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"Amianto, obbligatorio il Piano di lavoro del datore di lavoro (non più la notifica)"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza

26/08/2013 -

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere eseguiti solo da imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 212 del DLgs 152/2006 *.

L’elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano per la rimozione di materiali contenenti amianto (art. 256 del TU 81/08 **):

  • è obbligatoria (e sostituisce la Notifica, già presente nel TU);
  • è finalizzata alla prevenzione del rischio di esposizione ai danni sia della popolazione che degli addetti alla rimozione;
  • contiene le modalità con cui si intende effettuare le lavorazioni;
  • deve essere trasmesso all’Asl di competenza per la valutazione e le eventuali prescrizioni operative.

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione del Piano, i lavori possono iniziare.

Il controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica, è materia dell’art. 9 del L. 257/1992 Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e che viene riprodotto nella nota ***.

* Albo nazionale gestori ambientali”… costituito presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio… articolato in un Comitato nazionale… e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione … I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali … durano in carica cinque anni.

** “Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto” (modificato dall’art. 118 del DLgs 106/09).

*** “1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, inviano annualmente alle regioni…. e alle ASL di competenza … una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell’attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività, e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

2. Le Asl vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione … e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni… eal Ministero della sanità”.

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