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"Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
30/07/2013 - Il Ministero del Lavoro ha reso nota la circolare n. 31 del 18 luglio
2013 avente ad oggetto "D.M. 11 aprile 2011 concernente la 'Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all.
VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo – Chiarimenti", con la quale vengono fornite
indicazioni in relazione all'obbligo di trasmissione trimestrale del
registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'Allegato III del D.M.
La circolare
chiarisce che la trasmissione e gestione dei dati di cui al punto sopracitato
deve avvenire con le modalità di seguito riportate.
“I Soggetti
abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio)
il suddetto registro attraverso il "Portale soggetti abilitati" predisposto
da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate
nei trimestri di riferimento.
L'INAIL provvederà
a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispetti
vi territori di competenza, l'accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni
dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche
periodiche
successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite
in banca dati; si intende per "accesso ...... a tutte le
informazioni" di cui sopra la possibilità di consultare i dati delle
verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il
tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie
digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche. In tale modo,
inoltre, risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte
di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà
esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto
titolare.
Al fine di dare la
massima divulgazione possibile alle informazioni desumibili dalla suddetta
banca dati, si ritiene che la relazione annuale di cui al punto 5.2
dell'Allegato III del decreto di che trattasi debba essere pubblicata nei tempi
più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l'elaborazione di un
campione significativo delle stesse.”
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