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"Legge di conversione del Del Fare, conferme e novità sulla certificazione medica"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

29/08/2013 -

Con l’art. 42 della legge di conversione n. 98/2013 del DL “Del fare” si è confermata la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (Dpr 1668/1956)e dei minori (L 977/1967). Quindi, a partire dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL 69/2013, vengono meno gli obblighi nella materia e non saranno più applicabili le sanzioni per inadempimento del datore di lavoro.

Altra soppressione riguarda il settore sportivo. All’art. 42- bis  della 98, si legge che “per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale (art. 7, c.11, del DL 158/2012, Nda)”. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica.

Semplificazione, invece, della documentazione della lavoratrice in maternità. Intanto, va detto che la Legge 98 prevede l’emanazione, sull’argomento, di un decreto interministeriale del Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Economia con le modalità di comunicazione delle necessarie informazioni. Trascorsi 90 gg dal decreto *, il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato, saranno obbligati a trasmettere **:

  • direttamente all’Inps il certificato di gravidanza con la data presunta del parto;
  • la certificazione della nascita del bambino;
  • l’eventuale interruzione della gravidanza.

Obiettivo della semplificazione, come già si leggeva nella relazione tecnica del “Del fare”, è la procedura telematica di trasmissione, che:

a) abbrevia i termini;
b) comporta semplificazioni e maggiori controlli, “in quanto si potrà operare sui dati in possesso delle varie amministrazioni pubbliche (Asl, Direzioni territoriali del Lavoro, Inps, Agenzia delle Entrate)”.

* Fino ad allora restano in vigore le prescrizioni sulla consegna sia del certificato con la data presunta del parto (DLgs 151/2001) che del certificato di nascita del figlio (Dpr 445/2000).

** La trasmissione deve avvenire secondo le procedure del Dm 26.02.2010. “Definizione delle modalità  tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia”.


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