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"La tutela del personale operante all’estero"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
31/07/2013 -
Ogni tanto arrivano anche al nostro giornale dubbi e quesiti
relativi alle modalità di tutela dei lavoratori italiani assegnati,
distaccati o trasferiti all’estero. Riceviamo e volentieri pubblichiamo
un intervento di un nostro lettore su questo tema.
La
tutela del personale operante all’estero
Nel
contesto economico attuale, la mobilita geografica del personale è elemento
preponderante per la continuazione e sviluppo degli interessi aziendali.
Molte le società
con sedi fiscali o produttive dislocate in diverse aree del mondo con
conseguenti strutture più o meno complesse.
Prenderemo in
considerazione, nella stesura di questo articolo, una società con sede in
Italia che svolge attività in numerosi paesi del mondo. Il quesito fondamentale
che il datore di lavoro si trova ad
affrontare riguarda le modalità da seguire al fine di garantire la tutela dal
personale assicurandosi che tutti i rischi siano stati valutati e le necessarie
misure di prevenzione e protezione appropriatamente attuate.
Le
forme contrattuali
L’allontanamento del proprio personale dalla sede centrale e il suo impiego presso
luoghi di lavoro aventi rischi propri e contesti macroclimatici complessi
comporta un grosso quesito da parte del Datore di Lavoro: come garantire la protezione
del personale in termini di rischi cui questo viene esposto?
Occorre, prima di
disquisire sull’attuazione di quanto sopra, definire le modalità
contrattuali con le quali il lavoratore viene inviato presso un’altra
sede di lavoro a svolgere le proprie mansioni. In particolare
si hanno
tipicamente due condizioni:
1.
Lavoratore in assegnazione/distacco estero.
Con due diverse
possibilità:
-
Contratto estero: il lavoratore rimane
alle dirette dipendenze della società di provenienza (home company). Questa
situazione si verifica, ad esempio, quando il dipendente è assegnato presso filiali estere della Società di
appartenenza o in distacco presso Società controllate;
-
Aspettativa estera: il lavoratore viene
preso in carico (assunto) dalla Società estera (normalmente una
consociata)
presso la quale è chiamato a prestare servizio in via esclusiva. In tal
caso il
rapporto originario di lavoro è sospeso per tutta la durata
dell’assegnazione attraverso un apposito accordo (aspettativa estero)
tra dipendente e Società
di provenienza (Home Company).
2.
Lavoratore trasferito all
’estero.
Il trasferimento
(art. 2103 C.C.) consiste invece nel mutamento tendenzialmente
definitivo del
luogo di lavoro, con stipula di un contratto estero che regola l’intero
rapporto. Inoltre esso implica spesso per il lavoratore un cambiamento
di
residenza/domicilio non transitorio e comunque di durata tale da
richiedere la
riorganizzazione della vita familiare e sociale. In mancanza di scelta
delle
parti, il rapporto è regolato dalla legge del Paese in cui il lavoratore
è
trasferito e opera stabilmente, con risvolti analoghi a quelli già
discussi a
proposito del lavoro a transnazionalità originaria.
Mentre per la forma
contrattuale relativa al trasferimento la gestione in termini di sicurezza
risulta alquanto immediata, con definite responsabilità da parte del nuovo datore di lavoro della sede cui il
dipendente si troverà ad essere impiegato, risulta diversamente complesso
definire come i processi di tutela vadano applicati per i casi relativi al
contratto estero e all’aspettativa estera.
La
formula del distacco
Il distacco di
lavoratori è un tipo di rapporto di lavoro in base al quale un datore di
lavoro, detto distaccante, mette temporaneamente a disposizione di un altro
datore di lavoro, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di
una determinata attività lavorativa.
Tale istituto, già utilizzato in particolari tipologie di lavoro e più
volte oggetto di analisi da parte sia della giurisprudenza che della dottrina,
ha trovato una disciplina legislativa nel nostro ordinamento con l'art. 30 del D. Lgs. 10/9/2003
n. 276,
meglio conosciuta come legge Biagi.
Secondo l’art. 30 di tale decreto legislativo, infatti, si configura un
distacco quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
Si è in tale tipo di rapporto di lavoro in presenza
sostanzialmente di lavoratori che hanno in pratica due datori di lavoro, uno
che li distacca ed uno che li utilizza.
Le
responsabilità della tutela
Per quanto riguarda
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati la materia e
regolata dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81,
contenente il Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale prevede che
“nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi
di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo
l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore
sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali egli
viene distaccato”.
Con tale articolo,
pertanto, il legislatore ha chiaramente affermato il principio generale in base
al quale è il soggetto utilizzatore che è tenuto ad ottemperare agli obblighi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nei confronti di quei
lavoratori che, benché dipendenti da altro datore di lavoro, svolgono comunque
la propria attività nella sua azienda stabilendo cosi, ai fini della sicurezza
sul lavoro, una sorta di equiparazione fra
lavoratori
distaccati e lavoratori direttamente dipendenti dall’utilizzatore stesso.
Secondo quanto
appena illustrato le modalità di tutela sembrano cosi risolte, almeno per
quanto concerne le responsabilità dirette dei datori di lavoro.
Lo
schema delle responsabilità risulta
pertanto molto semplice:
Distaccante |
Distaccatario |
- formazione
- informazione |
- tutti gli
obblighi di tutela |
L
’esempio del cantiere
Ora, per
comprendere le difficoltà di attuazione in ambito “reale” di quanto sopra illustrato si utilizzerà un esempio fra i più
complessi:
lavoratore inviato dalla sede
Italiana in distacco estero presso un cantiere.
La scelta del
cantiere è finalizzata a valutare un luogo in cui i rischi sono molteplici, non
vi è una struttura permanente e le condizioni di lavoro variano enormemente nel
corso della vita dello stesso. Inoltre, la sua dinamicità, e talvolta brevità,
tende a determinare un ridotto interesse da parte del datore di lavoro nello
sviluppare strumenti complessi di tutela.
Semplice è
comprendere che il
distaccante, o
meglio il datore di lavoro della sede Italiana, dovrà garantire al lavoratore
una
formazione ed informazione sui
rischi, doveri e diritti cui questo sarà soggetto al momento in cui si troverà
ad operare presso la nuova sede di lavoro, in questo caso un cantiere.
Il nuovo datore di
lavoro (
distaccatario) dovrà invece
prendersi cura del lavoratore, garantendone la sua tutela nonché preoccuparsi
della sua incolumità partendo dalla consegna dei DPI sino alle visite
sanitarie.
Come spesso accade
l’applicazione pratica di ciò che appare semplice
porta con se elementi estremamente complessi. Analizziamo innanzitutto il
processo formativo cui il datore di lavoro distaccante e chiamato ad adempiere
per legge. Tale formazione sarà basata sui rischi tipici della mansione come caduta dall’alto, inciampo, elettrocuzione etc.
È tale formazione sufficiente? A parere dello scrivente no.
Molti dei fattori che influenzano la magnitudo del rischio dipendono
dall’ambiente in cui un soggetto si trova ad operare.
Il rischio di inciampo in aree pavimentate è il
medesimo in una zona sabbiosa o peggio ancora ghiacciata? Il fattore termico
può rendere un’attività poco dispendiosa come la supervisione
lavori fisicamente estremamente onerosa se svolta a +50 o -50 °C?
Sicuramente si.
Qui si introduce
pertanto un primo elemento che accresce la complessità dell’attività
formativa. Il datore di lavoro distaccante deve conoscere nel
dettaglio i rischi delle aree di lavoro, conoscenza che non può essere
un
prerequisito ma che può avvenire tramite una opportuna comunicazione da
parte
del datore di lavoro distaccatario. Sarà pertanto
necessario stabilire un filo diretto tra i datori in modo da garantire
che i
lavoratori inviati all’estero siano opportunamente e propriamente
informati e formati nonché vi sia puntuale comunicazione su eventuali
modifiche del
processo produttivo che possano modificare e/o incrementare i rischi
presenti
nel luogo in cui il lavoratore verrà distaccato.
La complessità del
problema non si esaurisce qui. Il lavoratore, sopraggiunto al cantiere dovrà
sottostare a regole e seguire procedure che difficilmente gli saranno trasmesse
prima della partenza, dovrà cosi essere soggetto ad una serie di incontri
formativi finalizzati a dettagliare i rischi cui lui sarà esposto. Processo
semplice? Solo sulla carta. Qui si aggiunge l’elemento
più sfidante in termini applicativi. Supponendo di dover formare un
lavoratore sul
rischio rumore, quali
i limiti cui dovrà essere soggetto?
Occorre, per poter
rispondere correttamente, aprire una breve parentesi sul sistema normativo cui
ci si troverà a confrontarsi.
In alcuni paesi,
purtroppo, ad oggi non vi è una normativa di riferimento cosi dettagliata da
permettere di avere dei limiti precisi. In tali situazioni solitamente si
seguono le cosi dette “Best practice” che coincidono nella maggior parte dei
casi con norme del tutto simili a quelle Italiane.
Caso ben più
complesso è un paese con una solida normativa di sicurezza, ma diversa per
piccoli aspetti da quella italiana. Come comportarsi? Sappiamo bene che,
ritornando all’esempio “ rischio rumore”, in alcuni dB vengono racchiuse
azioni stringenti e complesse nella loro esecuzione. Quindi quale delle due
norme dovremo applicare?
Prima di rispondere
a questa domanda addentriamoci per un istante ancora più a fondo nella
tutela
del personale operante all’estero. Credo che nessuno possa negare il
fatto che tutti i rischi cui un
lavoratore è soggetto
debbano appropriatamente essere valutati con tutti gli opportuni
strumenti. L’esercizio della tutela dovrà pertanto estendersi a:
- microclima;
- vibrazioni;
- rumore;
- esposizione ad
agenti chimici;
- etc.
Il
datore di lavoro distaccatario, dovrà
valutare questi rischi nel corso dell’esecuzione
del progetto, dovrà
pertanto, effettuare delle valutazioni del caso.
Non dimentichiamoci
poi che i risultati dovranno essere trasmessi al medico competente che stabilirà,
sulla loro base, frequenze e contenuti di eventuali sorveglianze sanitarie.
Definito quanto
sopra si ritorna al quesito iniziale: a quale normativa dovrà fare riferimento
al momento della definizione dei risultati ottenuti, o meglio, al momento di
definire se il lavoratore è tutelato opportunamente?
L
’analisi inizia
le
Ancora una volta la
conoscenza del contesto nel quale il datore di lavoro deciderà di inviare i
propri lavoratori rappresenta l’elemento chiave per
l’attuazione di una corretta tutela del lavoratore. Si dovrà cosi
procedere a raccogliere ed analizzare la normativa vigente nel paese in cui si
andrà ad operare individuandone i requisiti ed i limiti vigenti.
Nel contesto preso
in esame è necessario chiarire che, normalmente, al momento
dell’acquisizione di un contratto il cliente trasmette un “pacchetto
normativo” che solitamente comprende anche leggi in materia
di
salute e sicurezza, si potrà cosi verificare se una carenza normativa
sia
presente o se, le normative applicabili siano meno/maggiormente
restrittive
rispetto a quelle italiane.
Il
principio di tutela
Perché il
distaccatario dovrebbe applicare norme italiane in un paese straniero ove
queste non dovrebbero essere applicabili per chiari motivi giurisdizionali? La
risposta è semplice: il
principio di
tutela.
Nella
sottoscrizione di un contratto lavorativo si viene a stabilire un rapporto
bilaterale, nel quale il lavoratore, a valle di un compenso, esercita
prestazioni per un datore di lavoro. A
sua volta il datore di lavoro deve garantire che nel corso dello svolgimento
della prestazione lavorativa il lavoratore non subisca danno ovvero, come
sancito dall’art. 2087 del codice civile: (…)
L'imprenditore
e tenuto
ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro. (…)
Ripercorriamo il
nostro esempio dall’inizio: un datore di lavoro decide di inviare un
lavoratore (con sua
approvazione) in un altro paese per sviluppare o continuare alcune linee di
business.
In tale paese però
non esistono o quasi delle leggi per la tutela del personale, il datore di
lavoro quindi avrà semplicemente
due
strade:
1. Evitare di implementare norme di tutela del personale,
inaccettabile da un punto di vista legale in considerazione del fatto che il
datore di lavoro non potrà negare di essere a conoscenza delle leggi italiane;
2. Tutelare il proprio personale utilizzando come riferimento leggi che
garantiranno i valori
di tutela maggiori per il proprio personale.
La
formula del distacco non può e non deve
essere vista come un sistema per ridurre il grado di tutela nei confronti dei
lavoratori, cosi come affermato da alcune sentenze della cassazione (Cass.
pen., 17 giugno 2011, n. 34854, in Dir. prat. lav., 2011, 2417) il datore di
lavoro rimane comunque responsabile della tutela del personale che opera,
seppur all’esterno del territorio italiano, per la sua
società. Pertanto il datore di lavoro dovrà garantire, nell’ambito
della definizione di eventuali limiti da seguirsi, il rispetto di quelli più
stringenti disponibili e se questi coincideranno con i valori stabiliti dalle
norme italiane, dovrà garantirne la completa aderenza.
Comunicazione
tra le parti
Il processo
formativo rappresenta una degli elementi fondamentali nella riduzione degli
infortuni, avere personale competente, consapevole ed opportunamente formato è
la chiave del successo di un sistema di tutela dei lavoratori.
Nell’ambito preso
in esame
un fattore che faciliterà l’efficienza e qualità di
tale processo, come detto
precedentemente, è la
comunicazione tra
le parti.
Vi dovrà essere un
costante processo informativo
tra datore di
lavoro distaccante e distaccatario in modo da far si che nel corso
dell’evoluzione del progetto eventuali nuovi rischi vengano prontamente
comunicati in modo da attuare opportuni processi formativi/informativi
sul
personale che si troverà a muoversi sul sito. Tale passaggio è inoltre
utile
per creare una sorta di “storico” del cantiere da
utilizzarsi ogni qual volta si debba affrontare attività in condizioni
simili.
La creazione di “
lesson learned” permetterà
indubbi vantaggi economici nel lungo periodo, in quanto rischi non valutati in
precedenti “commesse” diverranno scontati in lavori futuri con
conseguente imputazione degli stessi nei budget allocati per l’esecuzione delle attività.
Conclusioni
Si conclude cosi il
percorso di tutela del personale italiano chiamato ad operare presso cantieri
siti su aree extracomunitarie ovvero applicando la normativa più stringente a
disposizione del datore di lavoro. Da qui tutti i processi verranno svolti di
conseguenza: dopo aver effettuato campagne di misura e ottenuti i risultati, il
datore di lavoro distaccatario darà una formazione opportuna al lavoratore così
come, nel caso si renda necessario inviarne di nuovi, il distaccante sarà già
in possesso di informazioni di dettaglio sui rischi cui i lavoratori saranno
soggetti.
Francesco Maffei
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