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"Il D.Lgs. 81/2008 e la valutazione dei rischi nelle attività sportive"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
29/07/2013 - La tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per le
attività di società e associazioni sportive presenta
particolari peculiarità dovute alla presenza negli impianti sportivi di
atleti, operatori/personale e spettatori soggetti a rischio di
infortuni.
Per raccontare queste peculiarità e dare informazioni sulla tutela
della sicurezza e salute negli impianti sportivi ci soffermiamo su un
intervento al convegno
“Sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08” che si è tenuto a Torino il 18 giugno 2013.
In “
La corretta valutazione dei rischi e applicazione del D.Lgs 231/01 nelle Associazioni sportive”, a cura dell’Ing. Giorgio Gaetani e dell’Ing. Alessio Toneguzzo (
Gruppo 2G), si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 si applica
a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. E sono individuate attività specifiche che, sulla base di ‘…
particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa …’, richiedono una “applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti”.
Tuttavia “nelle attività specifiche
non vengono citate le attività sportive”; dunque le
“Società/ Associazioni Sportive,
indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa
nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori
di impianti sportivi
sono soggetti all’applicazione del D.Lgs.
81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo
specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo)”.
E infatti gli Enti Locali “nei documenti di appalto per affidamento
del servizio per gestione degli impianti sportivi richiedono ‘
l’osservanza
delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni
di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08’”.
Se
facciamo riferimento ai vari
luoghi di
lavoro in cui operano le Società/Associazioni Sportive (es. palestre,
piscine, …), “la specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in questi
luoghi" porta a considerare i ruoli di
tre
diverse figure:
-
proprietario della struttura (pubblico
o privato): “deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la
documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli
impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e
verifica impianti
di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà
renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico),
da parte del gestore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento
legislativo è il D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)”. Nel caso
delle piscine “i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-Regioni del
16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la
progettazione, costruzione e gestione delle stesse)”;
-
gestore (associazione
sportiva/ente/privato/ente pubblico): “deve garantire il rispetto della
sicurezza sia in termine di esercizio dell’ impianto
sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori
subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli
adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Se
vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina,
l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei
prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui”;
-
utilizzatore (società/associazione
sportiva): la Società/ Associazione Sportiva, “indipendentemente dalla sua
specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché
dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e
quindi
deve individuare e valutare i
rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili
alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione
materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di
manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici ‘luoghi di lavoro’
(sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle
attività)”.
La
valutazione del rischio consente al
“Datore di Lavoro” di “adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in
primis, la salute e la sicurezza dei ‘lavoratori’ nei ‘luoghi di lavoro’ e,
contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo
operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal
fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione
del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente” durante
tutte le fasi dell’attività lavorativa/sportiva.
La
valutazione del rischio presuppone:
-
individuazione dell’attività: nei
“luoghi di lavoro”; relativa alla “mansione”;
-
identificazione dei rischi: “osservazione
e studio delle attività e collegamento dei rischi (es. cadute dall’alto,
scivolamenti, cadute a livello, urti, colpi …, esposizione ad agenti biologici,
agenti chimici, … incidente stradale) considerando: caratteristiche generali
dei ‘luoghi di lavoro’ (requisiti igienici, impianti, climatizzazione, ecc.); rapporto
uomo / attrezzature (attrezzature, mezzi, ecc.); rapporto uomo / ambiente
(eventi atmosferici violenti quali vento, fulmini, caduta di alberi; sostanze e
preparati, agenti biologici, ecc.); analisi dei posti di lavoro e delle
mansioni; normativa di riferimento”;
-
valutazione dell’entità del rischio.
Quali sono gli obblighi che devono essere
assolti dalle Società e Associazioni Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/08
s.m.i.?
I
relatori riportano un utile
elenco di
obblighi in ordine cronologico:
- individuazione
del “datore di lavoro” nella “figura del Presidente o del Delegato nominato dal
Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque
in funzione della specifica organizzazione”;
- designazione
del “ Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi
anche con il “datore di lavoro”. L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. indica
che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la
persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi. Il Datore di Lavoro “può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi
DL/RSPP”. Nel documento è presente una tabella relativa all’impegno (ore e gg)
minimo del RSPP;
- individuazione
dei “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del
D.Lgs. 81/08 s.m.i..Ricordando che nell’ambito delle società sportive esiste
anche il lavoratore che svolge “attività di volontariato”;
- elezione
interna del “ Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello
territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08
s.m.i.;
- eventuale
nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio”
presente nell’ambito dell’attività svolta;
- individuazione
dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”;
- valutazione
dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- messa
in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi,
dotazioni antincendio, ecc.);
- “informazione,
formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive (vd.
aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per il livello di rischio
basso: ateco 2002 lettera O)”.
L’intervento
segnala che “prima di avviare le attività per assolvere gli obblighi
legislativi è importante conoscere tutte le norme cogenti e/o volontarie che
interessano la specifica Società/Associazione Sportiva e che possono quindi
impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi”.
Si ricorda, inoltre, che “il Responsabile della Società/Associazione Sportiva,
indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla
disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente
responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo e
quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004), che
non sono equiparati a lavoratori dipendenti ma hanno diritto alla stessa forma
di tutela riservata agli spettatori”.
Rimandando i nostri lettori
alla lettura integrale dell’intervento, anche in riferimento a quanto indicato riguardo
alla responsabilità
amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001), concludiamo con un breve cenno
ad alcuni dei
rischi da valutare con
particolare attenzione alle palestre e alle piscine.
Palestre:
-
microclima: “impianti di
climatizzazione e ricambio d’aria non idonei o non opportunamente manutenuti;
-
biologico: eventuale diffusione di microrganismi patogeni [es. legionella nelle docce];
-
movimentazione manuale dei carichi: allestimento
o spostamento di attrezzature [es. rete di pallavolo, attrezzi ginnici, ecc.];
-
gestionale: regolamentazione del flusso
di fruitori della palestra, scarsa vigilanza sulle operazioni di sanificazione
e igienizzazione, assenza o scarsa informazione dei rischi residui ai fruitori
della palestra”.
Piscine:
-
microclima: “temperatura, umidità e
velocità dell’aria nella zona di attività del nuoto e di balneazione non
conforme alle norme;
-
chimico: cloro e prodotti per la
disinfezione dell’acqua;
-
biologico: microrganismi trasmessi
attraverso l’acqua e le superfici infette [spazi perimetrali intorno alle
vasche, degli spogliatoi e dei servizi];
-
movimentazione manuale dei carichi:
allestimento o spostamento attrezzature varie;
-
gestionale: “assenza o scarsa
info-formazione, assenza della verifica delle competenze del personale addetto
a particolari compiti, regolamentazione del flusso di fruitori della piscina”.
“ La corretta valutazione dei rischi e applicazione del D.Lgs
231/01 nelle Associazioni sportive”, a cura dell’Ing. Giorgio Gaetani e
dell’Ing. Alessio Toneguzzo (Gruppo 2G), intervento al convegno “Sicurezza sul
lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni dall’entrata in vigore del
D.Lgs. 81/08” (formato PPT, 4.4 MB).
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