuro decreto) di non elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (
DUVRI)
.
In relazione a questo punto specifico riportiamo, per chiarezza,
il
testo della normativa così come ritoccata
dalle Commissioni con riferimento alle modifiche al D.Lgs. 81/2008 (in grassetto
le variazioni rispetto al testo originario del DL 69/2013):
Articolo 32.
(Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro)
(...)
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-
bis sono sostituiti
dai seguenti:
«
3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente
ai settori di attività a basso rischio
di
infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29,
comma 6
-ter,
con riferimento
sia
all'attività del datore di lavoro committente
sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei
lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali,
adeguate e specifiche in relazione
all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e
di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di
cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata
evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale
documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-
bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al
comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non
è superiore ai
cinque
uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti
dal rischio di incendio di livello
elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998, nonché
dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni
o biologici,
di
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all'allegato XI
del
presente decreto. Ai fini del presente comma, per
uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata
dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori,
servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno
dall'inizio dei lavori.»;
(...) |
Un altro
punto del DL 69/2013 criticato riguardava un possibile ritorno a forme di
autocertificazione della valutazione dei
rischi. Una preoccupazione giustificata - come riconosciuto anche ai nostri
microfoni dal dirigente del Ministero del Lavoro, Lorenzo
Fantini - da un testo normativo poco chiaro.
Ora
il testo non parla più semplicemente di “
attestare”,
ma di “
dimostrare” l’effettuazione
della valutazione.
Anche
in questo caso riportiamo il testo modificato:
Articolo 32.
(Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro)
(...)
b) all'articolo 29:
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le
seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-
ter,»;
2) dopo il comma 6-
bis sono inseriti i
seguenti:
«
6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sulla base delle indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
settori di attività a basso rischio
di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e
parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL
e relativi alle malattie
professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale,
fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono
dimostrare di aver
effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17
e 28 e
al presente articolo.
Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6
del presente articolo.
(...) |
Come
già evidenziato in un precedente articolo, non è stato soppresso, come chiesto
dalla Commissione Lavoro, ma solo modificato, l’articolo 35 del DL
69/2013, relativo alle misure di semplificazione per le
prestazioni lavorative di breve durata.
Rimandando
ai futuri approfondimenti di PuntoSicuro l'analisi delle conseguenze sul decreto 81 dei
testi approvati, sottolineiamo che
il
percorso della conversione del Decreto Legge 69/2013 non è concluso.
Ora
il Disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
passa al Senato e la conversione in legge definitiva dovrà avvenire, pena la
decadenza del decreto originario, entro il
21
agosto 2013.
Se è
possibile prevedere che la conversione in legge sarà approvata nei tempi richiesti, non è tuttavia dato
sapere, se nel passaggio al Senato il "decreto del fare" acquisterà nuove modifiche attraverso nuovi interventi
delle Commissioni.
Una
situazione confusa che al momento non solo non favorisce alcun rilancio
economico, ma non facilita e migliora neanche il lavoro e la sicurezza di nessuno,
né delle aziende, né dei lavoratori.
Al
di là dei contenuti, rimane forte il dubbio che un semplice disegno di legge in
materia di semplificazioni poteva essere più efficace. Più lento nel suo percorso,
ma meno “invadente” di un decreto legge che entra in vigore subito nella sua
versione originaria. E poi viene - lentamente, ma inesorabilmente - modificato.
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